Esame Avvocato 2012: ecco le massime delle sentenze più importanti

Redazione 30/11/12
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Pubblichiamo di seguito un elenco di massime di sentenze da tenere presente per le prove scritte dell’11, 12 e 13 dicembre 2012.

– Cassazione civile 947/2012 (transazione)

Massima: La transazione intervenuta, a conciliazione della lite, tra il terzo trasportato nel veicolo coinvolto in uno scontro stradale e danneggiato in seguito al sinistro, da un lato, e il conducente del veicolo, l’utilizzatore ed il legale rappresentante di quest’ultimo, dall’altro, recante la espressa riserva di prosecuzione del giudizio nei confronti del proprietario del mezzo, consente a tale ultimo soggetto unicamente di profittare e giovarsi degli effetti parzialmente estintivi del negozio, in quanto non sussistente la fattispecie internamente liberatoria contemplata dall’art. 1304 c.c. La dichiarazione del creditore, terzo trasportato, di liberare il conducente del veicolo, l’utilizzatore ed il legale rappresentante di quest’ultimo dall’obbligazione, determina la rinuncia alla solidarietà e, in base alla regola ex art. 1304 c.c., la persistenza del diritto risarcitorio nei confronti degli altri condebitori per la quota di responsabilità ad essi addebitabile, ciò in quanto la regola sancita dall’art. 1304 c.c. secondo cui il condebitore solidale si può avvalere della transazione fatta dal creditore con altro condebitore solidale, vale se la transazione riguarda l’intero debito. Il criterio per distinguere il tipo di transazione che consente ai condebitori estranei di profittare della stessa da quello che non concede tale facoltà deve, dunque, essere ravvisato nell’oggetto della transazione, e dunque nell’intera obbligazione solidale ovvero nella quota interna del condebitore stipulante. La ricognizione degli intenti e delle finalità perseguiti dalle parti nell’addivenire ad un accordo transattivo che ponga termine ad una lite in corso si risolve, in ogni caso, in una quaestio voluntatis riservata al Giudice del merito.

 

– Cassazione civile 1480/2012 (vendita con dolo)

Massima: È annullabile per dolo la vendita di un’autovettura il cui contachilometri sia stato manomesso e il venditore, benché a conoscenza della manomissione, non abbia informato l’acquirente potendo il dolo, quale causa di annullamento del contratto, consistere tanto nell’ingan – nare la controparte con notizie false, con parole o con fatti (dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui, col silenzio o con la reticenza, fatti o circostanze decisive (dolo omissivo).

 

– Cassazione civile 1675/2012 (patto commissorio)

Massima: La convenzione intercorsa tra due parti, avente ad oggetto un primo contratto di vendita di un immobile di proprietà, con versamento di una parte del prezzo pattuito in denaro e di altra parte mediante accollo di mutui ipotecari contratti dal venditore, un contestuale contratto di locazione, per mezzo del quale l’acquirente loca lo stesso immobile al venditore, ed una successiva scrittura privata avente ad oggetto un patto di opzione con riconoscimento in favore dell’alienante della facoltà di riacquistare la proprietà dell’immobile oggetto di alienazione dietro versamento di un prezzo di poco superiore a quello pattuito per la vendita, non integra gli estremi del patto commissorio vietato ai sensi dell’art. 2744 c.c. Nella descritta ipotesi, invero, non è ravvisabile il presupposto fondamentale della fattispecie contemplata dalla richiamata norma, ovvero la esistenza di una situazione di debito del venditore nei confronti dell’acquirente, preesistente o coeva alla vendita, in quanto elemento imprescindibile affinché la vendita realizzi una forma di garanzia impropria, sanzionata con la nullità per violazione del divieto del patto commissorio posto dall’art. 2744 c.c.

 

– Cassazione civile 1896/2012 (azione revocatoria)

Massima: È nulla per violazione del divieto del patto commissorio la convenzione mediante la quale le parti abbiano inteso costituire una garanzia reale, qualora il collegamento negoziale con il mutuo erogato rifletta un nesso teleologico o strumentale in vista del perseguimento del risultato finale consistente nel trasferimento della proprietà del bene al creditore nel caso di mancato adempimento dell’obbligazione di restituzione del debitore.

