Detrazioni fiscali: come funzionano con pagamenti elettronici su conto cointestato

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Chiarimenti del Fisco su come funzionano le detrazioni fiscali delle spese sostenute utilizzando carte di credito e bancomat su conto cointestato.

Il titolare di una carta di credito, attivata su un conto corrente cointestato con la moglie a firma disgiunta, può effettuare con la stessa carta spese riferite al coniuge senza che vada perso il diritto alle detrazioni previste dalla normativa fiscale.

Il chiarimento arriva con la risposta ad un interpello posto dall’Agenzia delle Entrate lo scorso 2 ottobre, con il quale veniva chiesto se, a seguito delle novità previste in merito alla tracciabilità dei pagamenti, venisse meno il diritto alla detrazione in caso di utilizzo di un conto corrente intestato a due coniugi.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che un contribuente (coniuge) possa utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite all’altro coniuge, per le quali comunque sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa, a maggior ragione in presenza di un conto cointestato.

Detrazioni fiscali: condizioni per la detrazione

Come previsto dalla Legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 679, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019) a decorrere dal 1° gennaio 2020, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19%, degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), e indicati anche in altre disposizioni normative, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del D.Lgs n. 241 del 9 luglio 1997 (Relativamente ai pagamenti diversi dal contante).

Tale disposizione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, e alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

Secondo la norma, la detrazione del 19% relativa agli oneri di cui all’articolo 15 del TUIR, e ad altre disposizioni normative, è condizionata alla effettuazione dei pagamenti tramite versamento bancario o postale o anche con sistemi di pagamento previsti, diversi dal contante.

Detrazioni fiscali: sistemi di pagamento tracciabili

Il riferimento va alle carte di debito, di credito, prepagate, assegni bancari e circolari, ovvero altri sistemi di pagamento.

Il citato comma 679 ai soli fini della detrazione fiscale del 19%, vieta l’utilizzo del contante, e richiama le spese indicate nell’articolo 15 del D.P.R. 917/1986 e quelle previste da altre disposizioni normative.

E’ dunque obbligatorio, ai fini della detraibilità fiscale, usare mezzi di pagamento tracciabili non solo per le spese sanitarie ma per tutte le seguenti spese:

  • spese veterinarie;
  • interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di immobili;
  • spese per intermediazione immobiliare;
  • spese funebri;
  • spese per l’istruzione, frequenza scuole e università;
  • erogazioni liberali;
  • spese per l’assistenza personale nei casi di non autosufficienza;
  • spese per l’attività sportiva dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni (associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi);
  • spese per il pagamento dei canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede;
  • spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
  • premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
  • spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

Altri sistemi di pagamento

Per quello che interessa, e relativamente alla possibilità della detrazione fiscale della spesa sostenuta, l’Agenzia delle Entrate in linea con quanto già esplicato con la Risoluzione n. 108 del 3 dicembre 2014, anche se relativamente alle erogazioni liberali ai partiti politici, chiarisce che per altri mezzi di pagamento si devono intendere quei mezzi che possono garantire la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere i controlli da parte della stessa Amministrazione Finanziaria.

Il comma 680 della citata Legge di Bilancio 2020, prevede che la disposizione del comma 679, non va applicata per le detrazioni relative alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali, dispositivi medici, e prestazioni sanitarie  da strutture (pubbliche o private) accreditate al sevizio sanitario nazionale.

Per effetto di tale deroga, è possibile effettuare i pagamenti con modalità diverse a quelle sopra descritte. La norma di esclusione, fa riferimento alle sole prestazioni sanitarie e pertanto, i pagamenti per servizi diversi dalle prestazioni sanitarie, anche se resi da enti pubblici, devono essere effettuati, secondo le disposizioni sopra viste e indicate dal comma 679 della Legge di Bilancio 2020.

Il nuovo obbligo comunque non modifica in alcun modo, i presupposti stabiliti dall’articolo 15 del TUIR o dalle altre norme fiscali ai fini della detraibilità dall’IRPEF degli oneri quale, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi.

Detrazioni fiscali: conseguenze del nuovo obbligo di pagamento

L’Agenzia delle Entrate, ritiene che l’onere si considera sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, e non rileva a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti.

Tuttavia, tenuto conto della ratio della disposizione, occorre comunque assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente, ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.

Sotto il profilo degli obblighi della produzione documentale da parte del contribuente presso il CAF o al professionista abilitato, e anche di conservazione, o per una successiva produzione all’Amministrazione Finanziaria, il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” con la prova cartacea della transazione o pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

Sempre secondo l’Agenzia, l’utilizzo del mezzo di pagamento “tracciabile” può essere documentato con annotazione in fattura, ricevuta fiscale, o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

Pagamenti tracciabili su conto cointestato e diritto alla detrazione: la risposta dell’Agenzia entrate 

Tornando al quesito che era stato posto all’Agenzia delle entrate, il contribuente protagonista, si è rivolto alle Entrate per ottenere risposta sulla possibilità di utilizzare la carta di credito, intestata al marito, per pagare spese riferite al coniuge (la moglie), senza perdere per questo il diritto alla detrazione delle spese.

L’Agenzia delle entrate, con la sua risposta all’interpello 431 del 2 ottobre, ha tranquillizzato il contribuente in questione, dando il suo nullaosta, e sostenendo che:

“Si ritiene che il contribuente istante possa utilizzare la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge, per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilità, senza perdere il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario il documento di spesa, circostanza nel caso di specie, ulteriormente supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito”.

Scarica qui la risposta all’interpello dell’Agenzia entrate 

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