Diritto allo studio: quali effetti in busta paga, diritti e doveri

Paolo Ballanti 12/08/20
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La legge (art. 5 Legge n. 53/2000) riconosce ai dipendenti con almeno cinque anni di anzianità aziendale il diritto allo studio, con la possibilità di chiedere un periodo di aspettativa non retribuita a questo scopo.

L’assenza non può protrarsi per più di 11 mesi, continuativi o frazionati, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Questo significa che se il dipendente dell’azienda Alfa nel 2020 si avvale del periodo di aspettativa per concludere la scuola dell’obbligo, non potrà più chiedere con nessun’altra azienda l’astensione dal lavoro per gli stessi motivi.

Al contrario, utilizzare 5 mesi degli 11 totali, permetterà al dipendente di “spendere” i giorni residui in futuro, anche con un’altra azienda.

Il dipendente può chiedere questo periodo di tempo per:

  • Completare la scuola dell’obbligo;
  • Conseguire un titolo di studio di secondo grado, diploma universitario o di laurea;
  • Partecipare ad attività formative diverse da quelle finanziate dal datore di lavoro.

Nulla vieta al datore di lavoro di prevedere condizioni di maggior favore, ad esempio concedendo l’aspettativa anche a chi ha già esaurito (o prevede di esaurire) il tetto degli 11 mesi. Naturalmente, per un principio di uguaglianza, il trattamento riservato al dipendente Tizio dovrà essere replicato anche nei confronti di tutti coloro che in futuro avranno situazioni simili.

Conservazione del posto di lavoro

Nei periodi di aspettativa per la formazione extra-lavorativa il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, come avviene nelle ipotesi di assenza, ad esempio, per malattia, maternità o infortunio sul lavoro.

Assenza di retribuzione

Un aspetto da non sottovalutare è la mancanza di retribuzione per i periodi di aspettativa. Questo significa che, pur mantenendo il posto di lavoro, il dipendente che si assenta continuativamente per 11 mesi non percepirà, durante tale arco temporale, alcuna retribuzione.

Ferie e permessi

Nel corso dei periodi di aspettativa il dipendente non matura ferie o permessi. Questo significa che se Caio si assenta dal 1º giugno 2020 al 31 dicembre 2020 (7 mesi), alla ripresa del lavoro il 1º gennaio 2021 il saldo di ferie e permessi sarà quello al 31 maggio 2020, prima dell’inizio dell’aspettativa.

Mensilità aggiuntive

Gli effetti descritti per ferie e permessi sono identici per tredicesima e quattordicesima. Le mensilità aggiuntive maturano infatti mensilmente in base ai periodi in forza presso l’azienda. Fanno eccezione i giorni / mesi non retribuiti come avviene in caso di:

  • Sciopero;
  • Aspettativa non retribuita (compresa quella per formazione extra-lavorativa);
  • Assenza ingiustificata;
  • Assenza non retribuita.

Analizziamo l’esempio del dipendente Sempronio in aspettativa per formazione extra-lavorativa dal 1º giugno 2020 al 31 agosto 2020. Per ogni mese in forza presso l’azienda, Sempronio matura un importo a titolo di tredicesima pari a 154,17 euro (valore ottenuto dividendo la retribuzione lorda mensile per 12). Tuttavia, trattandosi di “retribuzione differita”, la tredicesima matura ogni mese ma viene liquidata in occasione delle festività natalizie.

Ipotizziamo che Sempronio abbia lavorato regolarmente da gennaio a maggio e successivamente da settembre a dicembre. Inoltre, la retribuzione non ha subito variazioni nell’arco dei 12 mesi. L’importo della tredicesima 2020 sarà pari a: (1.850 / 12) * 9 = 1.387,53 euro.

Al contrario, se Sempronio avesse lavorato nel periodo dal 1º giugno al 31 agosto, la tredicesima 2020 sarebbe stata pari a 1.850,00 euro.

Anzianità di servizio

Durante i periodi di assenza per formazione extra-lavorativa non matura l’anzianità di servizio in azienda. Questo aspetto ha conseguenze importanti in materia di scatti di anzianità.

