Pubblicato venerdì in Gazzetta ufficiale, il decreto del fare, altrimenti noto come “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, prevede, innanzitutto, l’impossibilità dell’esproprio dell’abitazione principale del soggetto o della famiglia sottoposta a indagine.
In aggiunta, sempre in tema di espropriazioni, viene specificato che il limite minimo per procedere passa da 20 a 120mila euro. In ogni caso, non si potrà attivare la sottrazione del bene prima dei sei mesi trascorsi dal momento dell’ipoteca.
Riguardo al possibilità di rateizzare il pagamento, le 72 rate massime in vigore precedentemente vengono alzate a 120, purché venga riscontrata una grave situazione di difficoltà, che in precedenza era solo “temporanea”.
In aggiunta, la decadenza dai benefici interviene nel momento in cui otto rate non sono state pagate – anche non consecutive – mentre prima del decreto del fare erano sufficienti due rate non pagate consecutivamente. Quindi, sul pignoramento dei beni strumentali: se, prima, il limite del quinto riguardava le sole imprese individuali, ora viene esteso alle società laddove il capitale viene misurato in maniera superiore al lavoro.
Sono 200, ora, i giorni limite entro cui il pignoramento diviene inefficace se non viene effettuato l’incanto, mentre il pignoramento del quinto dello stipendio, il terzo può attendere fino a 60 giorni – contro i 15 precedenti – e il procedimento non viene esteso all’ultimo salario accreditato.
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