 

– Cassazione civile 2227/2012 (responsabilità solidale)

Massima: La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell’interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest’ultimo consentendogli di ottenere l’adempimento dell’intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali fra i quali l’obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali; ne consegue che, se il creditore conviene in giudizio più debitori sostenendo la loro responsabilità solidale, e venga pronunciata condanna di uno solo di essi con esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell’intero, né pregiudica in alcun modo il suo eventuale diritto di rivalsa. (Dichiara inammissibile, App. Bari, 30/06/2009)

 

– Cassazione civile 3134/2012 (negozio fiduciario)

Massima: L’intestazione fiduciaria di un bene, frutto della combinazione di effetti reali in capo al fiduciario e di effetti obbligatori a vantaggio del fiduciante, ha luogo solo ove il trasferimento vero e proprio in favore del fiduciario sia limitato dall’obbligo, inter partes, del ritrasferimento al fiduciante o al beneficiario da lui indicato, in ciò esplicandosi il contenuto del pactum fiduciae. Manca, dunque, nell’istituto qualsiasi intento liberale del fiduciante verso il fiduciario e la posizione di titolarità creata in capo a quest’ultimo è soltanto provvisoria e strumentale al ritrasferimento a vantaggio del fiduciante. Qualora, dunque, l’effetto reale non risulta essere accompagnato da alcun patto contenente l’obbligo della persona nominata di modificare la posizione ad essa facente capo a favore dello stipulante o di altro soggetto da costui designato, non può intendersi posto in essere il menzionato negozio. Stante quanto innanzi, la fattispecie dell’acquisito di un’azienda da parte del nominato con denaro del preteso fiduciante, stipulante, deve correttamente qualificarsi come donazione indiretta e non come intestazione fiduciaria.

 

– Cassazione civile 3477/2012 (diffida ad adempiere)

Massima: La diffida ad adempiere costituisce una facoltà, e non un obbligo, posta nell’interesse della parte adempiente, il cui unico onere è quello di fissare all’altra parte il termine per l’adempimento a pena di risoluzione “ipso iure” del contratto, dovendosi ravvisare la “ratio” della norma nell’esigenza di chiarire la posizione delle parti rispetto all’esecuzione del negozio, con il formale avvertimento alla parte diffidata che l’intimante non è disposto a tollerare un ulteriore ritardo.

 

– Cassazione civile 4143/2012 (contratto con se stesso)

Massima: In tema di annullabilità del contratto concluso dal rappresentante con se stesso l’autorizzazione data dal rappresentato al rappresentante a concludere il contratto con se stesso in tanto può considerarsi idonea ad escludere la possibilità di un conflitto di interessi, e quindi l’annullabilità del contratto, in quanto sia accompagnata dalla puntuale determinazione degli elementi negoziali sufficienti ad assicurare la tutela del rappresentato. Ne consegue che tale autorizzazione non è idonea quando risulti generica, non contenendo, tra l’altro (come nella specie), alcuna indicazione in ordine al prezzo della compravendita, che impedisca eventuali abusi da parte del rappresentante. Pertanto, per la configurabilità del conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato che, se conosciuto o conoscibile dal terzo, rende annullabile il contratto concluso dal rappresentante, ai sensi dell’art. 1394 c.c. (applicabile anche ai casi di rappresentanza organica di una persona giuridica), non ha rilevanza, di per sé, che l’atto compiuto sia vantaggioso o svantaggioso per il rappresentato e che non è necessario provare di aver subito un concreto pregiudizio, perché il rappresentato possa domandare o eccepire l’annullabilità del negozio.

 

– Cassazione civile 4184/2012 (matrimonio con persone dello stesso sesso)

Massima: I componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se – secondo la legislazione italiana – non possono far valere né il diritto a contrarre il matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all’esterno, tuttavia – a prescindere dall’intervento del legislatore in materia -, quali titolari del diritto alla “vita familiare” e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di “specifiche situazioni”, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunta violazione delle partinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza.

