Divisione a domanda congiunta: quando e chi può ricorrere alla procedura?

Luisa Camboni 21/09/16
La divisione a domanda congiunta è un istituto introdotto nel nostro ordinamento dalla conversione del decreto legge n°69/2013 e disciplinato nell’art. 791 bis c.p.c..

Si tratta di un nuovo strumento processuale, più celere, che consente di pervenire alla divisione senza ricorrere alla tradizionale divisione giudiziale.

Quando si può ricorrere alla procedura di divisione a domanda congiunta?

Si può ricorrere quando non sussiste controversia sul diritto di divisione, né sulle quote o altre questioni pregiudiziali. In assenza di contenzioso, dunque, si passa direttamente alla divisione e contestuale assegnazione previa eventuale redazione di un progetto divisionale.

Chi sono i soggetti legittimati a presentare domanda congiunta di divisione?

I soggetti legittimati a presentare domanda congiunta di divisione ex art. 791 bis c.p.c. sono gli eredi, i condomini, gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l’opposizione alla divisione.

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Vediamo brevemente l’iter procedurale come si snoda.

In assenza di controversia sul diritto alla divisione, i soggetti legittimati depositano presso il Tribunale competente un ricorso congiunto, con il quale si chiede la nomina di un professionista per le operazioni di divisione: notaio o avvocato.

In caso di beni immobili il ricorso deve essere trascritto ai sensi dell’art. 2646 c.c..

Si tratta di un procedimento soggetto alle regole dei procedimenti in camera di consiglio ex art. 737 e segg. c.p.c..  Il giudice provvede con decreto alla nomina del professionista eventualmente indicato dalle parti e su richiesta di quest’ ultimo nomina un esperto estimatore.

Il professionista incaricato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull’immobile a norma dell’art. 1113 c.c., predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non facilmente divisibili entro il termine assegnato nel decreto di nomina. Avvisa, quindi, le parti e gli altri interessati del progetto o della vendita.

Alle parti ed altri interessati è concesso un termine di 30 giorni perché possano ricorrere al Tribunale competente per opporsi al progetto di divisione o alla vendita dei beni oggetto di divisione.

Detto termine ha natura perentoria e decorre dalla ricezione dell’avviso di progetto o di vendita.

Se entro tale termine (30 giorni) non vengono sollevate contestazioni, il professionista incaricato deposita il progetto con la prova degli avvisi. A questo punto, il giudice con decreto dichiara esecutivo il progetto e rimette gli atti al professionista incaricato per gli adempimenti successivi.

Luisa Camboni

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