Decontribuzione Sud: dall’Ue ok alla proroga fino al 31 dicembre 2023

Ok della Commissione Ue alla proroga fino a fine 2023 degli sgravi per il lavoro al Sud

Paolo Ballanti 30/12/22
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Il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da Covid-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socioeconomico, nonché l’esigenza di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ha spinto il legislatore a prorogare sino al 31 dicembre 2029 l’esonero contributivo cosiddetto “decontribuzione Sud”, previsto dal Decreto – legge 14 agosto 2020 numero 104, convertito con modificazioni in Legge 13 ottobre 2020 numero 126.
La proroga, disposta dalla Manovra 2021 approvata con Legge 30 dicembre 2020 numero 178, è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea nell’ambito delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia.
Dopo l’ultimo ok di Bruxelles sino al 31 dicembre 2022, lo scorso 6 dicembre la Commissione ha esteso la fruizione di decontribuzione Sud al 31 dicembre 2023.

In forza dell’autorizzazione europea, pertanto, i benefici potranno trovare applicazione per le aziende fino al mese di competenza dicembre 2023. Così ha chiarito l’Inps con il Messaggio del 21 dicembre 2022 numero 4593.
Analizziamo la novità in dettaglio.

Indice

Decontribuzione Sud: normativa sugli aiuti di Stato

Decontribuzione Sud essendo rivolta ad una specifica platea di destinatari (datori di lavoro che operano in aree svantaggiate) si configura come misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Autorizzazione fino al 30 giugno 2022
Le aziende hanno potuto applicare la decontribuzione fino al 30 giugno 2022, ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni, recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, il cosiddetto “Temporary Framework”.

Autorizzazione fino al 31 dicembre 2022
Al fine di garantire la piena operatività della decontribuzione per i periodi luglio 2022 – dicembre 2022, l’8 giugno scorso le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura in parola subordinando la stessa al rispetto delle condizioni della comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022 “Quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e successive modificazioni (cosiddetto “Temporary Crisis Framework”).
La Commissione Ue, grazie alla decisione C(2022) 4499 final del 24 giugno 2022, ha autorizzato l’operatività della decontribuzione fino al 31 dicembre 2022.

La proroga al 31 dicembre 2023
L’esigenza di “garantire la piena operatività della misura anche oltre il 31 dicembre 2022 ha portato le Autorità italiane a notificare alla Commissione europea, in data 22 novembre 2022, le modifiche al regime di aiuto esistente” (Messaggio Inps numero 4593).
, i benefici potranno quindi trovare applicazione fino al mese di competenza dicembre 2023.

La Commissione europea, grazie alla decisione C(2022) 9191 final del 6 dicembre 2022 ha prorogato l’applicabilità della decontribuzione fino al 31 dicembre 2023, ritenendo che “le misure di sostegno nazionali possono aiutare effettivamente le imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell’economia causate dall’aggressione russa all’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia, preservando i livelli di occupazione” (Inps).

Grazie alla suddetta autorizzazione, i benefici potranno quindi trovare applicazione fino al mese di competenza dicembre 2023.

Decontribuzione Sud: aumentano i massimali

Come previsto dalla citata decisione C(2022) 9191 final del 6 dicembre 2022 della Commissione Ue, il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel “Temporary Crisis Framework” è stato innalzato a:

  • 300 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell’acquacoltura;
  • 2 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

Nel caso in cui un’azienda operi in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non potrà, comunque, mai essere superato l’importo massimo complessivo di 2 milioni di euro per datore di lavoro.

I nuovi massimali, ricorda il Messaggio Inps del 21 dicembre, trovano applicazione “anche per gli aiuti concessi nell’ambito della precedente versione del c.d. Temporary Crisis Framework”.

Decontribuzione Sud: cos’è previsto per il periodo 2024 – 2029?

Per quanto concerne la proroga dell’esonero contributivo per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2029 le relative istruzioni saranno fornite “all’esito del procedimento di autorizzazione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato” (Messaggio Inps).

Decontribuzione Sud: quali datori di lavoro possono accedere al beneficio

La decontribuzione Sud spetta ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore agricolo e di quanti stipulino contratti di lavoro domestico.

Inoltre, come previsto dall’articolo 1, comma 162 della Legge di bilancio 2021, l’agevolazione non opera con riferimento a:

  • Enti pubblici economici;
  • Istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
  • Enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
  • Ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP) e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • Aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267;
  • Consorzi di bonifica;
  • Consorzi industriali;
  • Enti morali;
  • Enti ecclesiastici.

Sede di lavoro
L’agevolazione in parola spetta a condizione che la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75 ed il 90%, con un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

Le regioni interessate (Pil inferiore al 75% della media EU27) sono:

  • Basilicata;
  • Calabria;
  • Campania;
  • Puglia;
  • Sicilia;

cui si aggiungono (Pil tra il 75 ed il 90% della media EU27):

  • Abruzzo;
  • Molise;
  • Sardegna.

Come precisato dall’Inps (Circolare del 22 febbraio 2021 numero 33) per sede di lavoro “si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori”.

Decontribuzione Sud: importo

Lo sgravio decontribuzione Sud comporta una riduzione dei contributi previdenziali a carico azienda (con esclusione di premi e contributi dovuti all’Inail) pari:

  • Al 30% dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2025;
  • Al 20% per gli anni 2026 e 2027;
  • Al 10% per gli anni 2028 e 2029;

senza alcun limite individuale di importo. A seguito dell’applicazione della misura, resta comunque ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Oltre ai citati premi e contributi Inail, non sono oggetto di sgravio:

  • Il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del Codice civile”;
  • Il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs. n. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs. n. 148/2015;
  • Il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
  • Il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della Legge 21 dicembre 1978 numero 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, istituiti dall’articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000 numero 388.

Decontribuzione Sud: condizioni di spettanza

Decontribuzione Sud spetta in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, instaurati ed instaurandi, diversi dal lavoro agricolo e domestico, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro.
L’agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione e, di conseguenza, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del Decreto legislativo 14 settembre 2015 numero 150.

Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è invece subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, Legge numero 296/2006, al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ferme restando le seguenti ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione:

  • Assenza di violazioni di norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Decontribuzione Sud: coordinamento con altri incentivi

Come precisato dall’Inps (Circolare del 22 febbraio 2021) in ragione dell’entità della misura di sgravio “lo stesso risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione”.

Ai fini della valutazione circa la concreta cumulabilità della decontribuzione Sud con altri regimi agevolati, ivi compresi i benefici contributivi che si sostanziano in incentivi all’assunzione, è necessario verificare le diverse discipline che regolano le singole agevolazioni previste dall’ordinamento italiano. Ove sia presente un “residuo di contribuzione esonerabile a seguito dell’applicazione della diversa misura, sarà possibile procedere al cumulo con la Decontribuzione Sud, fermo restando il limite della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro”.

Di conseguenza, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa “troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo”.

Paolo Ballanti

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