Imposta Irpef entro il 30 giugno: scadenze e istruzioni sul pagamento

Paolo Ballanti 30/06/23
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L’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) è dovuta dai contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato in possesso di una serie di redditi, tra cui quelli di lavoro dipendente ed autonomo. Il calcolo dell’Irpef per un determinato periodo (anno) d’imposta avviene in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi nel corso dell’anno successivo, a mezzo modello 730 o Redditi Persone Fisiche.

In questa sede si sommano tutti i redditi imponibili a livello fiscale e si determina l’Irpef effettivamente a carico del contribuente. Quest’ultima dev’essere versata direttamente dall’interessato secondo un sistema di acconto (in una o due rate) e saldo. Ogni anno il contribuente versa il saldo dell’anno precedente (2022) e l’acconto relativo all’anno in corso (2023).

Una prima scadenza per il pagamento dell’Irpef (acconto e saldo) coincide con il 30 giugno. Analizziamo in dettaglio quali tributi devono essere pagati e come.

Indice

Acconto Irpef 2023: scadenze

L’acconto Irpef 2023 è dovuto se l’imposta totalizzata l’anno precedente è superiore a 51,65 euro, una volta sottratte detrazioni, crediti d’imposta, ritenute ed eccedenze. L’acconto dev’essere versato all’Erario in una o due rate, in base a quello che è l’importo dovuto:

  • Un solo versamento, entro il 30 novembre 2023, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;
  • Due rate se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro.

In questa seconda ipotesi:

  • La prima rata di acconto è pari al 40% del totale e dev’essere versata entro il 30 giugno, con possibilità di proroga di 30 giorni e di rateizzare l’importo;
  • Il restante 60% dell’acconto (seconda rata di acconto) sarà dovuto entro il 30 novembre 2023, senza possibilità di proroga o rateizzo.

Versamento nei 30 giorni successivi
Con riguardo alla prima rata di acconto il versamento nei giorni 30 giorni successivi comporta una maggiorazione delle somme dello 0,40% a titolo di interessi.


Rateazione primo acconto
Le somme dovute come primo acconto possono essere versate in rate mensili di pari importo, con la maggiorazione dello 0,33% mensile (4% annuo).
Il numero di rate è legato al fatto che il pagamento deve concludersi entro novembre. Questo significa che:

  • Prima rata versata entro il 30 giugno o il 30 luglio (con maggiorazione dello 0,4%), termine che slitta al 31 luglio in quanto la scadenza coincide con la domenica;
  • Le rate successive devono essere versate alla fine di ciascun mese successivo quelli di cui al punto precedente.

Se l’ultima rata scade il 30 novembre, il contribuente dovrà versare:

  • Ultima rata primo acconto 2023;
  • Unica rata secondo acconto 2023.

Metodo storico
Di norma l’acconto è calcolato in ragione dell’imposta dell’anno precedente (nel nostro caso il 2022). In tal caso di parla di metodo storico.
Da notare che se la dichiarazione interessata non è presente perché omessa, l’acconto storico è determinato sulla stessa base di calcolo che sarebbe dovuta risulta dalla dichiarazione se fosse stata presentata.

Metodo previsionale
In alternativa al metodo storico, se il contribuente ritiene che l’imposta dovuta per l’anno in corso sarà inferiore o nulla, rispetto a quella dell’anno precedente, può versare un acconto inferiore o addirittura nulla (metodo previsionale). 
Attenzione perché eventuali errori nella previsione comportano l’irrogazione delle sanzioni per versamento insufficiente.

Saldo Irpef 2022: scadenze

Il saldo Irpef dell’anno precedente dev’essere versato entro il 30 giugno 2023, anno in cui si presenta la dichiarazione dei redditi 2022.
Come per il primo acconto anche il pagamento del saldo può esser prorogato di 30 giorni e / o oggetto di rateazione.

Per approfondire il tema delle agevolazioni fiscali per persone con disabilità si consiglia il volume  “Agevolazioni fiscali e adempimenti per i soggetti disabili 2023”.

Irpef: come pagare saldo e acconto entro il 30 giugno 2023

Le somme derivanti dal modello Redditi Pf, dovute dai contribuenti entro il 30 giugno 2023, saranno corrisposte all’Erario a mezzo modello F24. Fanno eccezione i soggetti non residenti, i quali possono pagare le imposte anche con altre modalità, ad esempio bonifico bancario o i servizi online dell’Agenzia entrate.

Identiche modalità di pagamento di quelle sopra citate sono previste per coloro che anziché trasmettere il Redditi Pf inviano il modello 730 e non hanno un sostituto d’imposta. Al contrario non devono versare autonomamente le imposte i contribuenti che presentano il modello 730 ed hanno un sostituto d’imposta. In questo caso gli importi a debito o a credito risultanti dalla dichiarazione dei redditi sono trattenuti o pagati direttamente sullo stipendio dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico).


Il modello F24
Come anticipato, il pagamento delle imposte entro il 30 giugno deve avvenire a mezzo modello F24. Quest’ultimo si compone di più sezioni, tra cui si citano:

  • “Erario” per Irpef, IRES, IVA e ritenute;
  • “Regioni” per IRAP ed addizionale regionale;
  • “IMU e altri tributi locali” per le addizionali comunali.

Per ogni importo, da indicare nella colonna “importi a debito” o “importi a credito” dev’essere poi riportato il corrispondente codice tributo. I valori da riportare in F24 devono essere arrotondati al centesimo di euro. In particolare, se la frazione è inferiore a 500 millesimi si arrotonda per difetto, altrimenti per eccesso.

Da notare che gli importi derivanti dalle dichiarazioni fiscali devono essere arrotondati:

  • Al centesimo di euro se trattasi di acconti, rateazioni, etc. per i quali è prevista un’elaborazione prima del pagamento;
  • All’unità di euro, in caso di saldo.

Sulle modalità di presentazione del modello è opportuno distinguere tra:

  • Titolari di partita IVA, i quali sono tenuti a presentare il modello F24 in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, con addebito delle somme su conto corrente del contribuente o dell’intermediario stesso (il pagamento diretto può essere effettuato tramite “F24web” o “F24online” ovvero tramite i servizi telematici di home o remote banking di banche o Poste Italiane);
  • Non titolari di partita IVA, per i quali l’F24 può essere presentato in via telematica, direttamente o tramite intermediari, nonché cartaceo presso banche, uffici postali o agenti della riscossione situati in Italia.

In caso di presentazione dell’F24 cartaceo, il pagamento può avvenire con:

  • Contanti;
  • Carte PagoBancomat o Postamat;
  • Assegni circolari, bancari, postali o vaglia cambiari.

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