Cerchiamo di fornire una guida completa, partendo da quelle che la legge riconosce come festività dell’anno.
Ferie: calcolo settimane, minimo legale e sanzioni
Festività di dicembre: quali sono
A dicembre le festività sono:
- 8 dicembre cadente di domenica;
- 25 dicembre cadente di mercoledì;
- 26 dicembre cadente di giovedì.
Ricordiamo che per legge le giornate festive dell’anno sono:
- Primo giorno dell’anno;
- 6 gennaio (Epifania);
- 25 aprile (Liberazione);
- lunedì dopo Pasqua;
- 1° maggio;
- 2 giugno;
- 15 agosto;
- 1° novembre;
- 8 dicembre;
- 25 dicembre;
- 26 dicembre.
Oltre alla legge anche i contratti collettivi possono prevedere giornate festive: è il caso ad esempio del Santo Patrono.
Festività: regola generale
Nelle giornate festive ogni dipendente ha diritto di assentarsi dal lavoro, venendo comunque retribuito. Al contrario, il lavoro reso nelle festività è consentito solo previo accordo con l’azienda.
Festività: come sarà la busta paga dicembre
Gli effetti in busta paga delle festività di dicembre variano in quanto:
- l’8 dicembre è considerata festività non goduta mentre il 25 e il 26 dicembre sono ordinari giorni festivi;
- in base al tipo di paga applicato al dipendente, se “mensilizzato” o “ad ore”.
I lavoratori “mensilizzati” o retribuiti in misura fissa, percepiscono la stessa retribuzione lorda a prescindere da quante ore ordinarie possono essere lavorate nel mese. In questi casi, le uniche variazioni della paga possono dipendente da straordinari, maggiorazioni o, al contrario, trattenute per scioperi o assenze non retribuite.
Chi viene pagato ad ore invece ha una retribuzione che varia in base alle ore lavorabili nel mese.
8 dicembre
A coloro che non hanno lavorato l’8 dicembre spetta un’ulteriore quota di retribuzione a titolo di festività non goduta perché cadente di domenica.
I lavoratori retribuiti in misura fissa riceveranno, oltre alla normale paga, 1/26 della retribuzione lorda. Pensiamo a un dipendente la cui retribuzione mensile sia pari ad euro 2.070,00. Nel mese di dicembre, le competenze lorde in busta paga saranno:
- Retribuzione lorda euro 2.070,00;
- Festività non goduta euro 2.070 / 26 = euro 79,62.
I dipendenti retribuiti ad ore hanno invece diritto alla normale retribuzione moltiplicata per 1/6 dell’orario settimanale a tempo pieno. Pensiamo a un dipendente con retribuzione oraria lorda pari a 13,50 euro, mentre il tempo pieno previsto dal CCNL applicato è pari a 39 ore. Il compenso spettante per l’8 dicembre sarà pari a:
[13,50 * (39/6)] = 13,50 * 6,50 equivalenti ad euro 87,75.
Nel caso in cui l’azienda adotti la settimana corta (dal lunedì al venerdì), la retribuzione lorda dovrà essere proporzionata ad 1/5 dell’orario settimanale. Riprendendo l’esempio precedente il risultato sarebbe:
[13,50 * (39/5)] = 13,50 * 7,80 equivalenti ad euro 105,30.
Se, previo accordo tra dipendente e azienda, la giornata dell’8 dicembre è stata lavorata, spetterà oltre al compenso per festività cadente di domenica, la normale retribuzione mensile / oraria (se il dipendente è mensilizzato o pagato ad ore) cui si aggiunge la maggiorazione per lavoro festivo, se prevista dal CCNL applicato. L’ipotesi appena citata si realizza se al dipendente viene concesso un riposo compensativo in altra giornata a fronte della prestazione resa l’8 dicembre.
In mancanza di riposo compensativo, dovranno essere erogati gli importi a titolo di straordinario festivo.
25 e 26 dicembre
Anche per le festività di Natale e Santo Stefano è bene distinguere se le stesse sono state o meno lavorate.
Qualora il dipendente non abbia lavorato il 25 e 26 dicembre:
- se retribuito in misura fissa non subisce alcuna variazione nel compenso, che resterà quello normale erogato ogni mese;
- per i lavoratori retribuiti ad ore spetta la retribuzione oraria ragguagliata ad 1/6 (o 1/5 in caso di settimana corta) dell’orario a tempo pieno, calcolata come nell’esempio dell’8 dicembre.
In caso di festività lavorata, le conseguenze sono:
- erogazione della sola maggiorazione per lavoro festivo se viene concesso un riposo compensativo;
- liquidazione dello straordinario festivo in assenza di riposo compensativo.
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