Fattura elettronica: tutte le novità di ottobre 2020

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In tema di fattura elettronica, a seguito della situazione sanitaria dovuta all’emergenza epidemiologica per il coronavirus, e per tenere anche conto anche delle istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, l’Agenzia delle Entrate nel mese di aprile scorso era intervenuta con un provvedimento direttoriale con il quale ha aggiornato le specifiche tecniche relative al tracciato xml della fattura elettronica.

La nuova versione delle specifiche tecniche sarà la 1.6.1, l’aggiornamento si è reso necessario per adeguare le date di fine validità per alcuni codici e la data di entrata in vigore di alcuni nuovi controlli.

Le nuove specifiche tecniche, si possono usare per la predisposizione dei file xml già dallo scorso 1° ottobre 2020, e il loro utilizzo diventerà obbligatorio dal 1° gennaio 2021.

Dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre prossimo, il Sistema di interscambio SdI accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema approvato dall’Agenzia con provvedimento del 20 aprile, sia con lo schema ancora in vigore.

Tale periodo transitorio è stato previsto per garantire la continuità dei servizi, e il graduale adeguamento alle nuove specifiche.

Inizialmente il periodo era stato previsto dal 4 maggio 2020 al 30 settembre 2020, ma a seguito della crisi sanitaria questo è stato prorogato. In sintesi, la situazione attuale è la seguente:

  • dallo scorso 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con la nuova versione 1.6.1, che con la versione attualmente in vigore;
  • dal 1° gennaio 2021 il Sistema di interscambio accetterà esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con la nuova versione delle specifiche tecniche.

Fattura elettronica: novità versione delle specifiche tecniche

Le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, prevedono un significativo ampliamento delle tipologie di documenti che possono essere emessi e trasmessi al Sistema di interscambio. La nuova versione del file xml, infatti, si caratterizza per:

  • l’inserimento di nuovi codici “Tipo Documento”;
  • un maggior dettaglio dei codici “Natura” dell’operazione;
  • nuovi codici “Tipo ritenuta” e “Modalità pagamento”.

I codici relativi al “Tipo Documento” sono 18, rispetto ai 6 precedenti, si segnala l’introduzione di specifici codici, come il tipo documento TD24 che deve essere utilizzato per l’emissione delle fatture differite (art. 21, comma 4, lett. a) del D.P.R. 633/72), ovvero quando si emette una fattura differita collegata ad un DDT (documento di trasporto) per la vendita di beni, e il tipo documento TD25 che deve essere utilizzato per l’emissione delle fatture differite (art. 21, comma 4, lett. b), del D.P.R. 633/72).

Il codice TD20 continuerà ad essere usato per la regolarizzazione e l’integrazione delle fatture, mentre si dovrà usare il codice TD16, per integrare le fatture in reverse charge interno, le quali possono (senza obbligo) essere inviate al Sistema di interscambio (Sdi).

Sono stati introdotti nuovi codici per creare file xml per integrare le fatture degli acquisti di beni Ue (TD18) e per l’integrazione o l’autofattura degli acquisti di servizi dall’estero (TD17), per i quali permane ancora il non obbligo di invio al Sdi.

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Altri codici nuovi sono il:

  • TD21 per l’autofattura per splafonamento;
  • TD22 per l’estrazione beni da deposito Iva;
  • TD23 per l’estrazione beni da deposito Iva con versamento dell’Iva.

>> Fattura elettronica 2020: come cambia il pagamento dell’imposta di bollo

Fattura elettronica: nuovi codici “Natura Operazione”

Anche il numero dei codici “Natura Operazione” è aumentato, passando a 24, questi agevoleranno l’Agenzia nella predisposizione della dichiarazione Iva precompilata.

Grazie alle nuove specifiche tecniche del tracciato xml, infatti, si potranno rappresentare in modo più dettagliato le varie fattispecie di operazioni esenti e non imponibili ai fini Iva e quelle soggette al meccanismo dell’inversione contabile.

I nuovi codici sono stati introdotti dal sopra citato provvedimento, e nello specifico sono stati creati nuovi codici natura Iva per dare maggiore dettaglio alle nature delle operazioni N2, N3 ed N6:

  • N2 non soggette;
  • 1 non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/72;
  • 2 non soggette – altri casi;
  • N3 non imponibili;
  • 1 non imponibili – esportazioni;
  • 2 non imponibili – cessioni intracomunitarie;
  • 3 non imponibili – cessioni verso San Marino;
  • 4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
  • 5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento;
  • 6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond;
  • N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti);
  • 1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
  • 2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro;
  • 3 inversione contabile – subappalto nel settore edile;
  • 4 inversione contabile – cessione di fabbricati;
  • 5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari;
  • 6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici;
  • 7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi;
  • 8 inversione contabile – operazioni settore energetico;
  • 9 inversione contabile – altri casi.

