La normativa sul trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici con figli minori fino a 3 anni è costituzionalmente illegittima, in quanto non assicura una tutela adeguata in favore delle situazioni dove i genitori lavorano in regioni diverse da quelle in cui è fissata la residenza familiare.
Ad affermarlo la Corte costituzionale con la sentenza 99 del 4 giugno 2024, pronunciatasi sull’articolo 42-bis, comma 1, del Decreto legislativo 26 marzo 2001 numero 151: il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
La norma in questione riconosce al genitore con figli minori fino a tre anni, dipendente di amministrazioni pubbliche, di essere assegnato, a richiesta, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
- La sentenza sul trasferimento dei dipendenti pubblici
- Il ricorso della dipendente
- Il Consiglio di Stato solleva la questione di legittimità costituzionale
- Contrasto con gli articoli 3, 29, 30 e 31 della Costituzione
- Il pensiero della Corte costituzionale
- L’articolo 42-bis, comma 1 è incostituzionale
La sentenza sul trasferimento dei dipendenti pubblici
La sentenza della Corte costituzionale prende le mosse dal caso di una dipendente che, in servizio presso il Comando dei Vigili del fuoco di Firenze, risiede insieme al proprio nucleo familiare, composto dal coniuge e due figli (di cui uno minore di tre anni) in un comune della Città metropolitana di Napoli.
A norma del Decreto legislativo numero 151/2001 l’interessata presentava un’istanza di trasferimento temporaneo al Comando dei Vigili del fuoco di Napoli, la quale veniva tuttavia rigettata dall’amministrazione di appartenenza in ragione del fatto che, oltre a non esservi disponibilità di posti vacanti nella sede richiesta, il coniuge prestava servizio in Molise, regione diversa da quella della sede in cui era stato richiesto il trasferimento.
Il ricorso della dipendente
Investito della questione, il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha accolto il ricorso della dipendente:
– rilevando vizi nell’istruttoria compiuta dall’amministrazione con riguardo alla carenza di posti disponibili nella sede di Napoli;
– ritenendo non ostativo all’accoglimento dell’istanza il fatto che il coniuge della ricorrente prestava servizio in una regione diversa da quella sede presso cui era stato richiesto il trasferimento, dal momento che in quest’ultima regione era stata fissata la residenza del nucleo familiare.
Secondo il giudice di primo grado l’articolo 42-bis, comma 1 non andrebbe interpretato in senso strettamente letterale.
Pertanto, sebbene il legislatore abbia valorizzato, ai fini del trasferimento temporaneo, non già la residenza del nucleo familiare ma il luogo di lavoro dell’altro genitore, l’obiettivo della normativa in parola (agevolare la riunione della famiglia nei primi anni di vita della prole) deve ritenersi comunque realizzato “al pari di quanto accadrebbe se la sede di servizio del primo si trovasse nella medesima regione” (sentenza).
Il Consiglio di Stato solleva la questione di legittimità costituzionale
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello il Ministero dell’interno, sostenendo la violazione dell’articolo 42-bis, comma 1 dal momento che il coniuge dell’interessata presterebbe la propria attività lavorativa al di fuori della Regione Campania e ciò non consentirebbe di ritenere perfezionato il presupposto richiesto dal legislatore per ottenere il trasferimento temporaneo.
Con riguardo a quest’ultimo aspetto il Consiglio di Stato ha ritenuto di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’articolo in argomento, nella parte in cui subordina la possibilità di ottenere il trasferimento temporaneo al fatto che il coniuge del richiedente svolga la propria attività nella stessa Provincia o Regione ove è ubicata la sede di servizio presso la quale si domanda il trasferimento.
Contrasto con gli articoli 3, 29, 30 e 31 della Costituzione
Secondo il Consiglio di Stato l’applicazione letterale dell’articolo 42-bis, comma 1, condurrebbe, nel caso in esame, ad un esito irragionevole e dunque contrario all’articolo 3 della Costituzione, nonché contrastante con la tutela costituzionale della famiglia, della genitorialità e dell’infanzia, di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Carta fondamentale.
A fronte, infatti, della “chiara finalità dell’istituto del trasferimento temporaneo di assicurare l’unità del nucleo familiare nei primissimi anni di vita del figlio” si legge nella sentenza, consentendo ad entrambi i coniugi di prendersene cura, sarebbe “del tutto irragionevole limitare il trasferimento del dipendente solo nella provincia o regione in cui si trova la sede di servizio del coniuge”.
Il pensiero della Corte costituzionale
Nel pronunciarsi in merito alla presunta illegittimità dell’articolo 42-bis, comma 1, la Corte costituzionale ritiene fondata la questione in riferimento all’articolo 3 della Carta fondamentale.
Favorire la ricomposizione delle famiglie
In particolare, il trasferimento risponde all’obiettivo di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari (in questo caso dei dipendenti pubblici) nei primissimi anni di vita dei figli, nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative. Tale istituto è “chiaramente preordinato alla realizzazione dell’obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell’infanzia e della parità dei genitori nell’accudire i figli” (sentenza).
Il figlio non si trova necessariamente nella provincia – regione di lavoro
La limitazione contemplata dall’articolo 42-bis, comma 1, si fonda sul presupposto per cui il figlio minore da accudire si trovi necessariamente nella stessa provincia o regione in cui è fissata la sede lavorativa.
Una simile presunzione, denuncia la Corte costituzionale, non tiene adeguatamente conto della “maggiore complessità ed eterogeneità che viene oggi a caratterizzare l’organizzazione della vita familiare, alla luce delle trasformazioni che hanno investito sia le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, grazie anche alle nuove tecnologie, sia i sistemi di trasporto”.
Proprio in ragione delle trasformazioni della società contemporanea, la disposizione normativa censurata, nel permettere l’assegnazione temporanea dei dipendenti pubblici solo ad una sede che si trova nella provincia o regione in cui lavora l’altro genitore, non assicura una tutela adeguata in favore di quei nuclei familiari dove entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quelle in cui è fissata la residenza familiare.
Fino a tre anni di vita del figlio vale la residenza del nucleo familiare
In relazione alle ipotesi appena descritte (sedi di lavoro dei genitori dipendenti pubblici in regioni diverse da quella di residenza del nucleo familiare) appare rispondente alla finalità dell’istituto, afferma la Corte costituzionale, consentire “almeno a uno dei genitori di lavorare, sia pur nel primo triennio di vita del minore, in una sede che si trova nella regione o nella provincia in cui è stata fissata la residenza della famiglia e, quindi, in cui è domiciliato il minore”.
Un simile ampliamento dell’istituto del trasferimento, oltre a risultare coerente con la finalità di protezione della famiglia e di sostegno all’infanzia, risponde anche all’esigenza di preservare la più ampia autonomia dei genitori (dipendenti pubblici) rispetto alle scelte riguardanti la concreta definizione dell’indirizzo familiare.
Tale autonomia mal si concilia con la fissazione, da parte del legislatore, di “rigide e non ragionevoli limitazioni all’ottenimento di benefici che dovrebbero essere diretti a sostenere la genitorialità e, quindi, a promuovere la formazione delle nuove famiglie” (sentenza).
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L’articolo 42-bis, comma 1 è incostituzionale
La Corte costituzionale, per le ragioni descritte, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’istituto del trasferimento temporaneo, di cui all’articolo 42-bis, comma 1, per contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione in cui l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa e non “ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l’altro genitore eserciti la propria attività lavorativa”.