Esonero contributivo giornalisti: le istruzioni INPGI

Paolo Ballanti 01/10/21
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Il Servizio entrate contributive dell’INPGI ha pubblicato sul portale telematico dell’ente la circolare numero 10 del 22 settembre 2021 con una serie di chiarimenti per l’applicazione dell’esonero contributivo parziale a beneficio di lavoratori autonomi e professionisti, giornalisti compresi.

Lo sgravio, introdotto dalla Legge di bilancio 2021, è riconosciuto in misura non superiore a 3 mila euro annui, limitatamente ai soggetti iscritti all’INPS o alle rispettive casse di previdenza colpiti dagli effetti economici dell’emergenza COVID-19, in possesso dei requisiti (calo di fatturato e reddito complessivo) definiti con il Decreto interministeriale pubblicato lo scorso 28 luglio.

Con riferimento ai giornalisti, lNPGI fornisce le istruzioni per l’invio delle domande di esonero (scadenza il 31 ottobre 2021) oltre alla gestione dei versamenti contributivi alla luce della citata misura agevolativa.

Analizziamo la novità in dettaglio.

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Esonero contributivo giornalisti: Legge di bilancio

L’articolo 1 comma 20 della Legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020 numero 178) ha previsto, per l’anno corrente, l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un “Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti” dotato di un plafond finanziario di 1.000 milioni di euro.

Il Fondo, nell’ottica di ridurre gli effetti economici negativi causati dall’emergenza COVID-19, ha appunto l’obiettivo di finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti da:

  • Lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS;
  • Professionisti iscritti alle rispettive casse di previdenza;

i quali abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50 mila euro, oltre ad aver registrato nel 2020 un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33%, rispetto all’anno 2019.

Il successivo comma 21 ha demandato ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione di criteri e modalità per la concessione dell’esonero.

Sempre il comma 21 ha esteso l’esonero contributivo a medici, infermieri ed altri professionisti / operatori, già collocati in quiescenza, destinatari di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di lavoro autonomo, per far fronte all’emergenza COVID-19.

Esonero contributivo giornalisti: Decreto “Sostegni”

Il Decreto legge 22 marzo 2021 numero 41 cosiddetto D.l. “Sostegni” (convertito in L. 21 maggio 2021 numero 69), ha aumentato di 1.500 milioni di euro le risorse finanziarie a disposizione del Fondo per l’esonero contributivo in favore di autonomi e professionisti, portando così la dote complessiva a 2.5 miliardi di euro.

Esonero contributivo giornalisti: Decreto interministeriale

Il giorno 28 luglio 2021 è stato pubblicato il Decreto del 17 maggio 2021 a firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia, recante appunto i criteri e le modalità di concessione delle risorse di cui al Fondo istituito dalla Manovra 2021.

Esonero contributivo giornalisti: requisiti

Alla luce di quanto previsto dalla Legge numero 178/2020 e dal Decreto interministeriale, l’accesso all’esonero è riservato ai professionisti (tra cui figurano i giornalisti iscritti all’INPGI)i quali dichiarino sotto la propria responsabilità di:

  • Aver subìto nel 2020 un calo di fatturato / corrispettivi pari almeno al 33% rispetto al 2019;
  • Aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50 mila euro;
  • Non aver presentato per il medesimo fine domanda di accesso presso un’altra forma di previdenza obbligatoria;
  • Essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
  • Non essere stati titolari, per il periodo oggetto dell’esonero, corrispondente all’anno 2021, di un contratto di lavoro subordinato, eccezion fatta per il rapporto di lavoro intermittente (cosiddetto job on call) senza obbligo di disponibilità;
  • Non essere stati titolari, sempre per il periodo interessato dallo sgravio (anno 2021) di pensione diretta, eccezion fatta per l’assegno ordinario di invalidità e qualsiasi altra prestazione previdenziale avente la medesima natura.

Con riferimento al reddito professionale, il Decreto interministeriale (articolo 1 comma 2 lettera b) ha stabilito che quest’ultimo debba essere calcolato secondo il principio di cassa, quale differenza tra ricavi / compensi percepiti e costi inerenti all’attività svolta.

Esonero contributivo giornalisti: soggetti esclusi

Come ricorda anche la circolare INPGI i professionisti ammessi allo sgravio sono gli iscritti alla gestione previdenziale entro la data di entrata in vigore della Manovra 2021.

Sono pertanto esclusi i soggetti che hanno iniziato la loro attività dal 1° gennaio 2021.

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Esonero contributivo giornalisti: importo

Stando al Decreto interministeriale (articolo 3 comma 1) 1 miliardo di euro è destinato a finanziare l’esonero parziale per i professionisti iscritti alle rispettive casse di previdenza.

Lo sgravio:

  • Ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza dell’anno 2021, in scadenza entro il 31 dicembre 2021, con esclusione delle quote integrative;
  • E’ concesso nel limite massimo individuale di 3 mila euro, su base annua.

Esonero contributivo giornalisti: versamento dei contributi

Nella circolare del 22 settembre l’INPGI riportala decisione del Comitato Amministratore della Gestione separata in base al quale “considerato che l’importo del beneficio spettante (massimo 3.000 euro) sarà determinato con decreto ministeriale soltanto dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle relative domande (31/10/2021)”:

  • Ferma restando la scadenza per il pagamento del saldo contributi anno 2020 (31 ottobre 2021) è data facoltà agli iscritti che presentino (o abbiano presentato) domanda di esonero contributivo, di sospendere il versamento di “una quota di contributo soggettivo a saldo fino al limite complessivo di 3.000 euro, comprensivo dell’eventuale importo non versato a titolo di contributo soggettivo minimo per l’anno 2021”;
  • Il giornalista che si è avvalso dell’opzione citata al punto precedente, nel caso in cui “l’importo non versato risultasse successivamente complessivamente superiore a quello effettivamente spettante a titolo di esonero stabilito dall’apposito decreto ministerialepotrà versare senza maggiorazioni le somme dovute a conguaglio, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del decreto;
  • Tenuto conto che lo sgravio non si estende al contributo di maternità né a quello integrativo, gli iscritti “che non abbiano versato la predetta contribuzione entro il termine del 31 luglio 2021, sono ammessi al pagamento della stessa senza maggiorazioni a condizione che versino quanto dovuto entro il termine del 31 ottobre 2021”.

Da ultimo, i pagamenti rateali del contributo a saldo 2020, decorrenti dal 31 ottobre 2021, possono essere oggetto di sgravio, evidenzia la circolare, per le “sole rate aventi scadenza nel corso dell’anno 2021”.

Scarica la Circolare Inpgi numero 10

Esonero contributivo giornalisti: domanda

Le domande per accedere all’esonero devono essere inoltrate, a pena di inammissibilità, entro il 31 ottobre 2021.

L’istanza dev’essere predisposta utilizzando l’apposito modulo telematico, disponibile online nell’area riservata agli iscritti presente sul portale “inpgi.it”.

L’elenco dei soggetti cui è stato concesso lo sgravio sarà trasmesso dall’INPGI all’Agenzia delle entrate ed all’INPS con l’obiettivo di ricevere le informazioni necessarie per effettuare i controlli.

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Paolo Ballanti

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