Esame avvocato 2012: parere motivato di diritto penale

Redazione 06/12/12
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Dopo i consigli generali e i consigli tecnici per la redazione del parere per l’esame di abilitazione alla professione forense che si svolgerà l’11, il 12 e il 13 dicembre, e dopo lo schema di svolgimento del parere di diritto civile, ecco di seguito un esempio di traccia e  di schema di parere motivato in materia regolata dal diritto penale.

TRACCIA

Tizio utilizza per il pagamento del pedaggio autostradale una tessera Viacard del valore nominale di euro 50,00 che gli viene ritirata dall’operatore perché, dopo essere stata usata per l’ultima volta lecitamente il 18 marzo 2012, è stata rigenerata e poi utilizzata indebitamente altre sei volte. Tizio decide di rivolgersi ad un legale al quale riferisce di avere acquistato la tessera da uno sconosciuto che, all’interno di un’area di servizio, gliela aveva venduta dicendo di essere rimasto senza benzina e con poco denaro; ai dubbi circa la provenienza delittuosa della carta, che l’avevano comunque assalito, non aveva dato peso, preso com’era dalla necessità di “dare una mano” all’ignoto venditore.

Il candidato, assunte le vesti del legale, rediga motivato parere circa le conseguenze derivanti dalla condotta di Tizio, illustrando le problematiche sottese alla fattispecie.

Schema di svolgimento

INDIVIDUAZIONE ARTICOLI RIFERIMENTO:

Codice penale – Art. 42 – Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva.

[I]. Nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà.

[II]. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale [571 II, 572 II, 584, 586] o colposo [259, 326 II, 335, 350, 355 III, 387, 391 II, 449, 450, 451, 452, 500 II, 527 II, 589, 590] espressamente preveduti dalla legge [43].

[III]. La legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

[IV]. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa [432]

Art. 648 – Ricettazione.

[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro [379, 648-ter, 649, 709, 712].

[II]. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità [62 n. 4, 133].

[III]. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando [648-bis] l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [85] o non è punibile [46, 379, 649] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità [336-346 c.p.p.] riferita a tale delitto.

Art. 712 – Acquisto di cose di sospetta provenienza.

[I]. Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a 10 euro [648; 166 c.p.m.p.].

[II]. Alla stessa pena soggiace chi si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate, senza averne prima accertata la legittima provenienza [713].

PRIMA QUESTIONE PROBLEMATICA:

Il reato di ricettazione è compatibile con il dolo eventuale?

INDICAZIONE MASSIME FAVOREVOLI:

Norma di riferimento: art. 648 cod. pen.

Nel delitto di ricettazione è ravvisabile il dolo eventuale quando la situazione fattuale – nella valutazione operata dal giudice di merito in conformità alle regole della logica e dell’esperienza – sia tale da far ragionevolmente ritenere che non vi sia stata una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della res, ma una consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza. Cass. pen., sez. II, 12 febbraio 1998, n. 3783

Si configura il reato di ricettazione, sotto il profilo del dolo eventuale, ogniqualvolta l’agente si è posto il quesito circa la legittima provenienza della “res” risolvendolo nel senso dell’indifferenza della soluzione; si configura invece l’ipotesi di cui all’art. 712 c.p. quando il soggetto ha agito con negligenza nel senso che, pur sussistendo oggettivamente il dovere di sospettare circa l’illecita provenienza dell’oggetto, egli non si è posto il problema ed ha, quindi, colposamente realizzato la condotta vietata. Cass. pen., sez. II, 15 gennaio 2001, n. 14170

In tema di ricettazione, ricorre il dolo nella forma eventuale quando l’agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l’ipotesi contravvenzionale dell’acquisto di cose di sospetta provenienza. Cass. pen., sez. II, 22 novembre 2007, n. 45256.

L’elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione, da parte dell’agente, della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi esso desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto. Cass. pen., sez. I, 17 giugno 2010, n. 27548

INDICAZIONE MASSIME CONTRARIE:

Norma di riferimento: art. 648 cod. pen.

Il delitto di ricettazione, sia per la sua strutturazione giuridica sia per la sua correlazione logica con la contravvenzione di incauto acquisto, non prevede la punibilità a titolo di dolo eventuale o alternativo, ma solo a titolo di dolo diretto. Ad integrare gli elementi costitutivi della ricettazione occorre, oltre al presupposto di fatto dell’effettiva esistenza di un delitto da cui il denaro o le altre cose provengano, che l’agente, al momento dell’acquisto o della ricezione, pienamente consapevole dell’origine delittuosa delle cose, volontariamente e coscientemente le abbia trasferite nella propria disponibilità, non essendo sufficiente che egli si sia rappresentato la possibilità di tale origine delittuosa per circostanze idonee a suscitare perplessità sulla lecita provenienza delle cose stesse. Quest’ultima ipotesi ricade, invece, nell’ambito della specifica previsione dell’art. 712 cod. pen., che punisce a titolo di colpa l’acquisto o la ricezione di cose che, per le obiettive condizioni stabilite nello stesso disposto di legge, denuncino, di per sé, il sospetto di un’origine di natura delittuosa ovvero anche solo contravvenzionale e impongano all’acquirente, indipendentemente anche dall’effettiva sussistenza di un reato presupposto, l’obbligo di ragionevoli accertamenti sulla liceità o meno della provenienza. Cass. pen., sez. II, 2 luglio 1982, n. 1180.

Il dolo eventuale non è compatibile con il delitto di ricettazione poiché la rappresentazione dell’eventualità che la cosa che si acquista, o comunque si riceve, provenga da delitto equivale al dubbio, mentre l’elemento psicologico della ricettazione esige la piena consapevolezza della provenienza delittuosa dell’oggetto. Per contro il dubbio motivato dalla rappresentazione della possibilità dell’origine delittuosa dell’oggetto per circostanze idonee a suscitare perplessità sulla lecita provenienza dello stesso, integra la specifica ipotesi di reato prevista dall’art. 712 cod. pen., che punisce l’acquisto di cose di sospetta provenienza. Cass. pen., sez. II, 14 maggio 1991, n. 9271

SECONDA QUESTIONE PROBLEMATICA:

Per ritenere sussistente il reato di ricettazione sono sufficienti circostanze che danno semplicemente motivo di sospettare che la cosa provenga da delitto?

INTERVENTO RISOLUTIVO DELLE SEZIONI UNITE:

Norma di riferimento: art. 648 cod. pen.

Nel reato di ricettazione, perché possa ravvisarsi il dolo eventuale si richiede più di un semplice motivo di sospetto, rispetto al quale l’agente potrebbe avere un atteggiamento psicologico di disattenzione, di noncuranza o di mero disinteresse: é necessaria una situazione fattuale di significato inequivoco, che imponga all’agente una scelta consapevole tra l’agire, accettando l’eventualità di commettere una ricettazione, e il non agire. Il dolo eventuale in altre parole sussiste allorché l’agente, rappresentandosi l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la certezza. Cass. pen., sez. un., 26 novembre 2009, n. 12433

CONCLUSIONI:

Sulla scorta di quanto esposto, Tizio non risponderà del reato di ricettazione (ma al più del meno grave reato di c.d. incauto acquisto) atteso che non basta un sospetto e un semplice dubbio per integrare il dolo eventuale della ricettazione.

Redazione

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