Il quotidiano di coloro che si occupano di gestione del personale è fatto anche di quesiti sulle tante leggende metropolitane che circondano il mondo del lavoro.
Tra queste figura la convinzione (e, in alcuni casi, il legittimo timore) di perdere il diritto alle ferie una volta raggiunta una determinata data di scadenza, coincidente con il 30 giugno di ogni anno.
Quanta verità c’è in tutto questo e cosa rischiano i dipendenti che avranno ferie residue il 30 giugno 2025?
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Indice
Nessuna penalizzazione per i dipendenti
Un primo aspetto che merita chiarezza è il significato della scadenza del 30 giugno 2025.
In realtà, la data ha effetti esclusivamente per i datori di lavoro, dal momento che i dipendenti non perdono alcun diritto a godere delle ferie residue alla scadenza.
Ne consegue che coloro i quali vedono in calce al cedolino di giugno 2025 un residuo a titolo di ore / giorni di ferie potranno sfruttare gli stessi anche nei mesi (se non addirittura anni) a venire.
Eccezion fatta per l’ipotesi (che vedremo) di interruzione del contratto di lavoro, vige nella normativa italiana il divieto di liquidare le ferie in busta paga senza che le stesse possano essere godute dal dipendente.
Nelle ipotesi di cessazione del contratto (a prescinderne dalla causa) il datore di lavoro eroga in busta paga l’equivalente monetario delle ore / giorni di ferie residui alla data di interruzione del rapporto. In queste situazioni, infatti, interrompendosi il contratto il dipendente non ha più la possibilità di assentarsi in ferie.
Quali ferie scadono il 30 giugno 2025?
Chiarito il principio per cui il dipendente conserva le ferie anche dopo la scadenza del 30 giugno 2025, è importante precisare che le conseguenze per l’azienda riguardano esclusivamente le quattro settimane minime di assenza riconosciute dalla normativa (Decreto legislativo 8 aprile 2003, numero 66) a beneficio dei dipendenti che possono far valere un intero anno in forza nella medesima realtà.
Le quattro settimane, maturate dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno, devono essere godute (articolo 10, comma 1):
- per almeno due settimane nel corso del periodo di maturazione (1° gennaio – 31 dicembre);
- le due settimane restanti (o il diverso periodo residuo) entro i diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (30 giugno).
Ne consegue che il 30 giugno 2025 scadranno (con conseguenze esclusivamente a carico dell’azienda) le ferie maturate dai dipendenti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 e non godute.
Al contrario, le ferie maturate nel corso dell’anno corrente andranno a scadenza il 30 giugno 2027.
Da notare che eventuali giorni di ferie eccedenti le quattro settimane e previsti dalla contrattazione collettiva o individuale sono soggetti alle scadenze fissate dagli accordi stessi o, in mancanza, dagli usi aziendali.
Quali conseguenze per l’azienda?
Il datore di lavoro che non rispetta i termini di fruizione delle quattro settimane di ferie previste dalla normativa (articolo 10, comma 1) incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria:
- da 120,00 a 720,00 euro nella generalità dei casi;
- da 480,00 a 1.800,00 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno due anni;
- da 960,00 a 5.400,00 euro se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o si è verificata in almeno quattro anni (non è ammesso il pagamento in misura ridotta).
Un ulteriore effetto (sempre economico) per il datore di lavoro è rappresentato dal pagamento anticipato dei contributi previdenziali e assistenziali, calcolati sulle ferie non godute entro la scadenza del 30 giugno 2025.
Il dipendente stesso, a fronte di un residuo elevato di ferie non godute, può altresì intraprendere, nei confronti del datore di lavoro, un’azione di risarcimento del danno subito a livello psico-fisico, in conseguenza dell’assenza di un numero sufficiente di ferie godute.
L’azienda può, da ultimo, ricevere una prescrizione ad adempiere da parte dell’autorità ispettiva, adottata in modo da obbligare il datore di lavoro stesso a concedere le ferie non godute dal dipendente.
Come conoscere le ferie residue
I giorni di ferie residui a beneficio del dipendente sono esposti nella parte inferiore del cedolino, di norma accanto alla casella riservata al netto da pagare.
I dati sono dettagliati in:
- ferie residue anno precedente (nel corso del 2025 il dato di riferimento è quello delle ferie residue al 31 dicembre 2024);
- ferie maturate nel corso del 2025, dal 1° gennaio all’ultimo giorno del mese di competenza del cedolino;
- ferie godute nel 2025, dal 1° gennaio all’ultimo giorno del mese di competenza del cedolino;
- ferie residue all’ultimo giorno del mese di competenza del cedolino.
Quest’ultima casella rappresenta l’ammontare delle ferie residue, quale risultato aritmetico di:
Ferie residue anno precedente + ferie maturate anno corrente – ferie godute anno corrente = ferie residue. |
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Come chiedere le ferie
La fruizione delle ferie dipende dalle decisioni del datore di lavoro. Quest’ultimo è infatti colui che ha l’ultima parola in merito alla concessione o meno delle ferie chieste dal dipendente.
Naturalmente, al momento di valutare la richiesta del lavoratore, l’azienda è tenuta a considerare tanto le proprie esigenze economico-produttive-organizzative quanto la posizione del dipendente.
A tal proposito è possibile:
- accordare il periodo e la quantità di ferie richieste dal lavoratore;
- negare le ferie;
- proporre una diversa quantità di ferie e / o un periodo di fruizione differente.
La richiesta di ferie dev’essere presentata all’azienda in forma scritta (raccomandata a mani del datore di lavoro o dell’ufficio personale) precisando la quantità di ferie (espressa in ore o giorni); il periodo (dal / al) di godimento delle ferie.
La risposta aziendale dev’essere trasmessa al lavoratore in forma scritta.
Fanno eccezione alle regole descritte le ipotesi di ferie collettive, anch’esse decise dall’azienda a mezzo predisposizione di un apposito piano ferie, di norma sottoposto ai dipendenti i quali, dopo averlo compilato, lo restituiscono al datore di lavoro stesso per l’approvazione finale.
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Foto copertina: XtockImages
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