Il 30 giugno è una data che i datori di lavoro devono segnare in rosso sul calendario: in gioco c’è il rispetto della normativa in materia di periodo minimo annuo di ferie previste dalla normativa.
Il Decreto legislativo 8 aprile 2003 numero 66 riconosce a beneficio di tutti i dipendenti, per ogni dodici mesi in forza in azienda, un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
Al fine di garantire l’effettiva fruizione delle ferie il legislatore ha introdotto un calendario con scadenze da rispettare, tra cui figura appunto il 30 giugno 2024.
Analizziamo la questione in dettaglio.
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Indice
- La scadenza del 30 giugno 2024
- Cosa succede se non si rispetta la scadenza del 30 giugno
- Pagamento anticipato dei contributi
- Sanzione amministrativa pecuniaria
- Il rischio di arrivare in tribunale
- Attenzione ai contratti collettivi
- Come assicurare la fruizione delle ferie entro il 30 giugno
- Si possono liquidare le ferie residue
La scadenza del 30 giugno 2024
Il 30 giugno 2024 coincide con la data entro la quale il dipendente deve aver esaurito il periodo minimo annuo di quattro settimane di ferie maturate nel corso del 2022.
La normativa, rappresentata dall’articolo 10 del Decreto legislativo numero 66/2003, dispone infatti che queste devono essere fruite:
– per almeno 2 settimane nel corso dell’anno di maturazione, da fruire obbligatoriamente in modo consecutivo a fronte di una richiesta del lavoratore;
– per le restanti due settimane (o il diverso periodo residuo) entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Ecco di seguito una tabella che sintetizza le regole:
Ferie legali minime maturate nel 2022 (in settimane) | Quantità di ferie da fruire entro il 31 dicembre 2022 (in settimane) | Quantità di ferie da fruire entro il 30 giugno 2024 (in settimane) |
Quattro | Due | Due |
Cosa succede se non si rispetta la scadenza del 30 giugno
Il mancato rispetto della scadenza del 30 giugno 2024 espone il datore di lavoro ad una serie di conseguenze non trascurabili, giustificate dall’importanza stessa di permettere al dipendente di recuperare le energie psico-fisiche, dedicandosi altresì alle proprie esigenze di vita familiare e sociale.
Nello specifico le conseguenze per l’azienda sono rappresentate da:
– pagamento anticipato dei contributi, calcolati sulle ferie non godute;
– sanzione amministrativa pecuniaria;
– richiesta di risarcimento dei danni da parte del lavoratore.
Pagamento anticipato dei contributi
Una prima conseguenza per il datore di lavoro causata dal mancato rispetto della scadenza del 30 giugno 2024 è rappresentata dal pagamento anticipato dei contributi previdenziali e assistenziali, calcolati sulle ferie legali non godute entro la data in parola.
Fanno eccezione le ipotesi in cui la contrattazione collettiva prevede un maggior termine per il godimento.
Il pagamento anticipato dei contributi non preclude naturalmente al lavoratore, in data successiva al 30 giugno 2024, di godere delle ferie.
In tal caso l’unico effetto per l’azienda sarà quello di recuperare i contributi pagati in anticipo, così da non corrispondere due volte le stesse somme all’Inps.
Sanzione amministrativa pecuniaria
La violazione dei termini di fruizione espone l’azienda ad una sanzione amministrativa pecuniaria:
– da 120 a 720 euro, nella generalità dei casi;
– da 480 a 1.800 euro, se la violazione interessa più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno due anni;
– da 960 a 5.400 euro, se la violazione interessa più di dieci lavoratori o si è verificata in almeno quattro anni (non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta).
L’autorità ispettiva, mediante prescrizione a adempiere, può altresì obbligare il datore di lavoro a permettere che il dipendente usufruisca delle ferie non godute.
Il rischio di arrivare in tribunale
Un’ulteriore conseguenza dell’inosservanza delle disposizioni sulla fruizione è rappresentata dal fatto che il dipendente può agire in giudizio per ottenere:
– il risarcimento del danno biologico ed esistenziale;
– la fruizione dei periodi di ferie maturati e non goduti.
Attenzione ai contratti collettivi
Le regole appena descritte non hanno efficacia assoluta, dal momento che la contrattazione collettiva può:
– ridurre il limite delle due settimane di ferie da godere nell’anno di maturazione;
– estendere il termine di diciotto mesi entro il quale completare la fruizione delle quattro settimane.
Come assicurare la fruizione delle ferie entro il 30 giugno
I datori di lavoro che hanno in forza dipendenti con un residuo elevato di ferie da godere entro il 30 giugno 2024 possono, al fine di evitare le conseguenze citate, obbligare gli interessati ad assentarsi dal lavoro.
L’ultima parola in merito al godimento delle ferie spetta infatti al datore di lavoro, in quanto soggetto titolare del potere direttivo.
Le prerogative dell’azienda possono estendersi, sino al divieto opposto al dipendente a riposo, di accedere al luogo di lavoro.
Si possono liquidare le ferie residue
Le quattro settimane previste dalla normativa, a differenza delle ore / giorni di permesso contemplati dalla contrattazione collettiva, non possono essere liquidate in busta paga, privando il lavoratore di godere delle stesse e assentarsi così dal lavoro.
Di conseguenza, le ferie non fruite entro i termini di legge devono essere necessariamente godute in un momento successivo.
Un’eccezione al divieto di monetizzazione delle ferie riguarda:
– i giorni eccedenti il periodo minimo legale di quattro settimane, disciplinate dalla contrattazione collettiva;
– i giorni residui (siano esse legali o contrattuali) al momento della cessazione del rapporto.
In merito a quest’ultimo aspetto, l’interruzione del contratto, impedendo al lavoratore di fruirne, è una causa di legittima liquidazione delle ore / giorni di assenza maturati e non goduti.
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