Il decreto sviluppo e la tutela dei beni culturali

E’ di questi giorni l’approvazione in Consiglio dei Ministri del c.d. Decreto Sviluppo (decreto-legge n. 70 del 2011, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 110 del 13 maggio 2011) che tanti commenti e polemiche ha sollevato anche con riferimento ai beni culturali.

Al riguardo, l’impatto mediatico di maggior risonanza è stato suscitato dall’inserimento della previsione relativa alla concessione delle spiagge italiane, per novant’anni [poi ridotti a venti], ai proprietari degli stabilimenti balneari. Tanto è vero che il neo ministro per i Beni e le Attività culturali, Giancarlo Galan, si è affrettato a far diramare il 6 maggio un comunicato stampa rassicurante, diretto a confermare il rispetto dei vincoli di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico delle coste e delle spiagge. Insomma, Galan ha espresso un deciso no alla paventata cementificazione delle spiagge, oggetto di disciplina all’interno del Decreto Sviluppo.

Ciò che il ministro non ha fatto è quello di segnalare che all’interno del decreto citato si è sostanziato il mutamento di una norma fondamentale contenuta nel Codice dei beni culturali (D. Lgs. n. 42/2004) e che riguarda una delle condizioni essenziali per considerare un bene tutelato come bene culturale.

Infatti, le norme di tutela contenute nel Codice si applicano, salvo poche eccezioni (come ad esempio le ipotesi di sussistenza dell’interesse culturale per il riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ex articolo 10, comma 3, lett. E) del Codice dei beni culturali), a quei beni che non siano opera di autore vivente o che abbiano almeno cinquanta anni.

Questo limite temporale, frutto di un compromesso tra quelle che potremmo definire le ragioni della “proprietà” e quelle della “tutela”, è fissata da tempo nel nostro ordinamento giuridico.

La stessa legge Rosadi (l. n. 364 del 1909), di cui da poco si è celebrato il centenario come brillante esempio di efficacia di una norma di “tutela culturale”, prevedeva il limite dei cinquanta anni, successivamente riportato nella legge Bottai (1089/1939), nel T.U. dei beni culturali ( D. lgs. n. 490/1999) ed, infine, nel Codice del 2004.

In quest’ultimo caso, per giunta, il legislatore italiano aveva blindato i beni immobiliari di appartenenza pubblica, assoggettandoli automaticamente ad una disciplina di salvaguardia per il solo fatto di avere più di cinquanta anni, fatta salva una successiva ricognizione di assenza di interesse culturale.

 La presunzione di culturalità del bene immobiliare pubblico avente più di cinquanta anni è talmente radicata nel quadro di tutela dei beni culturali, tanto da prevedere l’impossibilità di alienare questo patrimonio, salvo la successiva verifica da parte degli organi territoriali del MiBAC sulla sussistenza o meno dell’interesse culturale del bene.

Questo quadro normativo ha creato un circuito ormai consolidato tra MiBAC, enti pubblici territoriali e istituzioni religiose, tanto da impedire qualsiasi intervento sul bene senza una preventiva valutazione del Ministero, anche in assenza di un effettivo provvedimento di tutela, ma sulla base della semplice presunzione di culturalità del bene immobile avente più di cinquanta anni.

Il Decreto Sviluppo cancella questa situazione con un semplice tratto di pena e, a quanto pare, senza colpo ferire, visto il silenzio che sta accompagnando questa modifica sostanziale del panorama del patrimonio immobiliare pubblico con presunta valenza culturale.

Scendendo nel dettaglio della modifica, l’articolo 4 – intitolato “costruzione delle opere pubbliche” – del D.L. 70/2011 prevede al comma 16 una serie di modifiche dell’articolato del Codice dei beni culturali al fine di “riconoscere massima attuazione al Federalismo Demaniale e di semplificare i procedimenti amministrativi relativi ad interventi edilizi” in quei comuni che adeguano gli strumenti urbanistici alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali. In particolare, limitatamente al patrimonio immobiliare appartenente a soggetti pubblici e assimilati (come gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e le onlus) il requisito temporale attestante la presunzione di culturalità del bene è portato da cinquanta a settanta anni.

Conseguentemente, è cassato di fatto l’obbligo di verifica di interesse culturale per i beni immobili pubblici che non abbiano più di 70 anni (in questo senso è da leggere oggi il comma 1 dell’articolo 12 del D. Lgs. n. 42/2004). Parimenti, viene innalzato da 50 a 70 anni il limite del divieto di vendere (rectius alienare) i beni immobili pubblici che non siano stati sottoposti a verifica di interesse da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.

Chiude il quadro delle innovazioni relative al patrimonio culturale, non solo pubblico, ma anche privato, la cancellazione dell’obbligo di denuncia del trasferimento della detenzione dei beni immobili a carico del proprietario, in base all’articolo 59, comma 1 del Codice. Pertanto viene meno una forma di controllo della circolazione del patrimonio immobiliare di pregio che nella normativa ante decreto era persino accompagnato dalla configurazione di reato per chi non avesse adempiuto a tale obbligo di denuncia.

Come si può apprezzare, l’intervento del Decreto Sviluppo è di chiara sostanza sulla tutela dei beni culturali (che nella stragrande maggioranza sono di proprietà pubblica e di soggetti assimilati quanto a regime giuridico – gli enti ecclesiastici) che di colpo vede dilatarsi il confine temporale di riferimento – portato a 70 anni -, incrinando il potere di controllo delle Soprintendenze sia sugli interventi di manutenzione e restauro da effettuare sui beni di comuni, province, regioni, diocesi, parrocchie, fondazioni ecc., sia sulla circolazione degli stessi.

Colpisce che il primo intervento di sostanza effettuato con il benestare, o perlomeno con il silenzio, del neoministro Galan sia un chiaro segno di cedimento della tutela del patrimonio pubblico che da oggi sentiamo un po’ meno protetto.

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Nota: così recita l’art. 4 comma 16 del decreto legge 70 del 2011:

16. Per riconoscere massima attuazione al Federalismo Demaniale e semplificare i procedimenti amministrativi relativi ad interventi edilizi nei Comuni  che  adeguano  gli  strumenti  urbanistici  alle prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, al  Codice  dei  beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
“5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64  e  178,  non  sono soggette alla disciplina del presente  Titolo  le  cose  indicate  al comma 1 che siano opera di autore vivente o  la  cui  esecuzione  non risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, nonche’ le cose indicate al comma 3, lettere a)  ed  e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga  ad oltre cinquanta anni”;
b) all’articolo 12, il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
“1. Le cose indicate all’articolo 10, comma 1, che siano  opera di autore non piu’ vivente e  la  cui  esecuzione  risalga  ad  oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre  settanta  anni,  se  immobili, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a  quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.”;
c) all’articolo 54, comma 2, lettera  a),  il  primo  periodo  e’ cosi’ sostituito:
“a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all’articolo  10, comma 1, che siano  opera  di  autore  non  piu’  vivente  e  la  cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se  mobili,  o  ad  oltre settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall’articolo 12.”;
d) all’articolo 59, comma 1, dopo le  parole  “la  proprieta’  o” sono inserite le seguenti: “, limitatamente ai beni mobili,”;
e) all’articolo 146, comma 5, il secondo periodo,  e’  sostituito come segue:
“Il  parere  del  Soprintendente,  all’esito  dell’approvazione delle prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1,  141-bis  e  143, comma 1, lettere b), c) e d),  nonche’  della  positiva  verifica  da parte  del  Ministero su richiesta della   regione interessata dell’avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume  natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il  termine  di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole.”;

Alessandro Ferretti

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