Dichiarazione 730 2023: quali bonus e aiuti fanno reddito e quali sono esentasse

Paolo Ballanti 20/02/23
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Il modello 730 rappresenta il momento finale del rapporto tra il contribuente e l’Erario limitatamente all’anno cui la dichiarazione stessa si riferisce. Questo significa che con la Dichiarazione 730 2023 viene ricalcolata l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) effettivamente dovuta dal contribuente, sulla base dell’insieme dei redditi percepiti o totalizzati dal contribuente nel periodo d’imposta.

Eventuali tasse già pagate o trattenute nel corso dell’anno (come accade ad esempio per i lavoratori dipendenti) vengono a loro volta scomputate dall’ammontare complessivo dell’Irpef.

Esistono tuttavia una serie di aiuti e bonus che, in virtù degli obiettivi per i quali sono riconosciuti, non sono imponibili ai fini fiscali e pertanto non devono essere indicati nel 730.

Analizziamo in dettaglio le prestazioni da indicare in dichiarazione dei redditi e quelle che invece sono a tutti gli effetti esenti da Irpef

Indice

Dichiarazione 730 2023: Bonus 100 euro

I lavoratori dipendenti e taluni soggetti assimilati, in possesso di un reddito complessivo non eccedente i 28 mila euro, hanno diritto ad un trattamento integrativo (cosiddetto Bonus Irpef). Il trattamento spetta quindi ai contribuenti persone fisiche che percepiscono i seguenti redditi:

  • Lavoro dipendente e pensione;
  • Compensi corrisposti a soci di cooperative;
  • Compensi corrisposti da terzi;
  • Compensi a soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  • Collaborazioni coordinate e continuative;
  • Borse di studio;
  • Capitali e rendite periodiche corrisposte dai fondi pensione;
  • Remunerazioni dei sacerdoti.

Quanti totalizzano un reddito complessivo non superiore a 15 mila euro hanno diritto al bonus in misura piena pari a 1.200 euro annui.

Al contrario, in presenza di un reddito complessivo compreso tra 15 mila e 28 mila euro il bonus spetta a patto che l’imposta lorda, determinata sul reddito complessivo, sia di ammontare superiore alle detrazioni per carichi di famiglia, per redditi di lavoro dipendente, per interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie e per detrazioni edilizie, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, nelle misure applicabili nell’anno interessato dal credito. In caso positivo, il bonus spetta, comunque in misura non eccedente i 1.200,00 euro, per un importo pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l’imposta lorda.

Le somme percepite a titolo di bonus nel 2022, da indicare nel modello 730-2023 al rigo C14 – Riduzione pressione fiscale, non sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi, nonché delle addizionali regionali e comunali.  

Dichiarazione 730 2023: premi di risultato

I premi di risultato, corrisposti in esecuzione di contratti aziendali o territoriali in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione e le somme pagate a titolo di partecipazione agli utili, sono soggette ad un’imposta sostitutiva di Irpef, addizionali regionali e comunali pari al 10%.
Percentuale passata al 5% dal 1° gennaio 2023.

L’agevolazione consiste quindi nell’applicazione di un’aliquota ridotta rispetto agli scaglioni d’imposta ordinari corrispondenti al 23, 25, 35 e 43%.

Il beneficio si applica ai soli dipendenti del settore privato titolari, nell’anno precedente quello interessato, di un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore ad 80 mila euro, comprensivo delle somme soggette all’imposta sostitutiva, delle pensioni di ogni genere ed assegni equiparati, nonché della quota di Tfr liquidata in busta paga (il cosiddetto Quir). Gli importi soggetti ad imposta sostitutiva percepiti nel 2022 saranno quindi indicati all’interno del modello 730-2023 nel rigo C4 – Somme per premi di risultato e welfare aziendale.

