Divieto di indossare burqa e niqab. D.d.l. approvato in Commissione affari costituzionali

Redazione 28/10/11
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L’assemblea della Camera sta esaminando dal 24 ottobre scorso, il testo unificato di diverse proposte di legge di iniziativa parlamentare (approvato in Commissione affari costituzionali il 19 ottobre) che modifica il c.d. reato di travisamento.

Nel testo approvato in Commissione affari costituzionali si prevede espressamente il divieto di utilizzo degli indumenti femminili in uso presso le donne di religione islamica denominati burqa e niqab, divieto sanzionato con una pena dell’ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Inoltre, si propone l’introduzione del reato di costrizione all’occultamento del volto, la cui condanna in via definitiva preclude l’acquisto della cittadinanza.

Di seguito il Testo unificato approvato in Commissione affari costituzionali.

Disposizioni concernenti il divieto di indossare indumenti o di utilizzare altri mezzi che impediscono il riconoscimento personale, l’introduzione del reato di costrizione all’occultamento del volto e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.

Art. 1.

1. All’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Nei casi di cui al primo comma, limitatamente all’uso di indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il burqa ed il niqab, se il fatto è di lieve entità e non risulta commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la pena dell’ammenda da 1.000 a 2.000 euro».

b) al terzo comma le parole: «Per la contravvenzione di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Per le ipotesi di cui al primo comma».

Art. 2.

1. Dopo l’articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 612-ter – (Costrizione all’occultamento del volto). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a dodici mesi e con la multa da 10.000 a 30.000 euro, chiunque costringa taluno all’occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità o in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare nella persona un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di minore o di persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Art. 3.

1. Nella legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l’articolo 24, è aggiunto il seguente:
«Art. 24-bis. – 1. Preclude l’acquisto della cittadinanza la condanna in via definitiva per il reato di cui all’articolo 612-ter del codice penale».

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