Il Giudice Tributario può ricalcolare l’accertamento ICI sulle aree fabbricabili

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La Commissione Tributaria non solo può annullare gli accertamenti se ritenuti illegittimi ma può anche rideterminare l’imposizione o la pretesa fiscale se dovesse ritenere non congruo il valore presuntivo calcolato dall’Ente impositore.

Il giudice tributario, quale “arbitro” super partes può modificare il quantum accertato dall’Ente impositore diminuendo l’importo preteso e motivando tale riduzione con riferimento agli elementi e alle circostanze del caso concreto.

Sono queste le conclusioni a cui è recentemente giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Catania la quale, nelle recenti sentenze n. 9505/6/2017, 9506/6/2017, 9514/6/2017, 9515/6/2017, pur dichiarando la legittimità di una serie di avvisi di accertamento emessi da un Comune a titolo di ICI su aree fabbricabili ha – tuttavia – sottolineato che l’imposta determinata dall’Ufficio fosse esorbitante provvedendo di conseguenza alla rideterminazione dell’imposta, riducendola.

La Commissione Tributaria, infatti, nelle fattispecie in questione e nei limiti dei fatti e delle domande dedotti dalle parti in causa – ha giustamente rilevato che “…i valori medi determinati dall’ente hanno comunque valore presuntivo…”  (essi, per giurisprudenza costante e pacifica, non hanno natura cogente per il contribuente ma costituiscono una “presunzione di congruità” opponibile al contribuente sul quale grava l’onere della prova contraria) ma nei casi specifici sottoposti al vaglio della C.T.P. gli stessi erano “…ancorati a criteri eccessivi e non proporzionali all’effettivo valore economico del fondo…“

L’adita C.T.P. ha – pertanto – posto in essere quella che un orientamento consolidato definisce una “motivata valutazione sostitutiva” (ex multis Cass. Civ. 28 giugno 2016 n. 13296, Cass. civ. Ord., 21 novembre 2013, n. 26157, Cass. Civ. 19 settembre 2014 n. 19750).

Secondo i giudici di legittimità infatti il processo tributario “… non è annoverabile tra quelli di “impugnazione-annullamento”, ma tra i processi di “impugnazione-merito“, in quanto non è diretto alla sola eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell’accertamento dell’ufficio – discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte…”.

Già in passato, i giudici di legittimità avevano all’uopo statuito (anche se non in materia di ICI) che, “il giudice, il quale ravvisi l’infondatezza parziale della pretesa dell’amministrazione, non deve né può limitarsi ad annullare l’atto impositivo, ma deve quantificare la pretesa tributaria entro i limiti posti dal ‘petitum’ delle parti …” (Cass. Civ. sentenza n. 17072/2010).

Alessandro Gravina

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