Fuori le parti civili dai processi per responsabilità amministrativa da D.Lgs. 231/2001?

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Gran brutta bestia quella della corretta applicazione del  D.Lgs. 231 del 2001.

Ma ci voleva proprio: finalmente anche le aziende cominciano ad essere chiamate direttamente in causa nel processo penale – e punite con pesantissime sanzioni pecuniarie ed ancor più ponderose misure interdittive – laddove uno dei dipendenti, o funzionari o amministratori, commetta un reato nel loro interesse; che è poi, spesso, l’interesse di quel “datore di lavoro” che  eufemisticamente la legge chiama  “ente”

La riscossa di decenni di corruzioni, di falsi in bilancio, di riciclaggio, di operazioni illecite del più vario tipo abbarbicate nel chiuso delle mura societarie, prende corpo e si fa strada attraverso una attribuzione diretta all’ “ente”, imputato in prima persona alla faccia del secolare principio societas delinquere non potest.

Troppo facile addossare tutto, come accadeva in passato, alle singole persone fisiche; troppo ingiusto utilizzare i dipendenti come bersagli e comodi capri espiatori di colpe organizzative e societarie perfettamente conosciute ai vertici.

E’ socialmente equo che l’impresa ricompensi la collettività del beneficio della personalità giuridica che gli viene concesso, ed inizi a pagare – se sbaglia, e quando sbaglia – senza intercapedini di alcun tipo.

Una grande rivoluzione quella della 231!
Di cui però non voglio parlare adesso, non foss’altro perché chi conosce i meandri del D.Lgs. 231/2001 sa bene che è una legge non riducibile a poche battute; complessa, impegnativa, in evoluzione e, aimè, troppo poco applicata.
Discorso da rinviare ad altro momento.

Ma c’è un tema che mi sta particolarmente a cuore, e lo voglio rimbalzare a quei lettori-giuristi-cittadini che, come me, vogliono realmente capire se, e sino a che punto, un processo penale possa rappresentare un reale momento di giustizia sociale e non una ghigliottina napoleonica di natura individuale.

Penso in modo particolare alle vittime del reato – o persone offese che dir si voglia, o parti civili quando esistono gli estremi giuridici per poterle ritenere legittimate ad entrare a pieno titolo nel processo – importanti picchetti di una giustizia sostanziale.

Quanti giudizi avrebbero avuto la stessa sorte, o quanto meno lo stesso impatto mediatico e di doverosa presa di coscienza da parte della collettività, se non ci fossero state parti civili agguerrite, associazioni ambientalistiche pronte a dare una scossa elettrica all’inerzia dei burocrati, gruppi di consumatori attenti a sgamare le più ignobili truffe, rappresentanze di lavoratori solidali nel denunciare le più abiette arroganze padronali?

Il limite a tutto questo è che tecnicamente una costituzione di parte civile presuppone la dimostrazione di avere subito dal reato un danno diretto, ed è oggettivamente tormentato il percorso per fare entrare in un’aula giudiziaria chi lotta solo per riuscire ad ottenere una affermazione di responsabilità di mero principio, di semplice tutela di un gruppo, di una categoria o di un’associazione portatrice di interessi collettivi.

Troppo ingabbiata anche la norma di cui all’art. 91 c.p.p., che riconosce sì alle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato, ma solo ove vi sia stato un esplicito riconoscimento, in forza di legge, della finalità di tutela degli stessi interessi lesi dal reato.

La verità è che ai timidi tentativi giurisprudenziali di apertura al sociale, si oppone la mannaia di un veto giuridico: in assenza di un danno diretto, tangibile e dimostrabile, le porte delle aule giudiziarie sono destinate a rimanere sbarrate per le persone offese.

Il nostro è un processo penale severo e formalista, ma è anche per questo che va rispettato e protetto con le unghie e con i denti; perché è ispirato a principi di diritto uguali per tutti, senza eccezione di sorta. Il processo penale tanto quanto il codice penale.

E’ proprio in vista di questa rigidità strutturale che la questione sull’ammissibilità della costituzione di parte civile in un processo penale a carico di una società imputata di avere violato le regole del D.Lgs. 231/2001 – alias di avere implicitamente consentito, attraverso un sistema di mancata organizzazione ed insufficienza di controlli interni, che si consumasse al suo interno uno di quei reati espressamente indicati dal Legislatore del 2001 – ha diviso giurisprudenza e dottrina.

Ad uno sguardo agiuridico sembrerebbe semplice dire: se all’interno di una fabbrica è avvenuto un incidente mortale perché il datore di lavoro non si è preoccupato di adeguare i sistemi di sicurezza, è giusto e legittimo che siano ammesse a costituirsi parti civili, contro l’azienda chiamata in causa per violazione della 231, le rappresentanze sindacali presenti sul luogo di lavoro.

E chi potrebbe avere più diritto di sapere, fornire prove, chiedere, pretendere una giusta condanna nei confronti di chi ha giocato sulla propria pelle?

Ma un giurista serio sa che il diritto ha regole ben precise e che l’applicazione del codice di rito non sempre permette ciò che sembra giusto o legittimo.

