Fondo Artigiani: assegni ordinari Covid al via. Le istruzioni e la guida FSBA

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Semaforo verde per gli assegni ordinari covid erogati dal Fondo Artigiani, ossia dal cd. “FSBA” (Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato). Il Fondo Artigiani, infatti, ha comunicato di aver ricevuto le risorse economiche ministeriali – pari a 450 milioni di euro previsti dal cd. “Decreto Agosto” – per l’erogazione degli assegni ordinari Covid-19 ai lavoratori delle imprese artigiane.

Pertanto, il FSBA sta iniziando l’erogazione degli assegni ordinari di integrazione salariale sulla base delle richieste pervenute. In merito ai periodi di tutela, gli assegni ordinari copriranno le mensilità fino al mese di settembre e una parte di ottobre. Questo, sia per quanto riguarda gli importi dei trattamenti di integrazione che per la contribuzione correlata.

Ma come avverranno i pagamenti? Innanzitutto, il Fondo Artigiani ha comunicato che al fine di consentire una velocizzazione delle pratiche di pagamento l’accesso al sito (www.fsba.it) è stato sospeso fino al 28 novembre 2020.

I pagamenti saranno effettuati, attraverso le procedure previste dal sistema SinaWeb, sulla base delle ore di assenza dichiarate nelle domande inserite fino al mese di ottobre. In questo modo, specifica il FSBA verranno coperti anche i periodi di sospensione o interruzione delle attività che erano rimasti scoperti a causa degli insufficienti stanziamenti dei precedenti decreti.

Assegni ordinari Covid Fondo artigiani: cosa sono

L’art. 19, co. 6 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni in L. n. 27/2020, ha previsto l’erogazione di un assegno ordinario per le imprese appartenenti al FSBA. Il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, con causale “emergenza COVID-19”, spetta solamente ai datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Assegni ordinari covid Fondo artigiani: a chi spettano

Le aziende artigiane tenute alla richiesta dell’intervento di integrazione salariale (assegno ordinario) sono le imprese che applicano i seguenti CCNL:

  • Area Acconciatura – Estetica
  • Area Alimentari e Panificazione
  • Area Comunicazione
  • Area Chimica e Ceramica
  • Area Legno e Lapidei
  • Area Meccanica
  • Area Tessile – Moda
  • Area Pulizia
  • Area Autotrasporto

Tali imprese hanno diritto a una copertura massima di 9 settimane, per periodi decorrenti:

  • dal 23 febbraio 2020 al 12 luglio 2020 (“Decreto Cura Italia” e “Decreto Rilancio”);
  • dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020 (“Decreto Agosto”);
  • dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 (“Decreto Ristori”).

Con cadenza mensile, il Fondo autorizza il periodo rendicontato e procede alla relativa erogazione delle prestazioni, relativamente alle prime 9 settimane.

Al raggiungimento delle giornate disponibili per le prime nove settimane dal 13 luglio 2020 in poi, il sistema riterrà le stesse complessivamente autorizzate (requisito per procedere con la richiesta delle ulteriori 9 settimane Covid-19 con fatturato) ed imposterà automaticamente la data di fine domanda.

Assegni ordinari Covid Fondo artigiani: aziende che non hanno presentato domanda

Le aziende che non hanno presentato domande, nel periodo 23 febbraio 2020 il 12 luglio 2020, possono presentare una domanda Covid-19, tenendo in considerazione che:

  • deve trattarsi di lavoratori in forza al 13 luglio 2020;
  • la durata massima della sospensione è di 9 settimane, nel periodo dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020;
  • dev’essere redatto e allegato l’accordo sindacale;
  • la rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo, con eccezione delle domande le cui sospensioni sono iniziate nel mese di luglio, agosto o settembre, ottobre 2020;
  • è necessario fare richiesta del ticket INPS.

Assegni ordinari Covid Fondo artigiani: seconde 9 settimane del “Decreto Agosto”

Relativamente alle domande di cui alle seconde 9 settimane, i datori di lavoro possono presentare una nuova domanda causale “Covid con fatturato”, tenendo in considerazione quanto segue:

  • deve trattarsi di lavoratori in forza al 13 luglio 2020;
  • la durata della sospensione è di 9 settimane, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle prime 9 settimane;
  • devono essere state autorizzate le prime 9 settimane previste dal 13 luglio 2020 in poi;
  • mantenimento dello stesso accordo sindacale allegato per le prime 9 settimane;
  • la rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo (ad eccezione delle domande con decorrenza luglio, agosto, settembre e ottobre 2020);
  • è necessario fare richiesta di nuovo ticket INPS;
  • presentazione domanda entro il 30 del mese successivo (ad eccezione delle domande con decorrenza luglio, agosto, settembre e ottobre 2020);
  • il periodo richiesto è considerato “autorizzato”, a prescindere dall’effettiva fruizione (a differenza delle prime 9 settimane del “Decreto Agosto”, dove si tiene conto dell’effettiva fruizione delle giornate).

Inoltre è necessario che l’azienda, ai sensi dell’art. 47 del Dpr. n. 445/2000, nel raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, accetti una delle seguenti autodichiarazioni:

  • non ha avuto riduzione del fatturato;
  • ha avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019;
  • ha avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • ha avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.

Assegni ordinari Covid Fondo artigiani: il “Decreto Ristori” e “Decreto Ristori-bis”

Relativamente alle domande per le ulteriori 6 settimane, di cui al “Decreto Ristori” e “Decreto Ristori-bis”, i datori di lavoro possono presentare una nuova domanda con causale “COVID19”, tenendo in considerazione quanto segue:

  • deve trattarsi di lavoratori in forza al 9 novembre 2020;
  • la durata minima della sospensione è di una settimana, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle 18 settimane (“Decreto Agosto”) e comunque dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021;
  • la durata massima della sospensione è di 6 settimane, nel periodo decorrente dalla data di esaurimento delle 18 settimane (“Decreto Agosto”) e comunque dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021;
  • devono essere state autorizzate le 18 settimane previste dal “Decreto Agosto”;
  • mantenimento dello stesso accordo sindacale allegato nelle precedenti domande;
  • la rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 30 del mese successivo;
  • è necessario fare richiesta di nuovo ticket INPS;
  • presentazione domanda entro il 30 del mese successivo;
  • il periodo richiesto è considerato autorizzato, a prescindere dall’effettiva fruizione (a differenza delle prime 9 settimane del “Decreto Agosto”, dove si tiene conto dell’effettiva fruizione delle giornate).

Inoltre è necessario che l’azienda, ai sensi dell’art. 47 del Dpr. n. 445/2000, nel raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, accetti una delle seguenti autodichiarazioni:

  • non ha avuto riduzione del fatturato;
  • ha avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019;
  • ha avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • ha avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.

In alternativa, occorre evidenziare che l’azienda, ai sensi dell’art. 12, co. 3 del D.L. 137/2020 (“Decreto Ristori”), è esente dal versamento del contributo addizionale.

Assegni ordinari covid Fondo artigiani: importo e erogazione

L’ammontare dell’assegno è pari all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non prestate, comprese nei periodi segnalati dall’accordo sindacale, tra le ore zero ed il limite di orario contrattuale entro il limite di importo massimo mensile fissato in 1.193,75 euro (da rapportare su base oraria) e successivi adeguamenti.

I tempi di erogazione rispetto un certo mese di competenza in cui i lavoratori sono stati in sospensione, sono traslati di almeno 3 mesi.

>> Scarica le procedure domande Covid-19 Fondo artigiani

>> Inserimento domanda Covid-19 (procedura analoga Assegno ordinario Guida SINAWEB

Daniele Bonaddio

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