Denuncia all’ispettorato del lavoro (ITL): chi può farla, quando e come

Paolo Ballanti 20/03/23
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Come si fa una denuncia all’Ispettorato del lavoro? Istituito con il Decreto legislativo del 14 settembre 2015 numero 149 l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha tra le sue principali funzioni quella di esercitare e coordinare sul territorio italiano la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione, assicurazione obbligatoria, legislazione sociale, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’INL è articolato in un ufficio centrale, con sede a Roma, dove sono presenti la Direzione centrale vigilanza, affari legali e contenzioso e la Direzione centrale risorse umane, bilancio e affari generali. A questo si aggiungono 4 Ispettorati interregionali del lavoro (IIL) a Milano, Venezia, Roma e Napoli e 74 Ispettorati territoriali del lavoro (ITL) i quali esercitano le funzioni prima assegnate alle Direzioni territoriali del lavoro (DTL).

Proprio alle ITL devono essere indirizzate le richieste di intervento ispettivo da parte di lavoratori e sindacati che li rappresentano.

Analizziamo in dettaglio quando e come inoltrare una segnalazione all’Ispettorato.

Indice

Denuncia all’Ispettorato del lavoro: quando chiedere l’intervento dell’ITL

Le casistiche per le quali si può chiedere l’intervento dell’ITL sono numerose. Di norma ci si rivolge all’Ispettorato per:

  • Regolarizzare un rapporto di lavoro in nero;
  • Regolarizzare un rapporto di lavoro svolto con modalità diverse da quelle indicate nel contratto;
  • Ottenere una serie di spettanze economiche non riconosciute dal datore di lavoro, ad esempio retribuzione, mensilità aggiuntive, Tfr, straordinari, compensi relativi a prestazioni di lavoro registrate con un titolo diverso (ad esempio trasferte, rimborsi, indennità varie);
  • Altre irregolarità riguardanti orari e tempi di lavoro, pause e riposi, videosorveglianza etc.

Al di là dell’elenco citato, il personale ispettivo vigila sull’applicazione delle leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale, nonché sulla corretta applicazione di contratti e accordi collettivi di lavoro.

Denuncia all’Ispettorato del lavoro: richiesta di intervento

Il Codice di Comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, adottato con D.M. 15 gennaio 2014, stabilisce che le richieste di intervento devono essere raccolte dal personale addetto, non soltanto ispettori, ma altresì personale amministrativo, in modo che siano circostanziate ed evidenzino una descrizione dettagliata degli elementi di fatto su cui le stesse si fondano.

Le richieste devono essere corredate da adeguati elementi probatori, anche con l’individuazione di nominativi e recapiti di testimoni, oltre a documenti da allegare alla denuncia. Il lavoratore interessato dev’essere avvertito della possibilità che le questioni sollevate e segnalate possono essere definite mediante l’istituto della conciliazione monocratica e della facoltà di rivolgersi, anche prima della formalizzazione della richiesta di intervento, alle sedi conciliative di cui agli articoli 410 e 411 del Codice di procedura civile.

Nel caso in cui la richiesta di intervento riguardi aspetti di competenza di altre Amministrazioni, il personale che riceve la stessa informa il denunciante della facoltà di rivolgersi direttamente agli organismi interessati.

Denuncia all’Ispettorato del lavoro: come fare

Le richieste di intervento possono essere presentate all’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL):

  • Dal lavoratore interessato e raccolte dal personale ispettivo di turno;
  • Per posta o in via telematica, in cui il denunciante è chiaramente individuato e vi sia coincidenza tra denunciate e soggetto la cui tutela è richiesta (a meno che non si tratti di denunce aventi ad oggetto fenomeni di irregolarità riguardanti soggetti terzi oltre al denunciante stesso o si tratti di denunce di fenomeni di diffusa irregolarità per una pluralità di lavoratori);
  • Tramite delega dell’autorità giudiziaria;
  • Dalle organizzazioni sindacali per conto di uno o più lavoratori.

Le segnalazioni devono essere circostanziate, con dettagliata descrizione degli elementi che ne costituiscono il fondamento, attraverso l’indicazione di eventuali testi e documenti. Collegandosi al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoroispettorato.gov.it – Ispettorato Nazionale Lavoro – Strumenti e Servizi – Modulistica” è disponibile il modello numero 31 “Modulo richiesta intervento ispettivo”.

All’interno del documento è necessario indicare:

  • La sede ITL destinataria;
  • I dati del denunciante;
  • I dati del datore di lavoro;
  • Il tipo di rapporto di lavoro oggetto di segnalazione;
  • La collocazione oraria della prestazione lavorativa;
  • La richiesta di regolarizzazione di un rapporto di lavoro in nero, con il dettaglio di periodo interessato, luogo di lavoro, soggetto che esercitava il potere direttivo / di controllo sul lavoro, modalità e misura della retribuzione, eventuali testimoni;
  • La richiesta di regolarizzazione di un rapporto di lavoro non in nero ma svolto con modalità diverse da quelle indicate nel contratto, in tal caso è necessario riportare periodo interessato, luogo di lavoro, soggetto che esercitava il potere direttivo / di controllo sul lavoro, gli elementi in ragione dei quali il rapporto dev’essere considerato subordinato, modalità e misura della retribuzione, eventuali testimoni;
  • Spettanze economiche per:
    1. Retribuzioni (indicate o non indicate in busta paga) non ricevute (precisando il periodo);
    2. 13ma e 14ma (indicando l’annualità);
    3. Tfr (precisando il periodo di maturazione);
    4. Straordinari / ore non registrati in busta paga e non pagati (necessario indicare il periodo ed eventuali soggetti che possano testimoniare sulla effettiva durata della prestazione di lavoro e gli straordinari) ;
    5. Retribuzioni relative a prestazioni di lavoro registrate con altro titolo (trasferte, rimborsi, indennità varie);
  • Altre irregolarità riguardanti orari e tempi di lavoro, pause e riposi, videosorveglianza etc.

