Presupposti per la residenza fiscale
Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate, l’accertamento dei presupposti per stabilire l’effettiva residenza fiscale, costituisce una questione di fatto, e per individuare la nozione di residenza fiscale valida ai fini dell’applicazione delle disposizioni delle convenzioni contro le doppie imposizioni, è necessario fare riferimento alla legislazione interna degli Stati.
Oggetto di analisi da parte dell’amministrazione finanziaria, è stata la richiesta di un contribuente di nazionalità italiana, residente all’estero, possessore di due immobili locati in Italia, e che presenta la dichiarazione in Italia, sulla possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali per i figli a carico (secondo lo stesso contribuente possibile) nel modello Redditi.
Residenti o non residenti in Italia: ecco quando
Secondo le disposizioni del TUIR, sono soggetti passivi d’imposta tutte le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza.
Vengono considerati residenti in Italia “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile“.
Tali condizioni sono alternative tra loro, ed è sufficiente che sia verificato, per la maggior parte del periodo d’imposta, uno solo dei requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia.
Viceversa, solo quando i tre presupposti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d’imposta di riferimento, tale persona può essere ritenuta non residente.
Per le persone residenti in Italia, l’imposta si applica sull’insieme dei redditi percepiti, indipendentemente da dove questi siano prodotti, e per i soggetti non residenti, l’imposta si applica solo sui redditi prodotti nel nostro paese.
Se contribuente non è in possesso dei requisiti previsti dal TUIR, non è fiscalmente residente in Italia, e dovrà versare all’erario le imposte relative ai redditi prodotti nel territorio dello Stato (nel caso specifico quelli relativi al possesso dei due immobili).
Detrazioni per figli a carico: cosa sono
Riprendendo le disposizioni per le agevolazioni sui carichi di famiglia, vediamo che tali detrazioni, variano in base al reddito del contribuente. Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nell’anno d’imposta precedente la presentazione della dichiarazione, hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Sono inoltre considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel periodo d’imposta di riferimento, hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili. Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate altre somme che non sono comprese nel reddito complessivo come:
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfettario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
>> Detrazioni figli a carico: cosa sono, limiti reddito, nucleo familiare
Sono considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle;
- i nonni e le nonne.
Ritornando al caso del contribuente residente all’estero, l’articolo 24 del Tuir (D.P.R. 917/1986), in materia di determinazione dell’imposta dovuta dai soggetti fiscalmente non residenti, prevede che l’imposta si applichi sul reddito complessivo, che è costituito dai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato e sui redditi tassati separatamente, salvo quanto disposto dai successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo.
In particolare il comma 3, indica quali sono le detrazioni che possono essere scomputate dall’imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti, e le detrazioni per i carichi di famiglia non vi rientrano, comprese quelle per figli a carico che sono disciplinate dall’articolo 12 del TUIR. In definitiva il contribuente che risiede all’estero, non può beneficiare delle detrazioni per i figli a carico.
Regime dei “non residenti Schumacker”
L’Agenzia delle Entrate nella risposa all’interpello offre comunque una “soluzione possibile”, e nello specifico rileva che con decreto del Ministro dell’economia e finanze del 21 settembre 2015, è stata data attuazione all’articolo 7 della Legge n. 161 del 30 ottobre 2014, sulle “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’unione europea” che ha introdotto dal 2014, il comma 3-bis al sopra citato articolo 24 del TUIR.
La norma conosciuta anche come regime dei “non residenti Schumacker“, prevede una deroga alle disposizioni del comma 1 dell’art. 24.
Nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano, l’imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del TUIR, con la condizione che il reddito prodotto dal soggetto in Italia sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto, e che il medesimo soggetto, non beneficia di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.
Ulteriore condizione per accedere al suddetto regime, e di conseguenza per utilizzare le detrazioni e le deduzioni Irpef previste dalla normativa fiscale, è che il soggetto abbia la residenza in uno Stato con il quale è assicurato un adeguato scambio di informazioni.
In tale ipotesi, e in presenza dei requisiti sopra previsti, il contribuente potrà beneficiare delle deduzioni e delle detrazioni analoghe a quelle spettanti ai contribuenti residenti in Italia, incluse quelle per i carichi di famiglia, secondo i limiti e le condizioni indicati dalla legge.
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