Dichiarazione 730 2023: indennità ed altre somme erogate dall’azienda

Eccezion fatta per il regime speciale appena citato dei premi di risultato, tutte le somme riconosciute in busta paga dal datore di lavoro, a titolo ad esempio di premio ordinario o indennità una tantum sono a tutti gli effetti imponibili ai fini fiscali e pertanto considerate nel reddito complessivo del 2022. Gli importi saranno quindi indicati all’interno dei righi da C1 a C3 del 730-2023, dedicati appunto ai redditi da lavoro dipendente ed assimilati.

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Dichiarazione 730 2023: Naspi e Dis-Coll

Le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL rispondono all’esigenza di garantire un aiuto economico a quanti si ritrovano involontariamente senza occupazione. La NASpI, in particolare, è destinata a:

  • Lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
  • Apprendisti;
  • Soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le stesse;
  • Personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • Dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni;
  • Operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti di cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla Legge numero 240/1984.

La DIS-COLL, al contrario, è diretta a collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.
Entrambe le prestazioni, naturalmente legate allo stato di disoccupazione del beneficiario, oltre che ai contributi versati dallo stesso, spettano previa domanda trasmessa dall’interessato all’Istituto.

La somma mensile spettante viene corrisposta direttamente dall’Inps che opera in qualità di sostituto d’imposta, applicando le trattenute fiscali a titolo di Irpef. Di conseguenza, anche le somme percepite per NASpI e DIS-COLL nel 2022 devono essere indicate nel modello 730-2023 all’interno della sezione I dedicata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.

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Dichiarazione 730 2023: Reddito di Cittadinanza

Introdotto nel 2019 quale misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, finalizzata all’inserimento – reinserimento lavorativo, il Reddito di Cittadinanza è corrisposto a mezzo ricarica della Carta RdC, strumento di pagamento elettronico rilasciato da Poste Italiane.

A differenza delle sopra citate prestazioni NASpI e DIS-COLL il Reddito di Cittadinanza non rileva ai fini fiscali e, di conseguenza, non dev’essere indicato all’interno della dichiarazione dei redditi. Stesso discorso per la Pensione di Cittadinanza riconosciuta, con il medesimo meccanismo, ai nuclei familiari composti esclusivamente da persone di età pari o superiore a 67 anni, ovvero se nel nucleo sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.

Inizialmente previsto di durata pari a diciotto mesi (rinnovabili), il Reddito – Pensione di Cittadinanza, a seguito delle modifiche introdotte dall’ultima legge di bilancio, spetta dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 per un massimo di sette mensilità, eccezion fatta per i nuclei familiari con:

  • Persone disabili ai fini Isee;
  • Minorenni;
  • Persone con almeno sessant’anni di età.

Dal 1° gennaio 2024 è stata peraltro disposta l’abrogazione dell’intera disciplina del Reddito di Cittadinanza.

Dichiarazione 730 2023: Assegno Unico

Drasticamente differente, rispetto al Reddito di Cittadinanza, la situazione dell’Assegno Unico. La misura, introdotta con Decreto legislativo 29 dicembre 2021 numero 230 a decorrere dal 1° marzo 2022, non è affatto destinata a scomparire, anzi. La stessa Inps ha comunicato l’introduzione di un meccanismo di riconoscimento d’ufficio dell’AUU in favore di coloro che, nel periodo gennaio 2022 – febbraio 2023, abbiano presentato domanda per ottenere il sussidio e la stessa non sia stata respinta, revocata, decaduta od oggetto di rinuncia da parte del richiedente.

Dovranno quindi continuare a trasmettere la domanda di Assegno Unico quanti non hanno mai beneficiato della prestazione ovvero hanno presentato richiesta ma la stessa si trova in stato respinta, decaduta, rinunciata o revocata.

Ricordiamo che l’AUU è una misura economica di sostegno alle famiglie con figli minori a carico e, a determinate condizioni, anche maggiorenni fino al compimento del ventunesimo anno di età.
L’Assegno è calcolato in ragione dell’Isee del nucleo familiare, nonché corrisposto dall’Inps direttamente al beneficiario. Le somme percepite a titolo di AUU non sono tuttavia imponibili ai fini fiscali e non rilevano nel conteggio del reddito complessivo del contribuente da indicare in dichiarazione dei redditi.

Paolo Ballanti