Decontribuzione Sud 2020: cos’è, importi, requisiti, limiti e indicazioni Uniemens

Decontribuzione Sud 2020: finalmente sono giunte le indicazioni operative dall’INPS. Via libera, a partire dal flusso Uniemens di competenza ottobre 2020, alla cd. “decontribuzione Sud”. In particolare, i datori di lavoro dovranno indicare nell’elemento <Contributo> la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese. L’esonero è pari al 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Da notare che l’incentivo contributivo non prevede alcun limite individuale di importo all’esonero. Pertanto, lo sgravio trova applicazione sul 30% della contribuzione datoriale senza individuazione di un tetto massimo mensile.

Ma chi sono i datori di lavoro che possono accedere alla “decontribuzione Sud”? Quali sono le condizioni e i requisiti da rispettare? E ancora, l’esonero è compatibile con la normativa in materia di aiuti di Stato? Andiamo in ordine e vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla “decontribuzione Sud”.

Decontribuzione Sud: le nuove regole

Lo sgravio contributivo deriva essenzialmente dal Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020). L’agevolazione è stata introdotta per far fronte agli effetti negativi determinati dall’epidemia da COVID-19 soprattutto in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico. L’obiettivo, quindi, è quello di garantire la tutela dei livelli occupazionali.

A tal fine, il Governo ha pensato di introdurre per le aziende operanti in tali aree un esonero dal versamento dei contributi per un importo pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi. Restano esclusi i premi ed i contributi spettanti all’INAIL.

Decontribuzione Sud: durata e requisiti

L’agevolazione è riconosciuta, dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020, in riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico.

A tal fine è necessario che la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite:

  • inferiore al 75% della media EU27;
  • compreso tra il 75% e il 90%;

e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

Tuttavia, si ricorda, che l’operatività dell’esonero è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Decontribuzione Sud: a chi è rivolta

L’agevolazione è concessa ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori. Restano esclusi:

  • il settore agricolo;
  • i datori di lavoro che stipulino contratti di lavoro domestico.

Inoltre, la decontribuzione spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle seguenti regioni:

  • Abruzzo;
  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Campania;
  • Molise;
  • Puglia;
  • Sardegna;
  • Sicilia

Per sede di lavoro, si ricorda, si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori.

Decontribuzione Sud: sede legale diversa dalle regioni ammesse

Requisito essenziale affinché la decontribuzione possa essere genuinamente fruita è lo svolgimento della prestazione lavorativa in una delle regioni summenzionate. Laddove il datore di lavoro abbia:

  • sede legale in una regione diversa;
  • in corso rapporti di lavoro per prestazioni lavorative da svolgersi in una unità operativa ubicata nelle suddette regioni;

è necessario che l’INPS competente, dietro richiesta da parte del datore di lavoro, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”.

Tale codice, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.

Decontribuzione Sud: importi agevolazione

Come anticipato in premessa, l’importo dell’agevolazione è del 30% della contribuzione datoriale. E il fattore che rende tale sgravio differente dagli altri è che non ci sono limiti e tetti massimi mensili da rispettare.

Decontribuzione Sud: contributi esclusi dall’incentivo

Attenzione però. Non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art. 33, co. 4, del medesimo decreto legislativo;
  • il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016;
  • il contributo previsto dall’art. 25, co. 4, della L. n. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della L. n. 388/2000.

Decontribuzione Sud: a quali condizioni 

La “decontribuzione Sud” spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico. Naturalmente bisogna rispettare il requisito geografico della prestazione lavorativa.

In quest’ottica, l’agevolazione in commento non ha natura di incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015.

Diversamente, l’agevolazione è subordinata al possesso del Durc, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Decontribuzione Sud: compatibilità e cumulabilità

La decontribuzione, infine, risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

La suddetta cumulabilità, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione:

  • sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo (ad esempio, incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi o esonero strutturale per assunzione a tempo indeterminato di giovani);
  • sia con riferimento agli incentivi di tipo economico (ad esempio, incentivo all’assunzione di disabili o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI).

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Daniele Bonaddio

Laureato nel 2011 presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro in Economia Aziendale, svolge ormai da diversi anni la professione di redattore presso numerose testate giornalistiche online, occupandosi di temi riguardanti il diritto del lavoro e della previdenza sociale. Ha f…Continua a leggere

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