Decreto Aiuti Bis: elenco delle novità su lavoro e pensioni

Paolo Ballanti 26/09/22
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Il 21 settembre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge di conversione del Decreto Aiuti bis (D.L. 9 agosto 2022 numero 115) recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.
Il testo coordinato, in vigore dal 22 settembre, contiene una serie di novità per lavoratori dipendenti e pensionati, finalizzate soprattutto a contrastare gli effetti negativi dell’inflazione, arrivata a raggiungere livelli preoccupanti nel 2022.
Alcune di queste misure erano già presenti nel Decreto – legge, mentre altre, si pensi alle proroghe dello smart working semplificato, per i genitori lavoratori e per i soggetti fragili, sono state inserite in sede di conversione in Legge 21 settembre 2022 numero 142.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Decreto Aiuti Bis, legge in Gazzetta: superbonus, pensioni, smart working. Le novità

Indice

Decreto aiuti bis: welfare aziendale esentasse

L’articolo 12 del Decreto Aiuti bis prevede, limitatamente al periodo d’imposta 2022, una deroga in merito alla tassazione dei cosiddetti “fringe benefit”.
Si dispone infatti che “non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendentientro il limite di 600 euro, anziché di 258,23 euro.
Non solo, nella franchigia di esenzione dei 600 euro rientrano anche le “somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale”.

Decreto aiuti bis: esonero contributi lavoratori dipendenti

Nel corso dei periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresi la tredicesima o i relativi ratei erogati nei citati periodi di paga, la percentuale di riduzione dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a carico dei lavoratori dipendenti, introdotta dalla Manovra 2022 in misura pari allo 0,80%, è incrementata di 1,2 punti percentuali.
I lavoratori potranno di conseguenza beneficiare, nel corso del secondo semestre 2022, di una riduzione complessiva dei contributi pari al 2%, con conseguente aumento del netto in busta paga.
Come espressamente previsto dall’articolo 20 del Decreto Aiuti bis, l’aumento di 1,2 punti percentuali spetta ai “lavoratori di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”, in possesso dei richiesti requisiti reddituali.
Scarica il testo in pdf del Decreto Aiuti bis convertito in legge

Decreto aiuti bis: bonus 200 euro

Il Decreto Aiuti bis prevede (articolo 22) alcuni correttivi all’istituto del bonus 200 euro, rappresentati in particolare dall’estensione della misura ad altre categorie beneficiarie.
Lavoratori dipendenti
Nello specifico (articolo 22, comma 1), si fa riferimento ai lavoratori con contratto in essere nel mese di luglio 2022 e che, fino alla data di entrata in vigore del Decreto-legge numero 50/2022 (18 maggio 2022), non hanno beneficiato della riduzione dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori, pari allo 0,80%, poiché “interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps”.
Nei confronti dei soggetti in parola, l’indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa “dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell’indennità di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all’articolo 32 del predetto decreto – legge n. 50 del 2022” e di “essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS fino alla data indicata al primo periodo”.
Le altre modifiche
Con riguardo ai pensionati (articolo 22, comma 2, lettera a) si dispone che il bonus 200 euro spetti ai soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma di previdenza obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con “decorrenza entro il 1° luglio 2022”. Previsione, quest’ultima, modificata rispetto alla precedente formulazione, che faceva riferimento al 30 giugno 2022.
Viene inoltre estesa (articolo 22, comma 2, lettera b) l’indennità una tantum di 200 euro già riconosciuta ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche “ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca”.
Da ultimo, il bonus 200 euro è riconosciuto in favore dei collaboratori sportivi (articolo 22, comma 2, lettera c), beneficiari di una delle indennità una tantum previste nel corso dell’emergenza Covid-19.
Lavoratori autonomi
L’articolo 23 del Decreto rifinanzia in misura pari a 100 milioni di euro, le risorse a disposizione del Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi.
Il plafond complessivo, per l’anno 2022, è quindi complessivamente pari a 600 milioni di euro.
Il Fondo (ai sensi dell’articolo 33 del Decreto “Aiuti”) è destinato a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un’indennità una tantum per l’anno corrente, a beneficio di lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’Inps, nonché di professionisti iscritti alle rispettive Casse di previdenza.

Decreto Aiuti bis: smart working

Smart working senza accordo individuale
A beneficio dei lavoratori del settore privato, l’articolo 25-bis estende sino al 31 dicembre 2022 (rispetto alla precedenza scadenza del 31 agosto scorso), la possibilità di ricorrere al lavoro agile anche in assenza di un accordo individuale tra azienda e dipendente.
Lavoratori fragili
L’articolo 23-bis dispone, al comma 1, l’estensione sino al 31 dicembre 2022 dell’accesso al lavoro agile per i soggetti cosiddetti “fragili”.
La misura, scaduta lo scorso 30 giugno, permette ai lavoratori interessati di rendere la prestazione, di norma, secondo le modalità del lavoro a distanza, eventualmente:
Attribuendo al dipendente una diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti;
Svolgendo specifiche sessioni di formazione, anche da remoto.
Genitori lavoratori
Il successivo comma 2, articolo 23-bis­, dispone, sempre in tema di lavoro agile, la proroga al 31 dicembre 2022 dello smart working per i genitori lavoratori con figli minori di 14 anni.
Anche in questo caso la proroga interviene su una misura già scaduta, nello specifico il 31 luglio scorso.
Grazie al Decreto Aiuti bis, i genitori lavoratori del settore privato potranno, sino alla fine dell’anno, vantare il diritto di svolgere l’attività a distanza a patto che:
Nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
Non vi sia un altro genitore non lavoratore.
Smart working 2022: niente accordo, proroga fragili. Tutte le novità

Decreto aiuti bis: aumento pensioni

Il Decreto Aiuti bis con lo scopo di sostenere economicamente i pensionati di fronte agli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022, prevede all’articolo 21:
Di anticipare al 1° novembre 2022 il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni (di cui all’articolo 24, comma 5, della Legge numero 41/1986;
Nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022, con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022 (compresa la tredicesima), di riconoscere in via transitoria un incremento pari a due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all’articolo 1, comma 478, della Legge numero 160/2019.
Sempre con riferimento al secondo punto, prosegue l’articolo 21, l’aumento del 2%:
Non rileva, per l’anno corrente, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito;
Spetta qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo di 2.692,00 euro.

Decreto aiuti bis: limite di impignorabilità delle pensioni

L’articolo 21-bis interviene in materia di pignoramenti sulle pensioni, modificando il comma settimo dell’articolo 545 del Codice di procedura civile.
Si prevede in particolare che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono di luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate “per un ammontare complessivo corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro”. In precedenza il limite era pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà.
L’ultimo periodo del nuovo comma settimo, dispone che la parte eccedente al limite sopra citato “è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma” del medesimo articolo 545 “nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
Pignoramento pensioni: nuovo limite dei 1.000 euro. Come funziona

Paolo Ballanti

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