Illegittime le proroghe dei contratti anche se il gestore è una società pubblica

Contratti pubblici: per l’Anac il ricorso sistematico alle proroghe in alternativa alla grara pubblica è illegittimo.

Michele Nico 03/06/17
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Con la delibera n. 208 del 1° marzo 2017 l’Autorità anticorruzione, trattando il quesito posto da una società che gestisce il trasporto pubblico locale in Puglia, censura ancora una volta la prassi del ricorso sistematico alle proroghe dei contratti in dispregio al principio generale della gara pubblica per la selezione del soggetto gestore.

Nell’ambito di tale regione e, nello specifico, in provincia di Bari l’assetto organizzativo del settore si caratterizza per il fatto che la gestione del servizio è in mano a un Consorzio di aziende di trasporto, individuato dalla Regione con una gara pubblica indetta nel lontano 2004.

Lo scenario è complesso, dacché il Consorzio aggiudicatario è strutturato in modo da ripartire tra varie imprese consorziate i molteplici servizi di tpl ricevuti in affidamento dalla Regione Puglia, con la particolarità che ogni impresa, in base allo statuto dell’ente consortile, “conserva la propria autonomia e la propria responsabilità tecnico-amministrativa”.

La principale impresa consorziata – assegnataria di una rilevante quota dei suddetti servizi – è una società a controllo pubblico che, a seguito del rinnovo dei vertici aziendali, interpella l’Anac sulla legittimità del proprio precedente operato.

Il nuovo Cda riferisce che nella pregressa modalità di gestione era invalsa la prassi di subaffidare alcune tratte del servizio di trasporto, in assenza di motivazione, ad altre due imprese consorziate, sulla base della norma regionale – puntualmente recepita nel contratto di servizio tra il Consorzio e la società interessata – che consente il subaffidamento del servizio per quote esigue del servizio in gestione.

Nello specifico, la legge regionale 18/2002, recante il testo unico sul tpl pugliese, dispone che il soggetto gestore “può dare in subaffidamento, previa autorizzazione dell’ente affidante, nei cui confronti rimane comunque unico responsabile, quote di servizi complessivamente non superiori al 20% dei servizi gestiti ad altri soggetti dotati dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dalla vigente normativa. I soggetti subaffidatari sono individuati dal soggetto subaffidante tramite procedure concorsuali (…) preferendo, a parità di altre condizioni, i precedenti gestori operanti nel bacino interessato” (articolo 17).

In tale contesto normativo, la società riferisce che dal 31 dicembre 2013 – data di scadenza degli originari contratti di subaffidamento del servizio – fino all’agosto 2016 sono state approvate ben 11 proroghe contrattuali aventi a oggetto la gestione delle linee di servizio comprese nella suddetta quota del 20 % in favore di altri due soggetti consorziati, scelti senza alcun tipo di confronto competitivo.

A fronte di tale prassi inveterata, nell’agosto 2016 il nuovo Cda decideva di rompere con il passato e di indire una procedura competitiva per subaffidare i servizi di tpl che fino a quel momento erano stati assegnati senza gara, suscitando con ciò la reazione del Consorzio che chiedeva alla società di annullare “qualsivoglia improprio subaffidamento a terzi”, paventando l’applicazione di sanzioni pecuniarie e perfino la risoluzione del contratto di servizio.

Di qui il quesito formulato all’Authority, che con la delibera in esame conferma la correttezza del ricorso alla gara per subaffidare i servizi, non solo per il tenore letterale del suddetto disposto della legge Puglia (“i soggetti subaffidatari sono individuati dal soggetto subaffidante tramite procedure concorsuali”), ma anche per l’impossibilità di trattare l’istituto del subaffidamento alla stregua di un qualsiasi subappalto.

Osserva infatti l’Anac che è “inammissibile un eventuale rapporto di subappalto tra il consorzio stabile ed un proprio consorziato, proprio in ragione del rapporto di immedesimazione interorganica che lega il secondo al primo”, di modo che “deve escludersi che un consorziato esecutore dei lavori, servizi o forniture affidi in subappalto questi ultimi ad altro consorziato, in quanto entrambi appartenenti alla medesima struttura giuridica e quindi riconducibili a un unico centro decisionale”.

È da notare che nel quesito la società non manca di sottolineare la propria natura di soggetto a controllo pubblico, ma tale elemento – per quanto già detto – non sortisce alcun effetto e non sposta i termini della questione.

A conclusione dell’analisi svolta l’Anac soggiunge, per completezza, che ben diverso sarebbe il caso in cui il consorzio affidasse in subappalto i servizi a soggetti estranei alla compagine consortile ai sensi del combinato disposto degli articoli 45, comma 2, lett. c), 114 e 118 del dlgs 50/2016 (codice dei contratti), ma questo è evidentemente un altro discorso.

 

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