La proroga, disposta dalla Manovra 2021 approvata con Legge 30 dicembre 2020 numero 178, è comunque subordinata all’autorizzazione della Commissione europea nell’ambito delle misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia.
Dopo l’ultimo ok di Bruxelles sino al 31 dicembre 2022, lo scorso 6 dicembre la Commissione ha esteso la fruizione di decontribuzione Sud al 31 dicembre 2023.
Analizziamo la novità in dettaglio.
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Le aziende hanno potuto applicare la decontribuzione fino al 30 giugno 2022, ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni, recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, il cosiddetto “Temporary Framework”.
Al fine di garantire la piena operatività della decontribuzione per i periodi luglio 2022 – dicembre 2022, l’8 giugno scorso le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura in parola subordinando la stessa al rispetto delle condizioni della comunicazione C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022 “Quadro temporaneo di crisi per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e successive modificazioni (cosiddetto “Temporary Crisis Framework”).
La Commissione Ue, grazie alla decisione C(2022) 4499 final del 24 giugno 2022, ha autorizzato l’operatività della decontribuzione fino al 31 dicembre 2022.
L’esigenza di “garantire la piena operatività della misura anche oltre il 31 dicembre 2022 ha portato le Autorità italiane a notificare alla Commissione europea, in data 22 novembre 2022, le modifiche al regime di aiuto esistente” (Messaggio Inps numero 4593).
, i benefici potranno quindi trovare applicazione fino al mese di competenza dicembre 2023.
Grazie alla suddetta autorizzazione, i benefici potranno quindi trovare applicazione fino al mese di competenza dicembre 2023.
I nuovi massimali, ricorda il Messaggio Inps del 21 dicembre, trovano applicazione “anche per gli aiuti concessi nell’ambito della precedente versione del c.d. Temporary Crisis Framework”.
Inoltre, come previsto dall’articolo 1, comma 162 della Legge di bilancio 2021, l’agevolazione non opera con riferimento a:
L’agevolazione in parola spetta a condizione che la sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75 ed il 90%, con un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
Oltre ai citati premi e contributi Inail, non sono oggetto di sgravio:
L’agevolazione non ha natura di incentivo all’assunzione e, di conseguenza, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del Decreto legislativo 14 settembre 2015 numero 150.