Grazie ad una riduzione dei contributi e dei premi a carico del datore di lavoro, il Testo Unico vuole da un lato incentivare le aziende a sostituire i lavoratori assenti in maternità e, dall’altro, garantire a questi ultimi un giusto bilanciamento tra vita e lavoro.
In aggiunta alla possibilità di ricorrere al contratto di somministrazione, la normativa e la giurisprudenza ammettono una certa flessibilità sia per quanto riguarda il periodo di affiancamento che la corrispondenza tra la qualifica del sostituto e del sostituito.
Analizziamo la disciplina in dettaglio.
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Decontribuzione per sostituzione di maternità: come assumere il sostituto
Il sostituto dev’essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (anche se part-time).
A fronte dell’assunzione di uno o più lavoratori part-time, l’esonero spetta a patto che la sommatoria dell’orario di lavoro svolto dai sostituti sia “pari o comunque non superiore a quello del lavoratore sostituito” (Messaggio INPS del 14 febbraio 2001 numero 28).
L’accesso allo sgravio è riconosciuto anche se la sostituzione avviene con contratto di somministrazione a tempo determinato, stipulato con un’agenzia interinale (Circolare INPS del 10 luglio 2001 numero 136).
Decontribuzione per sostituzione di maternità: periodo di affiancamento
L’assunzione di lavoratori a termine o con contratto di somministrazione può avvenire anche con un anticipo “fino ad un mese” (articolo 4 comma 2) rispetto all’inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
La disposizione assume particolare importanza per quelle mansioni in cui è necessario un “passaggio di consegne” tra sostituito / a e sostituto / a.
Decontribuzione per sostituzione di maternità: qualifica
La giurisprudenza di Cassazione (sentenze del 16 febbraio 2010 numero 3598 e del 27 settembre 2018 numero 23352) ha chiarito che la decontribuzione spetta a prescindere da una corrispondenza tra la qualifica del sostituto e quella del sostituito.
Non a caso è possibile, per il datore di lavoro, disporre del personale “mediante i più opportuni spostamenti interni, con conseguente realizzazione di un insieme di sostituzioni successive per scorrimento a catena, sempre che vi sia una correlazione tra assenza ed assunzione a termine, nel senso che la seconda deve essere realmente determinata dalla necessità nell’azienda per effetto della prima” (sentenza numero 23352/2018).
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Decontribuzione per sostituzione di maternità: quali datori di lavoro
Esistono due differenti categorie di datori di lavoro potenzialmente destinatari dello sgravio:
- La generalità dei datori di lavoro;
- I datori di lavoro con meno di venti dipendenti.
Generalità dei datori di lavoro
Nelle realtà in cui operano lavoratrici autonome, in qualità di:
- Artigiane;
- Esercenti attività commerciali;
- Coltivatrici dirette, colone e mezzadre;
in astensione dal lavoro per maternità, lo sgravio spetta con riferimento al lavoratore assunto a tempo determinato per un periodo massimo di dodici mesi, comunque non oltre il primo anno di vita del bambino della sostituita o “nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento” (articolo 4 comma 5).
Aziende con meno di venti dipendenti
Hanno diritto allo sgravio i datori di lavoro con meno di venti dipendenti (articolo 4 comma 3), i quali sostituiscono lavoratori assenti in:
- Congedo di maternità (anche se anticipata);
- Congedo di paternità;
- Congedo parentale;
- Congedo per malattia del figlio.
La decontribuzione si calcola sulla retribuzione del lavoratore assunto a tempo determinato, in sostituzione, fino al compimento di un anno di età del bambino o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Il calcolo del requisito occupazionale avviene al momento dell’assunzione. Nel conteggio devono essere ricompresi:
- I lavoratori con qualsiasi qualifica, compresi lavoratori a domicilio e dirigenti ma con l’esclusione degli apprendisti;
- I lavoratori assenti ancorché non retribuiti, a meno che non sia stato assunto in sostituzione un altro lavoratore, in tal caso “sarà computato il sostituto” (Circolare INPS numero 136/2001);
- I lavoratori part-time, ma in proporzione all’orario effettivamente svolto.
Nella Risposta ad Interpello del 1° settembre 2008 numero 36, il Ministero del lavoro ha chiarito che lo sgravio non spetta nell’ipotesi in cui si modifichi il titolo dell’assenza da congedo a ferie.
Decontribuzione per sostituzione di maternità: importo e calcolo
Lo sgravio opera attraverso:
- Una riduzione del 50% dei contributi INPS e dei premi assicurativi INAIL carico azienda, calcolati sulla retribuzione del lavoratore assunto a termine, sino al compimento di un anno di età del bambino del sostituito (datori di lavoro con meno di venti dipendenti);
- Una riduzione del 50% dei contributi INPS e dei premi assicurativi INAIL carico azienda, calcolati sulla retribuzione del lavoratore assunto a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi e, in ogni caso, non oltre il primo anno di vita del bambino della lavoratrice sostituita (generalità dei datori di lavoro).
Decontribuzione per sostituzione di maternità: come ottenerla
Autocertificazione INPS
Il datore di lavoro che intende applicare la decontribuzione è tenuto ad autocertificare all’INPS:
- Il possesso del requisito occupazionale;
- L’assunzione di lavoratori a termine in sostituzione di dipendenti assenti;
utilizzando i servizi disponibili sul portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.
L’Istituto procederà a sua volta ad assegnare al datore di lavoro il “codice autorizzazione” identificativo dello sgravio (“9R”).
Comunicazione UNILAV
In sede di comunicazione obbligatoria (e preventiva) ai Centri per l’impiego dell’assunzione del sostituto (con modello UNIFICATO LAV detto anche UNILAV) sarà necessario riportare il codice identificativo della decontribuzione.
Infine, il datore di lavoro beneficiario della decontribuzione potrà:
- Versare mensilmente con modello F24 i contributi INPS a suo carico in misura ridotta al 50%, calcolati sulla retribuzione del sostituto;
- Versare (sempre con modello F24, in un’unica soluzione o in forma rateale) i premi INAIL in misura ridotta al 50% (calcolati sulla retribuzione del sostituto) in sede di autoliquidazione annuale.
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