Equitalia: niente ganasce per i veicoli strumentali

Redazione 05/08/13
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Se il contribuente dimostra entro 30 giorni dal preavviso che l’auto o gli altri veicoli a motore sono funzionali all’attività d’impresa o professionale, Equitalia non potrà mettergli le ganasce; almeno questo è quanto stabilisce la norma introdotta nel passaggio alla Camera per la conversione del decreto del Fare, Dl 69/2013, articolo 52, comma 1, lettera m-bis, attualmente all’esame del Senato.

Equitalia, così come tutti gli altri agenti atti alla riscossione, può assumere, come misura cautelare, il fermo amministrativo di beni immobili registrati sui “veicoli, autoscafi e areomobili” e di tutti gli altri beni mobili registrati qualora, una volta passati 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o 90 giorni per l’avviso di accertamento esecutivo, il contribuente o il coobligato non abbiano versato le somme contestate. Il provvedimento genera una specie di “interdizione” sulla circolazione del veicolo, anche se non ne comporta l’inalienabilità. E’ impugnabile in Commissione tributaria se il credito ha natura fiscale e perde efficacia qualora il giudice o l’ente impositore abbiano annullato l’atto presupposto.

Il fermo può essere assunto dall’agente della riscossione a prescindere dall’identità del credito tutelato ma deve essere necessariamente preceduto da un preavviso. Fino all’entrata in vigore delle modifiche di conversione al decreto fare, il percorso che conduce alle ganasce stabilisce che in caso di mancato pagamento entro i termini, come indicato in precedenza, 60 giorni per la cartella e 90 per gli avvisi esecutivi, l’agente della riscossione notifica il preavviso di fermo al debitore o al coobligato.

Tale comunicazione preventiva invita a corrispondere gli importi dovuti entro 20 giorni; in caso di inerzia da parte del debitore, una volta passati 20 giorni dalla notifica del preavviso di fermo, Equitalia o il concessionario competente iscrive nei registri immobiliari il provvedimento e ne comunica l’avvenuta iscrizione al contribuente o al coobligato. Solamente per i debiti fino a 2 mila euro, prima di disporre il fermo, l’agente della riscossione deve inviare per posta ordinaria due solleciti di pagamento, il secondo passati almeno 6 mesi dal primo.

La nuova formulazione dell’articolo 86 del Dpr 602/1973, successivamente alle modifiche approntate in conversione del Dl 69/2013 – chiarisce e particolareggia ancora di più la procedura. Prima dell’esecuzione del fermo, in questo modo, Equitalia o gli altri concessionari cominceranno la procedura – una volta attivate le modifiche – provvedendo a notificare al debitore o ai coobligati iscritti nei pubblici registri una comunicazione preventiva.

L’avviso chiarirà che se il contribuente o il coobligato non salderanno entro 30 giorni, non più 20 come succede adesso, sarà messo in atto il fermo con l’iscrizione del provvedimento nei registri mobiliari senza la necessità di ulteriori informative.  Entro questo termine, tuttavia, il debitore o i coobligati possono dimostrare all’agente della riscossione che il bene mobile in questione  è strumentale all’attività d’impresa della professione ed evitare in questa maniera le ganasce.

In pratica, entro e non oltre i 30 giorni dopo la notifica del preavviso di fermo, il contribuente dovrà andare allo sportello dell’agente della riscossione e dimostrare che il bene è strumentale alla sua attività professionale. La disposizione introdotta nel decreto del Fare non lo specifica, si può ad ogni modo immaginare che la dimostrazione dell’utilizzo strumentale possa accadere con l’esibizione dei libri contabili e con l’indicazione delle effettive esigenze operative che il bene soddisfa.

L’assunzione del fermo è inibita qualora il contribuente abbia ottenuto la dilazione delle somme iscritte a ruolo. Inoltre la direttiva 12/2008 di Equitalia ha chiarito che il pagamento della prima rata determina la revoca del fermo di beni mobili registrati in precedenza adottato.

Redazione

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