Trattasi di un elemento della retribuzione definito dai singoli contratti collettivi e legato appunto agli anni di permanenza in azienda.

Di norma, è disciplinato in:

  • Importo base del singolo scatto, ad esempio 25,46 euro (CCNL Commercio e terziario – Confcommercio per un dipendente con livello Quadro);
  • Numero di scatti maturabili, ad esempio 10 (sempre nel caso caso del dipendente Quadro cui si applica il CCNL Commercio);
  • Periodo di maturazione del singolo scatto, di norma definito in anni (tre anni riprendendo il lavoratore Quadro del CCNL Commercio).

Facciamo l’esempio del lavoratore Mevio in forza all’azienda dal 1º gennaio 2019. All’interessato si applica il CCNL Metalmeccanici – industria livello , il quale prevede 5 scatti biennali. Essendo Mevio inquadrato nella categoria “5 super” ogni scatto ammonta a 32,43 euro.

A partire da gennaio 2021 alla retribuzione lorda mensile dell’interessato dovrebbe aggiungersi il primo scatto di anzianità.

Tuttavia, nel corso del 2020, Mevio si assenta in formazione extra-lavorativa per 3 mesi. Questo avrà come conseguenza che, non maturando l’anzianità di servizio durante l’aspettativa, l’aumento retributivo slitterà di 3 mesi, con decorrenza 1º aprile 2021.

Trattamento di fine rapporto

Gli effetti dell’aspettativa non retribuita su ferie, permessi e mensilità aggiuntive, sono identici nel caso del trattamento di fine rapporto (TFR). Anche quest’ultimo rappresenta un esempio di “retribuzione differita”, maturando nei mesi di vigenza del contratto di lavoro ma con erogazione posticipata alla cessazione del rapporto.

Eccezion fatta per la rivalutazione del TFR maturato al 31 dicembre dell’anno precedente, i periodi di aspettativa non retribuita congelano il trattamento di fine rapporto, il quale rimane invariato al valore dell’ultimo giorno del mese prima dell’assenza.

Per chi non ne fosse a conoscenza, la rivalutazione ha la funzione di adeguare il trattamento di fine rapporto alle variazioni del costo della vita. L’indice di rivalutazione viene diffuso mensilmente dall’ISTAT in base alle oscillazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Riprendendo il caso del dipendente Mevio ipotizziamo che lo stesso abbia maturato al 31 maggio 2020 un TFR lordo di 1.500,00. Questo valore sarà il medesimo al termine del periodo di aspettativa (31 agosto 2020).

Unico elemento che subirà variazioni sarà la rivalutazione del TFR maturato al 31 dicembre 2019, ipotizziamolo pari a 1.250 euro.

L’indice di rivalutazione ad aprile 2020 è pari allo 0,500000%, di conseguenza la rivalutazione sarà:

1.250 * 0,500000% = 6,25 euro.

Dall’importo lordo della rivalutazione dev’essere trattenuta l’imposta sostitutiva pari al 17%:

6,25 – (6,25*17%) = 5,19 euro.

Di conseguenza, il TFR maturato al 31 maggio 2020 sarà:

  • TFR al 31 dicembre 2019 euro 1.250,00 +
  • Rivalutazione euro 5,19 +
  • TFR maturato dal 1º gennaio al 31 maggio 2020 euro 250,00 +
  • Totale 1.505,19.

L’indice di rivalutazione a maggio 2020 viene definito in misura pari allo 0,625000%. Di conseguenza la rivalutazione, al netto dell’imposta pari al 17%, sarà:

  • 250 * 0,625000% = 7,81 euro +
  • 7,81 * 17% = 1,33 –
  • Totale rivalutazione = 6,48 euro.

Pertanto, pur in aspettativa non retribuita, il TFR cambia ma in virtù della sola rivalutazione:

  • TFR al 31 dicembre 2019 euro 1.250,00 +
  • Rivalutazione euro 6,48 +
  • TFR maturato dal 1º gennaio al 30 giugno 2020 euro 250,00 +
  • Totale euro 1.506,48.

 

Paolo Ballanti

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