Nel modulo si richiede di allegare:

  • Copia della documentazione utile a sostegno di quanto dichiarato;
  • Fotocopia del documento di identità.

Denuncia all’Ispettorato del lavoro: qual è l’ITL competente

Le richieste di intervento ispettivo devono essere indirizzate all’ITL competente in base alla provincia in cui si trova il luogo di lavoro.
L’elenco delle sedi è consultabile sul portale “ispettorato.gov.it” sezione “Le sedi dell’Ispettorato”.

Denuncia all’Ispettorato del lavoro: ispezione non automatica

La semplice presentazione della richiesta ispettiva (articolo 2, Legge numero 241/1990) non comporta l’obbligo di effettuare necessariamente la verifica.
Fanno eccezione i fatti denunciati di natura penale e che presentino le seguenti caratteristiche:

  • Oggettiva attendibilità dei fatti esposti;
  • Concreta possibilità di provare quanto denunciato.

L’istanza può essere archiviata se non pervengono all’ufficio nuovi elementi entro la fine dell’anno successivo quello di presentazione della richiesta, previo avviso scritto al denunciante.

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Denuncia all’Ispettorato del lavoro: si possono inviare richieste di intervento anonime?

Ai sensi della Direttiva del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 18 settembre 2008anche al fine di evitare una strumentalizzazione del ruolo dell’ispettore, si ritiene di non dover dar seguito a richieste anonime, presentate a mezzo posta, e-mail, fax o telefono”.

Ancora il documento ministeriale precisa che di regola “e fatte salve alcune limitate eccezioni in cui emerga con palese e incontrovertibile evidenza la particolare gravità e attendibilità dei fatti denunciati, anche quando circostanziata o dettagliata” la denuncia anonima “non può e non deve essere presa in considerazione per la programmazione di interventi ispettivi” in quanto contraria ai principi di correttezza e trasparenza dell’azione dell’amministrazione pubblica.

Da sempre infatti, conclude la Direttiva, il carico di richieste di intervento e di denunce pervenute agli Ispettorati territoriali del lavoro “spesso strumentali e infondate, rappresenta del resto un freno alla più efficace vigilanza di iniziativa e un vero e proprio ostacolo alla attuazione di una efficiente programmazione della attività ispettiva in materia di lavoro, specie in talune realtà territoriali segnate da una forte incidenza quantitativa, in termini di densità di insediamenti produttivi”.

Denuncia all’Ispettorato del lavoro: conciliazione monocratica

A fronte di una richiesta di intervento del lavoratore o dell’organizzazione sindacale che lo rappresenta, gli organi ispettivi devono in prima battuta procedere alla conciliazione monocratica preventiva, nel caso in cui vi siano elementi tali da permetterla.

Al contrario, si procede direttamente all’ispezione a fronte di denunce di irregolarità significativamente gravi ed incisive. Tali si intendono quelle che:

  • Presentano diretta ed esclusiva rilevanza penale;
  • Interessano altri lavoratori oltre al denunciante;
  • Riguardano fenomeni di elusione particolarmente diffusi sul territorio di riferimento;
  • Hanno ad oggetto esclusivamente profili di natura contributiva, previdenziale ed assicurativa.

Nell’ambito della conciliazione, le parti sono convocate nel più breve tempo possibile dal funzionario assegnatario. Le stesse possono comparire personalmente (con o senza assistenza sindacale o professionale) ovvero essere rappresentate da persone munite di delega a transigere e conciliare. In caso di accordo tra le parti, il verbale redatto è dichiarato esecutivo con decreto del giudice competente, su istanza della parte interessata.

Le eventuali rinunce e transazioni non sono impugnabili.

In caso di mancato accordo tra le parti se è esso è ascrivibile:

  • Al comportamento del lavoratore, non si procede necessariamente all’accertamento ispettivo, soprattutto in assenza di elementi utili ad un possibile riscontro dei fatti denunciati;
  • Alla condotta del datore di lavoro o ad entrambe le parti, consegue sempre l’accertamento ispettivo.

L’ispezione è prevista inoltre in caso di assenza di una o di entrambe le parti convocate, attestata da apposito verbale. L’obbligo assoluto di procedere all’accesso ispettivo non sussiste e la relativa valutazione rimane affidata al prudente apprezzamento del responsabile quando:

  • I contenuti della richiesta di intervento non sono circostanziati e carenti di elementi di supporto;
  • Dalla presentazione della richiesta è trascorso un lasso di tempo eccessivo;
  • Si tratta di un datore di lavoro domestico o comunque privo di una concreta organizzazione e struttura aziendale.

Paolo Ballanti