 

– Cassazione civile 4254/2012 (clausole limitative della responsabilità)

Massima: Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, agli effetti dell’art. 1341 c.c. (con conseguente necessità di specifica approvazione preventiva per iscritto), quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all’oggetto del contratto – e non sono, perciò, assoggettate al regime previsto dalla suddetta norma – le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito.

 

– Cassazione civile 4367/2012 (locazione)

Massima: Il recesso esercitato in modo malizioso dal locatore, preordinando uno stato di necessità, costituisce l’unica ipotesi di violazione delle disposizioni in tema di locazione potendo altrimenti quest’ultimo paventare esigenze di carattere personale idonee e meritevoli di tutela.

 

– Cassazione civile 4372/2012 (danno da vacanza rovinata)

Massima: È risarcibile il danno non patrimoniale sofferto dagli acquirenti di un pacchetto turistico “tutto compreso”, allorché finalità e motivi specifici della scelta della vacanza siano rimasti frustrati, venendo meno in tal modo la causa del contratto quale funzione economico-individuale del singolo negozio, rilevante tanto sul piano genetico, quanto su quello funzionale (nella specie, le immersioni subacquee che costituivano motivo determinante ed esplicitato della vacanza si erano rivelate impraticabili, stante il divieto, non previamente dichiarato dall’agenzia di viaggio, di attività subacquee nello specifico periodo di villeggiatura scelto dai contraenti).

 

– Cassazione penale, SS.UU., 4694/2012 (reati informatici)

Massima: Sussiste il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto di cui all’art. 615 ter c.p. allorché la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere dal soggetto agente, nonostante a ciò abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema in parola onde delimitarne oggettivamente l’accesso. Ne deriva che, ai fini della configurabilità della citata fattispecie delittuosa, risultano irrilevanti gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno indotto e motivato l’ingresso al sistema.

 

– Cassazione civile 5153/2012 (distanze nelle costruzioni)

Massima: In tema di distanza nelle costruzioni, quando due fondi siano separati da un terreno intermedio di proprietà aliena, non può operare il principio della prevenzione, in quanto trattasi di principio applicabile per le costruzioni sul confine, ma non per quelle arretrate rispetto alla stessa linea di confine di meno di un metro e mezzo, non potendo essere imposto al secondo costruttore l’obbligo di un distacco dal confine superiore a quello pari alla metà della distanza minima di tre metri di cui all’art. 873 cod. civ., siccome allo stesso è preclusa la possibilità di edificare in appoggio o in aderenza, o di avanzare sul fondo altrui, e, quindi, di esercitare i diritti di cui all’art. 875 cod. civ.

 

– Cassazione civile 5160/2012 (esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto)

Massima: l rimedio previsto dall’art. 2932 cod. civ., al fine di ottenere l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l’obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad un negozio unilaterale, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere “ex lege”. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva negato l’esperibilità dell’azione ex art. 2932 cod. civ. fondata su una delibera consortile di assegnazione di un capannone artigianale, ritenendola mancante dei requisiti minimi occorrenti per essere intesa come proposta negoziale completa).

 

– Corte Costituzionale 78/2012 (prescrizione)

Massima: E’ fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 61, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 2011, n. 10, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. L’art. 2935 cod. civ. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Si tratta di una norma di carattere generale, dalla quale si evince che presupposto della prescrizione è il mancato esercizio del diritto da parte del suo titolare. La formula elastica usata dal legislatore si spiega con l’esigenza di adattarla alle concrete modalità dei molteplici rapporti dai quali i diritti soggetti a prescrizione nascono. La norma censurata, con la sua efficacia retroattiva, lede in primo luogo il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.). Invero, essa è intervenuta sull’art. 2935 cod. civ. in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, perché, in materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, a parte un indirizzo del tutto minoritario della giurisprudenza di merito, si era ormai formato un orientamento maggioritario in detta giurisprudenza, che aveva trovato riscontro in sede di legittimità ed aveva condotto ad individuare nella chiusura del rapporto contrattuale o nel pagamento solutorio il dies a quo per il decorso del suddetto termine.