Novità anche per ciò che riguarda i codici “Tipo ritenuta” e “Modalità pagamento”. In particolare:

  • sono state specificate nuove codifiche per il “TipoRitenuta”, per il contributo Inps, per Enasarco, per Enpam o altri contributi previdenziali;
  • è stato introdotto il nuovo codice “ModalitàPagamento” per il PagoPA (MP23).

E-fattura: adesione alla consultazione a febbraio 2021

E’ arrivato l’ennesimo slittamento da parte dell’Agenzia delle Entrate per il termine ultimo di adesione al servizio di consultazione e conservazione delle fatture elettroniche reso disponibile dalla stessa Agenzia. Si tratta comunque di una proroga preannunciata da un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 7 agosto 2020 che aveva bocciato una bozza di provvedimento dell’Agenzia delle Entrate attuativo dell’art. 14 del D.L. n. 124 del 2019, avvenuta il 9 luglio 2020.

Oltre allo slittamento al 28 febbraio 2021 del termine per aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate ha implementato le funzionalità relative all’utilizzo di “web service”, la piattaforma per lo scambio dei dati sulla fatturazione elettronica con il Servizio di interscambio. A prevederlo è stato un provvedimento dello scorso 24 settembre.

L’art. 14 del D.L. n. 124/2019 ha previsto che i file delle fatture elettroniche acquisiti, sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

  • dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
  • dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, devono adottare idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003.

Per rendere operativa tale disposizione, l’Agenzia delle Entrate con alcune note, ha comunicato al Garante la necessità di predisporre una proroga anche a causa delle difficoltà tecniche riscontrate nel recepire dal punto di vista tecnico e infrastrutturale le prescrizioni dell’art. 14, D.L. n. 124/2019.

Fattura elettronica: le nuove funzionalità di “web service”

Il provvedimento dello scorso 24 settembre, non si limita solo a far slittare il termine di adesione, ma nell’ottica di efficientamento del processo di fatturazione elettronica, e recependo le istanze di operatori e associazioni di categoria, ha previsto una nuova funzionalità per i soggetti che utilizzano il canale “web service” per lo scambio dati con il Sistema di interscambio (SdI). La nuova funzione è in grado di produrre un report di quadratura delle fatture elettroniche e delle notifiche scambiate tra quest’ultimo e il soggetto, in qualità esso sia di ricevente, sia di trasmittente. In sintesi è una funzione ausiliaria e utile per la gestione delle fatture elettroniche. Viene previsto anche un servizio per il (re)inoltro delle fatture e delle notifiche che non sono state consegnate.

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Guida alla fatturazione elettronica tra privati

Il testo è aggiornato con i più recenti documenti di prassi pubblicati dall’Agenzia delle entrate e con le ultime disposizioni del Decreto fiscale (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119,convertito nella Legge 17 dicembre 2018, n. 136), con il quale si è provveduto a semplificare il processo di avvio e di emissione della fatturazione elettronica (ammorbidendo il sistema sanzionatorio), di annotazione delle fatture, di registrazione degli acquisti e di detrazione dell’IVA, nonché a prevedere l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. La trattazione chiarisce le modalità di emissione della fattura elettronica, le tempistiche e il contenuto obbligatorio, dedica ampio spazio di approfondimento al Sistema di Interscambio e individua i soggetti obbligati e quelli esonerati. Sotto l’aspetto operativo, questa nuovissima Guida presenta i principali servizi di fatturazione elettronica offerti alle imprese e ai professionisti, tenuto conto del ruolo e dei compiti del responsabile alla conservazione. La parte finale del Manuale è dedicata alle FAQ, con risposte immediate alle principali problematiche da affrontare in materia di fatturazione elettronica e ai documenti di rilevante importanza nel processo.Nicola Santangelo, Ragioniere, scrittore e blogger con esperienza in ambito contabile e fiscale nella comunicazione d’impresa e nella redazione di business plan. Lavora presso Agenzia Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze. È autore di pubblicazioni su fisco, economia, finanza e imprenditoria per primarie testate e riviste di settore. Sui medesimi temi, è relatore in convegni per professionisti.

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