Il nuovo Falso in Bilancio: brevi riflessioni in tema di perseguibilità del reato

Matteo Tambalo 26/11/15
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La legge 27.5.2015 n. 69, pubblicata in G.U. 30.5.2015 n. 124 ed entrata in vigore il 14 giugno 2015, ha modificato la disciplina delle c.d. False Comunicazioni sociali, intervenendo sui seguenti articoli del codice civile:

– Art. 2621 c.c. «False comunicazioni sociali» (Modificato)

– Art. 2621-bis c.c. «Fatti di lieve entità» (Nuovo)

– Art. 2621-ter c.c. «Non punibilità per particolare tenuità» (Nuovo)

– Art. 2622 c.c. «False comunicazioni sociali delle società quotate» (Modificato).

Nel presente contributo si vogliono effettuare alcune brevi riflessioni in merito alle modifiche intervenute relativamente all’aspetto della perseguibilità del reato.

Società non quotate

Per le società non quotate la disciplina previgente prevedeva, all’art. 2622, primo comma, c.c., che, in presenza di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, il reato fosse perseguibile a querela della persona offesa.

La nuova fattispecie di cui all’art. 2621 c.c. – relativo alle sole società non quotate – è invece perseguibile d’ufficio. La modifica appare pertanto di non poco conto, in quanto occorre considerare che, oltre all’esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, saranno perseguibili d’ufficio, come prontamente evidenziato in dottrina, anche le omissioni dei medesimi fatti la cui comunicazione sia imposta dalla legge, sicché sussisterebbe un concreto rischio di incorrere nella punibilità della condotta ad esempio con riferimento ad omissioni relative all’enunciazione di accordi fuori bilancio, che l’art. 2427 n. 22-ter c.c. impone di illustrare nella nota integrativa con indicazione dell’effetto patrimoniale, finanziario ed economico se i rischi, ma anche i benefici, sono significativi ovvero anche con riferimento alle garanzie prestate (ed, in particolare, a quelle con parti correlate), che devono essere non solo oggetto di specifica esposizione nei conti d’ordine, ma anche debitamente commentate all’interno della nota integrativa [1].

Esiste solamente un’eccezione alla perseguibilità d’ufficio, prevista in particolare dal nuovo art. 2622-bis, comma 2, c.c., che disciplina i fatti di lieve entità, ove è disposto che  “salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”. Esclusivamente nell’ipotesi di società non fallibili, pertanto, il delitto sarà procedibile a querela. I soggetti legittimati alla presentazione della querela sono, come poc’anzi evidenziato:

– la società;

– i soci;

– i creditori;

– gli altri destinatari della comunicazione sociale.

Si evidenzia che, con riferimento all’esercizio del diritto di querela da parte delle società, la Cassazione ha di recedente precisato, nella sent. n. 24775/2015, che detto diritto, in assenza di uno specifico divieto statutario od assembleare, rientra fra i compiti del rappresentante legale di una società di capitali e, pur trattandosi di un atto di straordinaria amministrazione, non richiede il conferimento di un apposito mandato.

Per quel che riguarda il termine per la proposizione della querela, vale il disposto di cui all’art. 124 c.p., secondo cui tale diritto può essere esercitato entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

Società quotate.

Con riferimento alle società quotate, non è avvenuta alcuna modifica in merito alla perseguibilità del reato, in quanto nel novellato art. 2622 c.c. permane, come nella disciplina previgente, la procedibilità d’ufficio.

Si ritiene utile precisare che , ai sensi del nuovo comma 2 dell’art. 2622 c.c., alle società quotate sono equiparate:

– le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, ovverosia le società che hanno avviato le procedure prodromiche alla quotazione;

– le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano (si pensi, ad esempio, al mercato AIM Italia);

– le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea;

– le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

[1] Cfr. Iorio A., Roscini Vitali F. “Bilanci delle non quotate con rischio-omissioni”, Il Sole – 24 Ore, 12.6.2015.

Matteo Tambalo

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