 

– Cassazione civile 5652/2012 (riconoscimento del figlio naturale)

Massima: L’obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio insorge con la nascita dello stesso, anche nell’ipotesi in cui la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza. Ciò in virtù del fatto che la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento e, quindi, in base all’art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i doveri tipici della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento di cui all’art. 148 c.c., ricollegandosi tale obbligazioni allo status genitoriale ed assumendo, di conseguenza, efficacia retroattiva. Al riguardo, si precisa come l’obbligo di mantenimento dei figli sussiste per il solo fatto di averli generati, prescindendo da qualsiasi domanda in tal senso, con la conseguenza che, laddove al momento della nascita il figlio sia stato riconosciuto da uno solo dei genitori, l’altro è comunque obbligato al mantenimento per il periodo anteriore alla pronuncia della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale.

 

– Cassazione civile, SS.UU. 5702/2012 (donazione modale)

Massima: Qualora una clausola apposta ad una donazione sia prevista dalle parti non come “modus”, che costituisce per il donatario una vera e propria obbligazione, ma come condizione risolutiva del contratto, questa produce effetti indipendentemente da ogni indagine sul comportamento, colposo o meno, dei contraenti in ordine al verificarsi dell’evento stesso, tenuto conto che nella disciplina delle condizioni nel contratto non possono trovare applicazione i principi che regolano l’imputabilità in materia di obbligazioni.

 

– Cassazione civile 6526/2012 (responsabilità precontrattuale)

Massima: La responsabilità prevista dall’art. 1337 c.c., oltre che in caso di rottura ingiustificata delle trattative, può derivare anche dalla violazione dell’obbligo di lealtà reciproca che si concretizza nella necessità di osservare il dovere di completezza informativa circa la reale intenzione di concludere il contratto, senza che alcun mutamento delle circostanze possa risultare idoneo a legittimare la reticenza o la maliziosa omissione di informazioni rilevanti nel corso della prosecuzione delle trattative finalizzate alla stipulazione del contratto.

 

– Cassazione civile 7272/2012 (danno non patrimoniale)

Massima: Quando l’attore abbia indicato esattamente e senza incertezze la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, il giudice di merito non può pronunciare condanna per un importo superiore; tuttavia, ove la condanna sia pronunciata dal giudice d’appello, l’importo massimo della stessa sarà dato dalla somma indicata dall’attore nell’atto di citazione di primo grado, maggiorato della rivalutazione calcolata fino al momento della decisione del gravame. Ne consegue che, ove l’attore vittorioso intenda impugnare la sentenza d’appello, invocando una maggiore liquidazione del danno, il suo ricorso sarà ammissibile solo ove la somma pretesa non ecceda l’importo indicato in citazione, debitamente rivalutato come sopra.

 

– Cassazione civile 7550/2012 (eccezione di inadempimento)

Massima: Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, il sinallagma a fondamento dell’eccezione d’inadempimento deve essere considerato per ogni singola prestazione cui deve conseguire una corrispondente controprestazione, sicché l’eccezione di inadempimento deve essere relativa ad una specifica coppia di prestazione e controprestazione.

 

– Cassazione civile 7759/2012 (danno da lucro cessante)

Massima: L’art. 1223 c.c. sintetizza il contenuto minimo del risarcimento, introducendo un concetto di danno “integrale”, comprensivo sia della diminuzione subita, e cioè il danno che il debitore inadempiente avrebbe potuto evitare, sia del mancato incremento patrimoniale di cui il creditore avrebbe potuto godere se la prestazione fosse stata eseguita. Il risarcimento del danno è l’obbligazione diretta a reintegrare il patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se l’inadempimento non si fosse verificato.

– Cassazione civile 8352/2012 (testamento)

Massima: Nell’ambito del contenuto patrimoniale del testamento, non solo il testare può gravare il proprio erede di una hereditas damnosa, ma può escludere il legittimario dalla quota di legittima, sia mediante l’istituzione nella sola quota di legittima, sia mediante il legato sostitutivo previsto dall’art. 551 c.c.; il testatore può inoltre, modificare le norme che la legge pone alla delazione successiva, escludendo l’operatività del diritto di rappresentazione a favore dei propri congiungi con la previsione di sostituzioni ordinarie o, addirittura, con un’esclusione diretta. Si può, quindi, affermare la validità della clausola testamentaria con la quale il testatore manifesti la propria volontà di escludere dalla propria successione alcuni dei successibili.

 

– Cassazione civile 8557/2012 (liquidazione e tabelle)

Massima: Ai fini della liquidazione del danno alla persona, il giudice di merito può assumere come parametro di riferimento le tabelle utilizzate nei vari Tribunali; tuttavia, trattandosi di un criterio equitativo, il giudice è tenuto a dare conto del criterio utilizzato, esplicitando in ogni caso quale sia il sistema seguito e provvedendo poi alla necessaria personalizzazione in riferimento al caso concreto. In particolare, una volta che il Giudice abbia fatto esplicito richiamo a determinate tabelle, è tenuto a dare conto esattamente delle ragioni per le quali abbia eventualmente ritenuto di discostarsene (nel caso di specie, è stata cassata la pronuncia della Corte territoriale, nella parte in cui – nel liquidare il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale – ha fatto menzione dei criteri tabellari, salvo poi effettuare una liquidazione inferiore ai valori minimi previsti).

 

– Cassazione civile 8655/2012 (responsabilità del datore di lavoro)

Massima: La responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 c.c., pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio.

 

– Cassazione civile 9063/2012 (rapporto tra contratto preliminare e definitivo)

Massima: Qualora le parti, dopo aver stipulato un contratto preliminare, concludano in seguito il contratto definitivo, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto e non mera ripetizione del primo, in quanto il contratto preliminare resta superato da questo, la cui disciplina può anche non conformarsi a quella del preliminare, salvo che i contraenti non abbiano espressamente previsto che essa sopravviva. La presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova – la quale deve risultare da atto scritto, ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili – di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenute nel preliminare, sopravvivono, dovendo tale prova essere data da chi chieda l’adempimento di detto distinto accordo.

 

– Cassazione penale 9604/2012 (falsità materiale)

Massima: Integra il delitto di falsità materiale in certificato amministrativo commesso da privato (art. 477 e 482 cod. pen.), la sostituzione nella carta di identità della propria fotografia con quella di altro soggetto, mantenendo inalterati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi. (Rigetta, App. Firenze, 01/10/2010)

 

– Cassazione civile 9927/2012 (nesso di causalità)

Massima: Nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” sinistro.

 

– Cassazione civile, SS.UU. 10027/2012 (petizione ereditaria)

Massima: Al di fuori dei casi in cui sia espressamente disposto che un giudizio debba rimanere sospeso sino a che un altro da cui dipenda sia definito con decisione passata in giudicato, intervenuta nel primo decisione in primo grado, il secondo di cui sia stata in quel grado ordinata la sospensione può essere ripreso dalla parte che vi abbia interesse entro il termine dal passaggio in giudicato della detta decisione stabilito dall’art. 297 c.p.c. Definito il primo giudizio senza che nel secondo la sospensione sia stata disposta o ripreso il secondo giudizio dopo che il primo sia stato definito, la sospensione del secondo può solo essere pronunziata sulla base dell’art. 337, comma secondo, c.p.c. dal Giudice che ritenga di non poggiarsi sull’autorità della decisione pronunciata nel primo giudizio. Al regime suddetto non si sottrae la relazione tra il giudizio promosso per la dichiarazione di filiazione naturale definito con sentenza, pur non passata in giudicato, che l’accerta ed il giudizio di petizione di eredità promosso da chi risulterebbe chiamato all’eredità se la sua qualità di figlio naturale dell’ereditando fosse riconosciuta.

 

– Cassazione civile 10174/2012 (affido condiviso)

Massima: I provvedimenti del giudice del divorzio relativi all’affidamento dei figli ed al contributo per il loro mantenimento, dovendo ispirarsi all’esclusivo interesse dei minori, non sono vincolati dalle richieste dei genitori, né dal loro accordo. Ne consegue che la sentenza di divorzio, che tale accordo recepisca, non può essere interpretata in base ai criteri stabiliti dall’art. 1362 cod. civ. – astenendosi, cioè, dall’esclusivo riferimento al senso letterale delle espressioni usate ed indagando, invece, la comune intenzione delle parti, anche alla luce del comportamento successivamente tenuto – non potendo essere attribuita natura negoziale alle condizioni in essa stabilite.

 

– Cassazione civile 10303/2012 (danno biologico)

Massima: Nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all’età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell’invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza.

 

– Cassazione civile 10639/2012 (vizi della cosa locata)

Massima: In tema di locazione di immobili urbani per uso diverso da quello abitativo, la cosiddetta autoriduzione del canone (e, cioè, il pagamento di questo in misura inferiore a quella convenzionalmente stabilita) costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore, che provoca il venir meno dell’equilibrio sinallagmatico del negozio, anche nell’ipotesi in cui detta autoriduzione sia stata effettuata dal conduttore in riferimento al canone dovuto a norma dell’art. 1578, primo comma, cod.civ., per ripristinare l’equilibrio del contratto, turbato dall’inadempimento del locatore e consistente nei vizi della cosa locata. Tale norma, infatti, non dà facoltà al conduttore di operare detta autoriduzione, ma solo a domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, essendo devoluto al potere del giudice di valutare l’importanza dello squilibrio tra le prestazioni dei contraenti.

– Cassazione civile, SS.UU. 11135/2012 ( ratifica dell’interessato)

Massima: La locazione della cosa comune da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, tra le quali quella di cui all’art. 2032 cod. civ., sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l’operato del gestore e, ai sensi dell’art. 1705, secondo comma, cod. civ., applicabile per effetto del richiamo al mandato contenuto nel citato art. 2032 cod. civ., esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni corrispondente alla rispettiva quota di proprietà indivisa.

 

– Cassazione penale, SS.UU. 11545/2012 (abusivo esercizio di una professione)

Massima: Costituisce condotta punibile quale esercizio abusivo della professione il compimento senza titolo, anche occasionalmente e gratuitamente, di atti attribuiti in via esclusiva a una determinata professione ma anche il compimento di atti che pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione ed eseguiti con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare le oggettive apparenze di un’attività professionale.

 

– Cassazione civile 11644/2012 (procreazione medicalmente assistita)

Massima: In tema di disconoscimento di paternità, la disciplina contenuta nell’art. 235 cod. civ. è applicabile anche a filiazioni scaturite da fecondazione artificiale, tenuto conto che il quadro normativo, a seguito dell’introduzione della legge 19 febbraio 2004, n. 40, per come formulata e interpretabile alla luce del principio del “favor veritatis”, si è arricchito di una nuova ipotesi di disconoscimento, che si aggiunge a quelle previste dalla citata disposizione codicistica; pertanto, stante l’identità della “ratio” e per evidenti ragioni sistematiche, è applicabile anche il termine di decadenza previsto dal successivo art. 244 cod. civ., che decorre dal momento in cui sia acquisita la certezza del ricorso a tale metodo di procreazione.

 

– Cassazione civile 11749/2012 (nullità parziale)

Massima: E’ nulla la clausola del contratto preliminare che obblighi le parti ad indicare in atto, a fini fiscali, il valore catastale dell’immobile, in luogo del corrispettivo effettivamente pattuito. Tale clausola, violando la disciplina dettata dal D.P.R. n. 131/86 in relazione al valore degli immobili (art. 43 e 52 del D.P.R. n. 131/86) è nulla, come disposto dall’art. 62 del D.P.R. n. 131/86. Tuttavia, la nullità della clausola non inficia la validità dell’intero contratto preliminare, sicché il promissario acquirente, che voleva indicare nel definitivo il corrispettivo effettivamente pattuito (violando la clausola), può ottenere la sentenza di adempimento in forma specifica del contratto preliminare (ex art. 2932 c.c.). Infatti, la clausola non può essere considerata “essenziale”, se il contraente (che ne pretendeva l’adempimento) non dimostra che, in assenza di essa, il contratto di vendita avrebbe perso la propria originaria utilità.A nulla rileva il fatto che, in caso di inadempimento di tale clausola, fosse stata espressamente prevista la risoluzione del contratto, in quanto la clausola risolutiva espressa non è in grado di rafforzare una pattuizione contraria alla legge, consentendo a chi sia rimasto fedele ad essa di invalidare il contratto, a meno che egli non provi che, in assenza della clausola medesima, il contratto avrebbe perso la propria ragione giustificative ed utilità per le parti.

 

– Cassazione civile 13214/2012 (responsabilità per esercizio di attività pericolose)

Massima: L’attività di raccolta e distribuzione del gas, anche in bombole, è attività pericolosa e tale pericolosità non viene meno nel momento in cui la bombola passa nella disponibilità dell’utente consumatore finale; in tal modo, incombe al danneggiato provare il nesso causale tra l’esercizio dell’ attività pericolosa e l’evento dannoso, rimanendo a carico del danneggiante l’onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

 

– Cassazione penale 13568/2012 (stalking)

Massima: Il divieto di avvicinamento, contemplato dall’art. 282-ter c.p.p., esprime una scelta di priorità nei confronti dell’esigenza di consentire alla persona offesa il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza da aggressioni alla propria incolumità, anche laddove la condotta dell’autore del reato assuma connotazioni di persistenza persecutoria, tali da non essere legate a particolari ambiti locali. Ne consegue, in tali comprovate eventualità, la possibilità di individuare la stessa persona offesa, e non i luoghi da essa frequentati, come riferimento essenziale del divieto di avvicinamento (fattispecie in cui la S.C. ha disatteso un proprio precedente, giusta il quale l’art. 282-ter c.p.p. esigerebbe l’indicazione specifica e dettagliata dei luoghi oggetto del divieto di avvicinamento imposto all’indagato).

In tema di misure cautelari, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa previsto dall’art. 282 ter c.p.p., nel caso di reato ex art. 612 bis c.p., laddove la condotta oggetto della temuta reiterazione abbia i connotati della persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima in qualunque luogo in cui essa si trovi, è possibile individuare come riferimento centrale del divieto di avvicinamento, la stessa persona offesa, e non i luoghi da essa frequentati. Dimensione essenziale della misura è invero a questo punto il divieto di avvicinamento a quest’ultima nel corso della sua vita quotidiana ovunque essa si svolga, divenendo irrilevante l’individuazione dei luoghi di abituale frequentazione della vittima.

 

– Cassazione penale, SS.UU, 14484/2012 (confisca)

Massima: La confisca del veicolo, guidato in stato di ebbrezza, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 33 della legge n. 120 del 2010 agli artt. 186 e 187 del C.d.S. (D.Lgs. n. 285 del 1992), ha natura amministrativa. Ciò è supportato dal richiamo, contenuto nell’art. 186 del C.d.S., ai fini dell’esecuzione del sequestro dell’autovettura, all’art. 224-ter C.d.S. che disciplina appunto la confisca amministrativa ed il sequestro amministrativo. Orbene l’art. 224-ter si palesa come norma generale, nel senso che la confisca che accede ad un reato configurato nel C.d.S. ha ora natura amministrativa.

 

– Cassazione penale, SS.UU, 15933/2012 (prescrizione)

Massima: Ai fini della operatività delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di primo grado, indipendentemente dall’esito di condanna o di assoluzione, determina la pendenza in grado di appello del procedimento, ostativa all’applicazione retroattiva delle norme più favorevoli.

 

– Cassazione penale 17222/2012 (omicidio colposo)

Massima: La posizione di garanzia del capo dell’èquipe medica che ha effettuato l’intervento chirurgico non è limitata all’ambito strettamente operatorio, ma si estende anche al contesto post-operatorio. Il che trova razionale giustificazione nel fatto che il momento immediatamente successivo all’atto chirurgico non è per nulla avulso dallo stesso, se non altro perché le esigenze di cura ed assistenza del paziente sono con tutta evidenza rapportate alle peculiarità dell’intervento operatorio ed al suo andamento in concreto: contingenze note al capo équipe più che ad ogni altro sanitario.

Il capo dell’équipe medica è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, che non è limitata all’ambito strettamente chirurgico, ma si estende al successivo decorso post-operatorio, poiché le esigenze di cura e di assistenza dell’infermo sono note a colui che ha eseguito l’intervento più che ad ogni altro sanitario.

