Documenti per assunzione: quali presentare al nuovo datore

Paolo Ballanti 27/12/19
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Dalla Certificazione Unica fino alle coordinate bancarie, sono molte le informazioni e i documenti per assunzione da fornire alla nuova azienda in caso di cambio lavoro.

Cerchiamo di riassumerle tutte in modo da non farsi cogliere impreparati o ricevere brutte sorprese in sede di conguaglio di fine anno o dichiarazione 730.

Novità e aggiornamenti in tema lavoro

Documenti per assunzione: Certificazione Unica

Chi viene assunto da una nuova azienda in corso d’anno deve farsi rilasciare dal vecchio datore di lavoro la Certificazione unica. In questo modo la nuova azienda terrà conto nel conguaglio di fine anno anche dei redditi percepiti nel precedente rapporto.

La Certificazione unica dev’essere consegnata entro 12 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui alla suddetta data non siano ancora stati liquidati dei compensi, i 12 giorni decorrono dall’erogazione delle somme.

Documenti per assunzione: detrazioni per lavoro dipendente e familiari a carico

Per poter usufruire delle detrazioni da lavoro dipendente e familiari a carico, chi viene assunto deve presentare il cosiddetto modello D23.

Nel documento l’interessato dovrà:

  • barrare “sì” se intende usufruire delle detrazioni da lavoro dipendente;
  • barrare “sì” se intende usufruire delle detrazioni per coniuge a carico, oltre a specificarne il codice fiscale e da quale data vuole ottenere le detrazioni;
  • barrare “sì” se intende usufruire delle detrazioni per figli a carico, di cui dovrà specificare il codice fiscale, da quale data vuole ottenere le detrazioni, la percentuale di carico (se al 50% o al 100%), se minori di 3 anni, se disabili;
  • barrare “sì” se intende usufruire delle detrazioni per altri familiari a carico, di cui dovrà specificare il codice fiscale, da quale data vuole ottenere le detrazioni e la percentuale di carico (se al 50% o al 100%).

Nella sezione “altre informazioni”, il dichiarante potrà chiedere di tener conto, ai fini del conguaglio, dei redditi percepiti da altri datori di lavoro (a tal fine dovrà presentare la Certificazione unica come visto sopra) e altresì comunicare di aver già goduto della detrazione sul TFR, di cui parleremo adesso.

Documenti per assunzione: detrazione TFR

Il neo assunto dovrà dichiarare (con comunicazione scritta o direttamente nel modello D23) se ha già fruito della detrazione sul TFR prevista dalla Legge n. 244/2007. Questa spetta in relazione ad una sola cessazione per ciascun periodo d’imposta.

Di conseguenza, se il dipendente interrompa il rapporto con l’azienda A in data 30 settembre 2019 per poi essere riassunto dall’azienda B per un solo mese dal 1° al 31 ottobre 2019, potrà godere della detrazione o dall’azienda A o dall’azienda B, non da entrambe.

Questa detrazione può avere i seguenti importi:

  • 70 euro, se il reddito di riferimento del TFR non è superiore a 7.500 euro;
  • il risultato del calcolo 50 euro + [20 * (28.000 – reddito di riferimento)/20.500] se il reddito di riferimento è compreso tra 7.500 e 28.000 euro;
  • il risultato del calcolo 50 euro * (30.000 – reddito di riferimento)/2.000 se il reddito di riferimento è superiore a 28.000 euro ma non a 30.000.

La detrazione non spetta in caso di anticipo del TFR (per gli acconti invece si).

Documenti per assunzione e comunicazioni

Bonus 80 euro

Alla nuova azienda, il dipendente dovrà comunicare se intende percepire o meno il bonus 80 euro. Ricordiamo che il bonus è una somma netta che si aggiunge ai compensi erogati dal datore di lavoro, determinata secondo quattro scaglioni di reddito:

  • inferiore o pari a 8.000 euro, in questo caso non spetta il bonus;
  • tra 8.000 e 24.600 euro spetta il bonus in misura intera pari a massimo 960 euro annui;
  • tra 24.600,00 e 26.600,00 il bonus viene riproporzionato in base al seguente calcolo 960 * (26.600,00 – reddito complessivo) / 2.000,00;
  • oltre 26.600 euro non spetta nulla.

Nel reddito complessivo si considerano i redditi di ogni categoria al netto di quelli derivanti dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze. Significa che se il soggetto dall’azienda A (con cui il rapporto è cessato in data 30 giugno 2019) ha percepito un reddito pari a 15.000, dovrà sommare questo importo a quanto riceverà dall’azienda B.

Questo vale anche per il bonus percepito: se dall’azienda A il bonus erogato è stato pari a 476 euro, dall’azienda B non potrà ottenere più di 484 euro. Naturalmente presupponendo che il reddito complessivo dell’anno sia compreso tra 8.000 e 24.600 euro.

Alla nuova azienda il lavoratore dovrà consegnare una dichiarazione in cui comunica di:

  • voler percepire il bonus 80 euro;
  • rinunciare al bonus 80 euro;
  • chiedere il bonus 80 euro solo in sede di conguaglio di fine anno;
  • considerare altri redditi (tra cui quello percepito dalla precedente azienda) ai fini della spettanza del bonus 80 euro.

In assenza di qualsiasi dichiarazione in merito, la nuova azienda sarà tenuta (per legge) ad erogare il bonus 80 euro in base a quanto dalla stessa erogato.

Coordinate bancarie

Ogni neo assunto deve comunicare all’azienda le coordinate bancarie su cui dovrà essere accreditato ogni mese lo stipendio. Di norma, le banche rilasciano ai propri correntisti un apposito tagliandino in cui è dettagliato il codice IBAN.

Residenza e domicilio

Comunicare la residenza è fondamentale per calcolare correttamente le addizionali regionali e comunali dovute dal contribuente in base al Comune e alla Regione in cui risiede.

Il domicilio invece può essere utilizzato dall’azienda in caso di comunicazioni scritte a mezzo posta ordinaria o raccomandata (ad esempio provvedimenti disciplinari).

Paolo Ballanti

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