Dichiarazione redditi 2019, detrazione polizze assicurative: quali, limiti, documenti

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Detrazione polizze assicurative in dichiarazione redditi 2019. I premi versati per le assicurazioni, costituiscono un onere detraibile abbastanza comune nella dichiarazione dei redditi. Nello specifico, vi è la possibilità di detrarre dall’imposta lorda un importo, pari al 19%, dei premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000, e relativi a contratti di assicurazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 aventi ad oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5%, nonché quelli contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sempreché, in quest’ultima evenienza, l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal contratto.

Per tutte le tipologie di contratti di assicurazione, esiste un’ulteriore condizione per poter esercitare il diritto alla detrazione, in generale, è necessario che vi sia coincidenza tra contraente ed assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario che può essere chiunque, e rileva soltanto se l’assicurazione è a tutela di persone con disabilità grave.

Il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, ha diritto alla detrazione a prescindere dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti come contraente e/o come assicurato.

=> Speciale Dichiarazione redditi 2019 <=

La detrazione spetta dunque al contribuente se:

  • è contraente e assicurato;
  • è contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato;
  • un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato;
  • è il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente;
  • il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.

Per le polizze assicurative stipulate dal contraente relative all’autovettura, a copertura del rischio morte e invalidità del conducente terzo, la detrazione non spetta se il soggetto assicurato non è individuato in quanto può essere un qualsiasi conducente del veicolo.

La detrazione spetta qualora il conducente sia individuato nella polizza auto.

La detrazione spetta anche con riferimento ai premi relativi ad una polizza vita collettiva, stipulata da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti in nome e per conto del lavoratore dipendente (sottoscrittore assicurato), relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale.

La detrazione spetta anche al mutuatario per i premi pagati per le polizze collettive assicurative stipulate dalla banca in occasione dell’erogazione di un mutuo.

In tali polizze il mutuatario, (soggetto assicurato), ai fini della detrazione, può essere equiparato al soggetto contraente, in quanto è colui che sottoscrive la polizza e sostiene l’onere economico del premio, mentre la banca che eroga il mutuo è il soggetto contraente, che stipula la polizza in nome e per conto del sottoscrittore.

Detrazione Assicurazione eventi calamitosi

A partire dal 1° gennaio 2018, è in vigore la detrazione del 19% sulle spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze.

La detrazione non spetta se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza, e spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferibile al bene, anziché alla persona.

Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche quelle di rinnovo del contratto preesistente alle stesse condizioni (che deve avvenire a partire dal 1° gennaio 2018), in quanto assimilabili alla stipula di un nuovo contratto.

Sono escluse dalla detrazione le polizze pluriennali stipulate prima del 1° gennaio 2018, almeno fino alla relativa scadenza naturale. Nel modello 730/2019  i relativi premi dovranno essere indicati nei righi da (E8 a E10), e indicando per il caso specifico il codice 43. Nell’importo devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2019 (punti da 341 a 352) con il codice 43.

=> Speciale Modello 730 <=

Detrazione Assicurazione vita e infortuni

E’ prevista la detrazione del 19% dei premi versati nel 2018, per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, con la condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima, e per i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%,. La detrazione compete anche se i premi sono stati pagati a compagnie assicurative estere.

Detrazione polizze assicurative: limiti e indicazione nel modello

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a 530 euro, limite che deve essere   considerato complessivamente e pertanto, anche in presenza di una pluralità di contratti, l’ammontare massimo di spesa detraibile non può superare la somma di 530 euro.

Sono comprese nell’importo da indicare in dichiarazione, anche le spese indicate nella CU 2019 (punti da 341 a 352) con il codice 36.

Nel modello 730/2019 l’indicazione del premio versato avverrà nel rigo (da E8 a E10) del quadro E (Oneri e Spese), con l’indicazione del corrispondente codice 36.

Detrazione polizze assicurative: documentazione da controllare e conservare

Per fare valere la detrazione, bisognerà conservare la quietanza di pagamento rilasciata dall’assicurazione, ovvero le ricevute dei bollettini di pagamento, nonché la copia del contratto di assicurazione dal quale si evincono i dati del contraente e dell’assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti. Vale anche l’attestazione della compagnia di assicurazione contenente tutte le informazioni richieste dalla legge.

 Tutela delle persone con disabilità grave

Un’altra tipologia di premio che può esse portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, riguarda quello versato per i contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte finalizzato alla tutela delle persone con disabilità grave. In questo caso il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione è di 750 euro.

Nella modello 730/2019 il codice da inserire assieme all’importo nel rigo (da E89 a E10) è il codice 38. Sempre in dichiarazione, dovranno essere indicate anche le spese nella CU 2019 (punti da 341 a 352) con il codice 38.

La disabilità grave è definita dall’art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, ed è accertata con le modalità di cui all’art. 4 della stessa legge. Inoltre se nel contratto di assicurazione sono indicati più beneficiari uno dei quali abbia una grave disabilità, l’importo massimo detraibile deve essere ricondotto all’unico limite più elevato di  750 euro.

Anche in questo caso la documentazione da conservare riguarda le ricevute di pagamento dei premi o la dichiarazione dell’assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi, e la copia del contratto di assicurazione o l’attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione.

Se dalla documentazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione, non risulta la condizione di disabilità del beneficiario, può essere sufficiente una autocertificazione attestante che il beneficiario del contratto di assicurazione è un disabile in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, accertata con le modalità di cui all’art. 4 della citata legge

Assicurazione aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza

Per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto.

Con decreto del Ministero delle finanze del 22 dicembre 2000, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.

La detrazione non spetta per i premi versati per garantire la copertura del rischio di invalidità temporanea, anche se totale.

L’importo massimo complessivo sul quale calcolare la detrazione per ciascun periodo d’imposta, è pari a 1.291,14 euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38).

Il codice da utilizzare in dichiarazione è il codice 39, e indicando come per le altre spese gli importi indicati nella CU 2019 (punti da 341 a 352) con il medesimo codice.

Documentazione da controllare ed esibire

Per certificare le somme corrisposte per i premi assicurativi, è necessario conservare ed esibire (su richiesta dell’Agenzia) la ricevuta di pagamento dei bollettini, o la ricevuta quietanzata dalla compagnia assicurativa con la data del pagamento. E’ necessario inoltre, conservare copia del contratto di assicurazione, dal quale si evincono i dati del contraente e dell’assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti.

Si ricorda infine che i limiti di cui sopra devono essere considerati complessivamente, e pertanto valgono anche nel caso di contemporanea presenza di una pluralità di contratti. In pratica, fermi restando i limiti di spesa ammessi per ciascun codice, la somma degli importi con codice 36 e 38 non può superare 750 euro, mentre la somma degli importi con codice 36, 38 e 39 non può superare 1.291 euro.

 

Giuseppe Moschella

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