Imprese agricole giovani: agevolazioni e crediti di imposta 2024

Paolo Ballanti 04/04/24
Scarica PDF Stampa Allegati

Novità per le imprese agricole giovani. Nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo scorso è stata pubblicata la Legge 15 marzo 2024 numero 36Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo”. 

La norma, in vigore dal prossimo 10 aprile, ha come obiettivo la promozione e il sostegno dell’imprenditoria giovanile nel settore agricolo nonché il rilancio del sistema produttivo agricolo, mediante interventi diretti a favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani oltre che il ricambio generazionale, il tutto in osservanza della normativa comunitaria. 

Analizziamo le novità in dettaglio. 

Indice

Imprese agricole giovani: quali sono

Ai fini della Legge numero 36/2024, articolo 2, sono definiti impresa giovanile agricola o giovane imprenditore agricolo, le realtà, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente un’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

  • Il titolare (articolo 2, comma 1, lettera a) è un imprenditore agricolo di età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti;
  • Nel caso (articolo 2, comma 1, lettera b) di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. numero 228/2001, almeno la metà dei soci è costituita da imprenditori agricoli di età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti;
  • Per le società di capitali (articolo 2, comma 1, lettera c) almeno la metà del capitale sociale è sottoscritto da imprenditori agricoli di età superiore a 18 anni e inferiore a 41 anni compiuti, mentre gli organi di amministrazione sono composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti. 

Imprese agricole giovani: agevolazioni primo insediamento in agricoltura

I soggetti appena descritti che intraprendono un’attività d’impresa hanno la facoltà di optare (articolo 4, Legge numero 36/2024) per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive

La tassazione sostitutiva è determinata applicando l’aliquota del 12,5% alla base imponibile, costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta.  Il beneficio fiscale opera a condizione che: 

  • Che i destinatari non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d’impresa agricola;
  • Siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia;
  • L’agevolazione non abbia ad oggetto fattispecie riferibili a casi di trasferimento di aziende preesistenti ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero a enti di nuova costituzione rispetto a precedenti imprese costituite nelle forme di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) della medesima legge. 

Imprese agricole giovani: agevolazioni compravendita fondi rustici

In caso di contratti di compravendita aventi ad oggetto l’acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze per un corrispettivo non superiore a 200 mila euro, stipulati dai soggetti di cui al citato articolo 2, il compenso “per l’attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla tabella A – Notai” (articolo 5) annessa al Regolamento di cui al Decreto del Ministro della Giustizia 20 luglio 2012 numero 140, ridotto della metà

Scarica il testo integrale della L. 36/2024 in pdf

Legge 15 marzo 2024 numero 36 – Testo integrale in pdf 88 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Imprese agricole giovani: credito d’imposta per spese di formazione

Nelle more dell’entrata in vigore dei provvedimenti di riordino dei crediti d’imposta, a fronte della partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della presente legge, i quali hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’80% delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2024 “fino ad un importo massimo di euro 2.500 per ciascun beneficiario” (articolo 6). 

Il credito d’imposta è utilizzato in compensazione entro il secondo periodo di imposta successivo quello in cui la spesa è stata sostenuta. Le modalità applicative della misura sono demandate ad un apposito decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge numero 36/2024

Imprese agricole giovani: agevolazioni ampliamento superfici coltivate

A decorrere dallo scorso 1° gennaio, a beneficio dei giovani imprenditori agricoli di cui all’articolo 2 della presente legge

  • Aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale;
  • Iscritti alla relativa gestione previdenziale;

che acquistano o permutano terreni agricoli e loro pertinenze, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono versate nella misura del 60% di quelle, ordinarie o ridotte, previste dalla normativa vigente

Imprese agricole giovani: vendita diretta

Nei mercati per la vendita diretta di prodotto agricoli, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto legislativo 18 maggio 2001 numero 228, esercitata su aree pubbliche mediante l’utilizzo di posteggi, i comuni possono riservare ai soggetti di cui all’articolo 2 della presente legge, una quota di posteggi “fino al 50 per cento del loro numero complessivo” (articolo 11, Legge numero 36/2024). 

Imprese agricole giovani: diritti di prelazione terreni confinanti

Ai fini dell’esercizio di: 

  • Diritto di prelazione;
  • Diritto di riscatto
  • Diritto di prelazione nelle procedure di alienazione e locazione;

nel caso di più soggetti confinanti, sono preferiti i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, con priorità, tra gli stessi, nell’ordine, per quelli di cui alla lettera a), b) e c)

A parità di condizioni, la priorità è riconosciuta a coloro che sono in possesso di conoscenze e competenze adeguate, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, e della pertinente normativa nazionale di attuazione. 

Per restare aggiornato su tutte le novità in tema di agricoltura e lavoro iscriviti gratuitamente alla nostra Newsletter compilando il form qui in basso

Iscriviti alla newsletter aoqzlwlnnk1v21gh
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento