Equo compenso professionisti 2023: la guida completa

Paolo Ballanti 16/06/23
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Grazie alla Legge del 21 aprile 2023 numero 49, entrata in vigore lo scorso 20 maggio, l’equo compenso diventa un elemento fondamentale nei rapporti tra professionisti e committenti “forti”. Come si legge nella pagina della Camera dei Deputati dedicata alla normativa in parola, scopo della stessa è rafforzare la tutela dei professionisti nei confronti di specifiche imprese che, per dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti in grado di “determinare uno squilibrio nei rapporti con il singolo professionista”.

Il testo sull’equo compenso, composto da 13 articoli, riproduce il contenuto di una proposta di legge approvata dalla Camera nella XVIII legislatura, il cui iter si era interrotto al Senato. Oltre a definire cosa si intende per compenso equo e ad abrogare la disciplina vigente, la Legge numero 49 prevede la nullità delle clausole che contemplano un compenso per il professionista inferiore ai parametri.

Viene altresì imposto ad ordini e collegi professionali di adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso.

Analizziamo le novità in dettaglio.

Indice

Equo compenso professionisti 2023: cos’è

La Legge 21 aprile 2023 numero 49 definisce equo compenso il riconoscimento di una somma proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

  • Per gli avvocati, dal Decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, Legge 31 dicembre 2012 numero 247;
  • Per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del Decreto – legge 24 gennaio 2012 numero 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012 numero 27;
  • Per le associazioni professionali, ovvero per le professioni non regolamentate, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa Legge numero 49/2023 e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della Legge numero 4/2013.

Per approfondire l’istituto dell’Equo compenso si consiglia l’E-book “L’equo compenso dell’avvocato“, che rivolge uno sguardo in particolare al mondo forense, ma anche alle criticità e le perplessità con cui è stata accolta dai professionisti stessi.

Equo compenso professionisti 2023: a chi si applica

L’equo compenso si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto le prestazioni d’opera intellettuale di cui all’articolo 2230 del Codice civile, regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di:

  • Imprese bancarie e assicurative;
  • Imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno totalizzato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

Coinvolte dalla legge sull’equo compenso anche le prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.


Realtà escluse dalla legge
L’equo compenso non opera per le prestazioni rese dai professionisti in favore di:

  • Società veicolo di cartolarizzazione;
  • Agenti della riscossione.

A questo indirizzo è possibile consultare l’approfondimento di Diritto.it contenente anche lo strumento di calcolo per i professionisti.

Equo compenso professionisti 2023: cosa succede se non si rispetta

Le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all’opera prestata sono nulle.
Al tempo stesso, la nullità investe anche le pattuizioni che:

  • Vietano al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l’anticipazione di spese;
  • Attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso;
  • Consistano:
    • 1) Nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
    • 2) Nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
    • 3) Nell’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
    • 4) Nell’anticipazione delle spese a carico del professionista;
    • 5) Nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione;
    • 6) Nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
    • 7) Nel caso di un incarico conferito ad un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all’avvocato stesso sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione;
    • 8) Nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
    • 9) Nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
    • 10) Nell’obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all’utilizzo di software, banche dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell’incarico sia richiesta dal cliente.

Si precisa che la nullità delle singole clausole non si estende al contratto che rimane valido ed efficace con riguardo alle altre disposizioni.

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Dopo una breve ricostruzione dell’istituto dell’equo compenso e della sua evoluzione normativa, l’e-Book commenta articolo per articolo la recente Legge 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”: le novità introdotte, con la finalità di tutelare il Professionista nel rapporto con il Committente, con uno sguardo rivolto in particolare al mondo forense, ma anche le criticità e le perplessità con cui è stata accolta dai professionisti stessi.Alessio AntonelliAvvocato cassazionista, è Senior Associate dello Studio Legale Lipani Catricalà & Partners, con sedi a Roma e Milano. Si occupa di Diritto civile, commerciale, societario, tributario, amministrativo e del lavoro. Membro del Centro Studi istituito all’interno dello Studio, è altresì Relatore nell’ambito del ciclo di eventi formativi organizzati annualmente dallo Studio Legale Lipani Catricalà & Partners, accreditati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

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Equo compenso professionisti 2023: impugnazione del contratto

Nel caso in cui il contratto o la convenzione prevedano un compenso non equo il professionista può impugnarli innanzi al tribunale competente per il luogo in cui questi ha la residenza o il domicilio.
Obiettivo dell’impugnazione è ottenere la nullità della clausola e chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l’attività prestata.

Equo compenso professionisti 2023: inedennizzo del professionista

Investito della questione, il giudice che accerta il carattere non equo del compenso ne ridetermina l’importo e condanna il cliente a pagare la differenza tra quanto già versato al professionista ed il compenso dovuto.
Il giudice può altresì condannare il cliente a pagare un indennizzo fino al doppio della differenza sopra citata, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.

Equo compenso: presunzione di equità

Le imprese possono scegliere di adottare modelli standard di convenzione, preventivamente concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
I compensi derivanti dai modelli standard si presumono equi fino a prova contraria.

Equo compenso: sanzioni

I collegi e gli ordini professionali possono adottare disposizioni volte a sanzionare il professionista colpevole di non aver rispettato l’obbligo di convenire o preventivare un compenso giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta.


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