Nel caso della 231, la Corte di Cassazione – il cui vomere sulla materia è stato sinora troppo poco presente – ha di recente detto la sua parola sul punto ed ha, purtroppo,  affermato che la costituzione di parte civile contro un’azienda accusata per questo tipo di “responsabilità amministrativa” non è ammissibile: nel D.Lgs. 231/2001 mancherebbe ogni riferimento espresso alla parte civile e ciò, se da un lato dimostrerebbe che non si tratta di una lacuna normativa ma di una scelta consapevole del Legislatore, dall’altro impone il divieto di una interpretazione analogica degli artt. 185 c.p. e 74 c.p.p., anche e soprattutto in rigoroso ossequio all’art. 111 della Costituzione.

Non ultima sarebbe la considerazione che la “responsabilità amministrativa” di cui si discute, anche se accertata all’interno di un processo penale, non è equiparabile ad una responsabilità penale in senso proprio  rimanendo nell’alveo di un generico tertium genus.

Questo, in assoluta sintesi telegrafica, è il perno di una sentenza di particolare pregio e completezza, che merita di essere esaminata per intero con la dovuta attenzione (ne consigliamo vivamente la lettura: Cass. Pen., sez. VI, n. 2251, ud. 5.10.2010, dep.22.01.2011; conf. Uff. Indag. Prelim. Milano 12.1.2009 in Foro ambrosiano 2009, 1, 108;  Trib. Milano, 10.6.2008, ivi, 2008, 3, 326; Trib. Milano, Sez. X, 31.7.2007, m. 3300, in Dir. e prat. soc. 2007, 2471; Trib. Milano, Sez. I, 19.12.2005, in Foro ambrosiano 2005, 4, 474; Trib. Milano, 9.3.2004, in Riv. Dottori comm. 2004, 907; Uff. Indag. Prelim. Milano, 18.1.2008, in Foro ambrosiano 2008, 2, 207).

Di diverso avviso erano stati molti giudici di merito (Tribunale di Milano, 9.7.2009 in Cass. pen. 2010, 2, 768; Uff. Indag. Prelim. Milano, 24.1.2008, ivi, 2008, 10, 3861; Uff. Indag. Prelim. Napoli, 25 gennaio 2008; Uff. Indag. Prelim. Milano, 5.2.2008, in Foro ambrosiano. 2008, 2, 219; Uff. Indag, Prelim. Milano, 25 gennaio 2008, in Il merito 2008, 3, 59).

Ed allora?

Dovremmo forse definitivamente rinunciare alla speranza di vedere seduti sul banco degli accusatori privati le vittime del reato?

Decisamente no.

Il nostro codice di procedura penale è un padre severo ma anche generoso, ed apre sempre le sue braccia accoglienti a chi lo ama e lo segue con il dovuto rispetto.

Proprio per il caso che ci riguarda, esiste un istituto processuale che consente di prendere per mano e riportare in aula  tutti coloro che sono stati gentilmente accompagnati alla porta come aspiranti parti civili contro l’azienda imputata ex D.Lgs. 231/2001.

Sto parlando della citazione del responsabile civile di cui all’art. 83 c.p.p.

Com’è noto, il responsabile civile è quel “padrone e committente”, civilisticamente responsabile dei propri dipendenti ed ausiliari ai sensi dell’art. 2049 cod. civ..

La responsabilità ex art. 2049 cod. civ. è la più spietata, perché è a titolo oggettivo e prescinde dalla dimostrazione della colpa in eligendo o in vigilando.

In un processo in cui si discuta di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, se da un lato c’è un ente la cui “responsabilità amministrativa” potrebbe non essere pienamente equiparata a quella penale, dall’altro vi è certamente chi (il dipendente, il subordinato, l’amministratore, non importa lo specifico soggetto) ha fisicamente commesso il reato presupposto, v. quello idoneo a fare scattare la responsabilità dell’azienda per omessa predisposizione di un efficace modello di organizzazione e gestione dei rischi.

Un contesto giudiziale di questo tipo – pur a volere accettare l’attuale orientamento della Suprema Corte sulla non ammissibilità di una costituzione di parte civile contro la persona  giuridica – rende pienamente legittima una costituzione di parte civile contro l’imputato persona fisica che ha commesso il reato presupposto dal D.Lgs. 231/2001.

Una volta entrati nel processo penale come parti civili contro la persona fisica- imputato principale, nulla vieta che le stesse parti civili effettuino la citazione dell’azienda padrona o committente come “responsabile civile” – non rileva che questa sia stata, o meno, autonomamente chiamata a rispondere come ente di riferimento del D.Lgs. 231/2001 –  ed in questa veste ne chiedano la condanna ed il risarcimento del danno.

Non è un trucco, né un capriccio giuridico.

E’ solo una corretta applicazione del nostro codice di procedura penale.

In questi giorni è alle battute conclusive un processo storico.
Torino, 6 dicembre 2007, sette operai morti bruciati,  uno ferito gravemente.

Una multinazionale  dell’acciaio incolpata di avere violato il  D.Lgs. 231/2001. Alti funzionari aziendali  imputati di plurimo omicidio.
…. qualcuno avrebbe dovuto fare maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro …

Non è il caso di fare i nomi. Non sino a quando il collegio giudicante debba ancora decidere. Ma è bene non dimenticare che quando si parla di certe cose, è tutt’altro che retorica forense.

* Cass. Pen., sez. VI, n. 2251 del 05/10/2010 (dep.22/01/2011). Segue contenuto sentenza in PDF.

 

Franzina Bilardo

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