Ferie non godute entro il 30 giugno: regole e sanzioni per il datore di lavoro

Paolo Ballanti 19/06/23
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Cosa succede in caso di ferie non godute? La Costituzione italiana prevede all’articolo 36, comma 3 il diritto irrinunciabile del lavoratore a godere delle ferie annuali. Questo fa capire l’importanza di garantire ai dipendenti un periodo retribuito in cui gli stessi possono dedicarsi alla propria vita familiare e sociale, oltre a recuperare le energie psico-fisiche spese nel corso della prestazione lavorativa.

Le ferie sono talmente fondamentali nella vita di un lavoratore che, a fronte della loro mancata fruizione entro determinate scadenze, la normativa prevede una serie di conseguenze in capo al datore di lavoro. Da qui l’interesse delle aziende a programmare correttamente i periodi di assenza dei lavoratori, in modo tale che gli stessi non arrivino a totalizzare, alle scadenze di legge, un certo numero di ferie maturate e non godute.

Proprio nel mese di giugno, nello specifico il giorno 30, i dipendenti devono aver goduto di tutte le ferie maturate nel 2021. In caso contrario l’azienda incorre in conseguenze economiche e non solo. Analizziamo la questione in dettaglio.  

Indice

Quante ferie spettano all’anno?

Al fine di garantire al dipendente i periodi di riposo e di recupero delle energie psico-fisiche, la normativa (Decreto legislativo 8 aprile 2003 numero 66) garantisce un ammontare minimo di ferie, spettante a tutti i lavoratori, pari a 12 mesi maturabili dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Nel caso in cui il dipendente non lavori per l’intero periodo di maturazione, ovvero a fronte di assunzione o cessazione in corso d’anno, lo stesso ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato al servizio effettivamente prestato.

In sostanza si divide l’ammontare annuo di ferie per 12. Il risultato dev’essere poi moltiplicato per i mesi di servizio. Da notare che le frazioni di mese di almeno 15 giorni valgono come mese intero.

Ferie non godute: le scadenze per fruirle

Le 4 settimane devono essere obbligatoriamente fruite:

  • Per almeno 2 settimane nel corso del periodo di maturazione;
  • Per le restanti 2 settimane entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Questo significa che entro il 30 giugno 2023 devono essere interamente godute le ferie maturate nel 2021.


Per approfondire il tema delle ferie, e di tutti gli altri aspetti dei contratti di lavoro dipendente (nel pubblico e nel privato), consigliamo i libri “Il Lavoro Subordinato” e “Il Lavoro Pubblico“.

Ferie non godute: sanzioni

La violazione delle disposizioni citate è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (comprensiva della maggiorazione del 20%) da 120 a 720 euro. In alternativa:

  • Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 2 anni, la sanzione passa ad una forbice tra 480 e 1.800 euro;
  • Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni, la sanzione amministrativa è da 960 a 5.400 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

La maggiorazione è raddoppiata se, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Ferme restando le conseguenze sanzionatorie in parola, il Ministero del Lavoro ha precisato (Nota del 26 ottobre 2006) che, in riferimento alle 4 settimane di ferie minime di legge, le stesse, ove non godute entro il termine dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione, ovvero nel diverso e più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva, potranno essere fruite anche successivamente, previo consenso del datore di lavoro.

Ferie non godute: prescrizione ad adempiere

Le strutture ispettive competenti possono obbligare il datore di lavoro a consentire al lavoratore di usufruire delle ferie legali non godute.

Ferie non godute: danno da mancata fruizione

La mancata fruizione delle ferie per quanto concerne le due settimane da godere nell’anno di maturazione e le restanti nei 18 mesi successivi, comporta un danno a carico del lavoratore legato al mancato recupero delle energie psicofisiche.

In tal caso il dipendente può:

  • Agire in giudizio per il risarcimento del danno biologico ed esistenziale;
  • Pretendere il godimento, anche se tardivo, dei periodi maturati ma non fruiti.

Per il risarcimento del danno è fatto carico al dipendente di provare:

  • L’esistenza e la consistenza del danno;
  • Il nesso causale tra il danno e il mancato godimento delle ferie.

Ferie non godute: versamento dei contributi

La mancata fruizione del periodo di ferie entro i 18 mesi successivi la fine dell’anno di maturazione, obbliga il datore di lavoro a versare all’Inps i contributi sulle ferie maturate e non godute.

Il momento impositivo coincide con il mese successivo quello di scadenza del periodo di fruizione. Di conseguenza, con riferimento alle ferie maturate nel 2021 e non godute entro il 30 giugno 2023, il momento impositivo coincide con il periodo di competenza luglio 2023. Nel cedolino paga di luglio i datori di lavoro aumenteranno la retribuzione imponibile ai fini previdenziali dell’importo corrispondente al compenso per ferie non godute.

Il compenso in questione sarà fittizio in quanto non corrisposto al dipendente tuttavia, sullo stesso, saranno calcolati i contributi previdenziali ed assistenziali, tanto per la quota a carico del lavoratore quanto per quella in capo all’azienda.

I contributi complessivi, formati da:

  • Contributi sulla retribuzione imponibile del mese di luglio 2023;
  • Contributi sulle ferie maturate nel 2021 e non godute entro il 30 giugno 2023;

dovranno essere versati dalle aziende all’Inps, con modello F24, entro il prossimo 21 agosto.

La scadenza ordinaria del 20 agosto, in quanto cadente di domenica, slitta a lunedì 21.
Nel momento in cui le ferie, già soggette a contribuzione anticipata, saranno fruite dal lavoratore, le somme versate all’Inps dovranno essere recuperate dal datore di lavoro e il relativo importo portato in diminuzione dell’imponibile del mese in cui le ferie stesse saranno effettivamente godute.

Una deroga al fatto che le ferie debbano essere esaurite nei 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione ricorre nell’ipotesi in cui il mancato godimento dell’assenza sia imputabile ad una causa legale di sospensione del rapporto, ad esempio per malattia, infortunio, maternità etc. In queste situazioni il termine di 18 mesi deve intendersi sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento.

Ferie non godute: la compilazione dell’UniEmens

Per quanto riguarda la compilazione del flusso telematico UniEmens, da inviare all’Inps entro la fine del mese successivo quello di competenza, in caso di ferie maturate e non godute entro il 30 giugno, l’assoggettamento a contribuzione delle medesime si riflette esclusivamente nella compilazione dell’elemento <Imponibile> (contenuto nell’elemento <DatiRetributivi>), relativo al mese in cui è stata assolta l’obbligazione contributiva.


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