Fecondazione eterologa, la Consulta decide di non decidere

Redazione 23/05/12
“La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dai Tribunali di Firenze, Catania e Milano relativamente al divieto di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo sancita dalla legge n. 40 del 2004, restituendo gli atti ai giudici rimettenti per valutare la questione alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 3 novembre 2011 (S.H. e altri contro Austria), sulla stessa tematica”.

E’ quanto si legge nel comunicato stampa diffuso nel tardi pomeriggio di ieri dalla Corte Costituzionale.

Una sentenza tecnica, dunque, che restituisce ai giudici a quo gli atti sul divieto di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. La Consulta si pronuncia così sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dai Tribunali di Firenze, Catania e Milano sulla legge 40/2004, e ai quali si erano rivolte alcune coppie sterili, e, restituendo gli atti, chiede di valutare la questione alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte europea dei Diritti dell’uomo del 3 novembre 2011 (S.H. e altri contro Austria) che è intervenuta sulla questione.

Secondo i giudici di Strasburgo il divieto di ricorrere a tecniche di fecondazione eterologa nei Paesi europei non vìola «l’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione dei diritti dell’uomo», dovendosi riconoscere a ogni Paese dell’Unione Europea la discrezionalità nel regolare la materia con la conseguenza che la legge austriaca non lede di per sé i diritti delle coppie. La Corte europea aveva di fatto legittimato pertanto il no al ricorso alla donazione di ovuli e sperma in vitro per avere un figlio stabilito da un Tribunale austriaco, impedendo così a due coppie il ricorso a tecniche di fecondazione eterologa, cioè con un donatore esterno alla coppia. In Austria infatti la normativa sulla fecondazione assistita consente solo la donazione di gamete maschile in vivo, e non in vitro, e vieta la donazione di gamete femminile.

Nelle questioni di legittimità sollevate si sottolineava il rischio di irragionevoli disparità di trattamento fra le coppie che per soddisfare il loro desiderio di un bambino potevano ricorrere alla fecondazione con donazione di gameti in vivo e quelle che potevano ricorrere solo alla fecondazione con donazione di gameti in vitro.

«La Corte costituzionale, in pratica, ha deciso di non decidere», commenta Maria Paola Costantini, uno dei legali delle coppie sterili i cui casi sono giunti oggi davanti alla Corte per decidere sulla possibilità di ricorrere alla donazione di gameti esterni alla coppia per concepire un figlio. Il legale accoglie dunque la sentenza con parziale soddisfazione: «Se avesse dichiarato costituzionalmente legittimo il divieto di fecondazione eterologa previsto dalla legge italiana, nel nostro Paese questa pratica non sarebbe stata possibile per molti anni».

In Italia la legge 40 consente il ricorso alla procreazione medica assistita solo «qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità».

Sono vietate la clonazione umana, e soprattutto la fecondazione eterologa (art. 4), cioè con un donatore esterno alla coppia. E proprio su questo i tribunali di Firenze, Catania, Milano avevano sollevato questioni di legittimità a seguito dei ricorsi delle coppie. E agli stessi, adesso, torna la parola.

 Qui il testo dell’ordinanza del Tribunale di Catania

 Qui il testo dell’ordinanza del Tribunale di Firenze

 Qui il testo dell’ordinanza del Tribunale di Milano

Redazione

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