 

– Cassazione penale 19225/2012 (stato di necessità)

Massima: È configurabile la causa di giustificazione dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.) nei confronti di una donna straniera, ridotta in condizione di schiavitù e costretta a prostituirsi, la quale sia stata indotta a commettere i reati previsti dagli artt. 495 e 496 cod. pen. per il timore che, in caso di disobbedienza, potesse essere esposta a pericolo la vita o l’incolumità fisica dei suoi familiari.

 

– Cassazione penale, SS.UU., 21837/2012 (estorsione)

Massima: Nel reato di estorsione, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia.

 

– Cassazione penale 21913/2012 (falsa testimonianza)

Massima: È punibile, ai sensi del comma primo dell’art. 111 cod. pen., chi ha determinato alla commissione del delitto una persona che, per essere stata richiesta di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunta come teste, si trovi nella condizione prevista dall’art. 384, comma secondo, cod. pen.

 

– Cassazione penale, SS.UU., 22225/2012 (ricettazione)

Massima: Non può configurarsi una responsabilità penale per l’acquirente finale di cose in relazione alle quali siano state violate le norme in materia di origine e proveneinza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale: tale condotta è sanzionabile solo amministrativamente in forza della norma speciale di cui all’art. 1, comma 7, D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, nel testo successivamente modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99. In caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all’altra all’esito del confronto tra le rispettive fattispecie astratte.

 

– Cassazione penale 24670/2012 (molestia o disturbo alle persone)

Massima: Il modello di condotta tipizzato dalla norma incriminatrice di cui all’art. 660 c.p., con riferimento al mezzo del reato, della comunicazione telefonica, non può intendersi comprensivo, in via di interpretazione estensiva, delle comunicazioni telematiche non foniche, effettuate mediante elaboratore elettronico attraverso la rete internet.

L’uso della messaggeria elettronica non costituisce comunicazione telefonica, né alla stessa è assimilabile. Trattasi, invero, di un sistema di comunicazione che, sebbene utilizza la rete telefonica e le bande di frequenza della rete cellulare, non costituisce, tuttavia, applicazione della telefonia, che, invece, consiste nella teletrasmissione, in modalità sincrona, di voci e suoni e si caratterizza sul piano della interazione tra il mittente ed il destinatario – in relazione al profilo saliente del’oggetto giuridico della norma incriminatrice di cui all’art. 660 c.p. – per la incontrollata possibilità di intrusione, immediata e diretta, del primo nella sfera del secondo. A differenza della comunicazione con il mezzo del telefono, invero, la messaggeria telematica non presente il carattere invasivo, ben potendo il destinatario di messaggi non desiderati da un determinato utente sgradito, evitarne agevolmente la ricezione, senza compromettere, in alcun modo, la propria libertà di comunicazione. Difettando l’elemento immateriale o psichico del turbamento del soggetto passivo, quale condizione necessaria seppure non sufficiente della previsione di cui all’art. 660 c.p., la contravvenzione non può ritenersi configurata in ipotesi di molestia commessa per mezzo di messaggeria elettronica.

 

– Cassazione penale 25835/2012 (circostanze aggravanti)

Massima: L’aggravante della crudeltà può ravvisarsi laddove il soggetto agente, una volta determinatosi a causare l’evento morte della vittima, intenda altresì protrarne nel tempo lo stato di disagio e sofferenza, arrecandole sensazioni dolorose non direttamente finalizzate a procurare il già deliberato evento morte.

 

– Cassazione penale 30058/2012 (corruzione)

Massima: Ai fini della prova del delitto di corruzione propria, l’individuazione dell’attività amministrativa oggetto dell’accordo corruttivo può ben limitarsi al genere di atti da compiere, sicché tale elemento oggettivo deve ritenersi integrato allorché la condotta presa in considerazione dall’illecito rapporto tra privato e pubblico ufficiale sia individuabile anche genericamente, in ragione della competenza o della concreta sfera di intervento di quest’ultimo, così da essere suscettibile di specificarsi in una pluralità di atti singoli non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al “genus” previsto.

Redazione

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