CUD 2014 entro questa settimana: le novità e tutti i modi per averlo

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Entro il 28  febbraio i datori di lavoro e gli enti pensionistici dovranno provvedere a consegnare ai lavoratori e ai pensionati il modello CUD 2014, ovvero la Certificazione Unica dei redditi da lavoro dipendente attestante i redditi corrisposti, le relative ritenute operate e le detrazione effettuate. Il modello dovrà essere consegnato in duplice copia, in formato cartaceo o elettronico.

Il formato cartaceo del CUD è obbligatorio nell’ipotesi di decesso del dipendente, fattispecie dove assume la funzione di certificazione agli eredi del de cuius, ovvero nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro. In quest’ultimo caso l’ex dipendente potrà richiedere il CUD entro 12 giorni dalla conclusione del rapporto ed il CUD certificherà la situazione dello stesso alla data di cessazione, ovvero su una frazione del periodo intero. La possibilità per il sostituto d’imposta di trasmettere il CUD in formato elettronico è subordinata al previo accertamento che il dipendente si trovi nelle condizioni di riceverla, altrimenti dovrà essere utilizzata la forma cartacea.

Con riferimento all’obbligo di consegna per gli enti pensionistici, già dal 2013 il CUD non è più spedito a casa ma è reso disponibile online ed il cittadino potrà consultarlo accedendo al portale web. Il contribuente pensionato avrà però comunque la facoltà di richiedere che gli venga inviata la copia cartacea. Ulteriormente sarà possibile richiedere il CUD anche presso le Poste Italiane, ma esclusivamente negli sportelli della rete “Sportello Amico”.

Il CUD 2014 quindi è la certificazione che riporta l’ammontare dei redditi da lavoro dipendente e assimilati (anche pensioni) percepiti nell’anno d’imposta 2013, nonché le ritenute d’acconto operate dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), le eventuali detrazioni effettuate e i dati previdenziali ed assistenziali. Al modello CUD è poi allegata la scheda necessaria per poter scegliere a chi destinare il 5 e l’8 per mille.

Particolarità del modello CUD è che esso, se il dipendente non ha posseduto nell’anno di verifica altri redditi e non ha spese da scaricare, esonera dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Il lavoratore/pensionato esonerato potrà ovviamente scegliere di presentare ugualmente la dichiarazione dei redditi, ad esempio nel caso in cui abbia spese da portare in deduzione dal reddito ovvero vuole beneficiare di detrazioni fiscali.

Si segnala che anche nel CUD 2014 è confermato il regime di tassazione agevolata per quella parte di retribuzione eventualmente corrisposta per ‘incremento della produttività’ e istituita tramite accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale. Il regime agevolato si realizza mediante imposizione sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 10%, nel limite di 2.500 euro lordi.

Rispetto al CUD 2013 va invece segnalato che è stato eliminato dalla certificazione in oggetto il punto relativo al “contributo di perequazione” previsto sulle pensioni di importo superiore ai 90.000 euro (cd. pensioni d’oro), a seguito del giudizio di illegittimità della Corte Costituzionale (Sentenza 116/2013). Il punto 137 è ora destinato al “contributo di solidarietà” del 3%  che si applica sulla parte di reddito che eccede i 300.000 euro lordi annui.

Fra le novità più interessanti per il CUD 2014 si evidenzia che:

–          nel campo 132 deve essere valorizzato l’ammontare dei contributi versati a favore di casse sanitarie che per il 2013 non hanno ottenuto l’attestazione d’iscrizione all’anagrafe dei Fondi sanitari di cui al decreto del Ministero della Salute 27/10/2009. Tale importo dovrà però confluire anche nel campo 1 del modello, non avendo le caratteristiche per l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente previsto dall’art. 51, c. 2, lett. A) del TUIR nel limite di 3.615,20 euro. Per tale ragione, esso è assimilato ad un qualunque fringe benefit e pertanto concorrerà alla formazione del reddito, salvo che il suo importo complessivo sia inferiore a 258,23 euro nell’anno. Nell’ipotesi in cui siano stati effettuati versamenti sia a casse iscritte all’anagrafe dei fondi sanitari (per i quali quindi è consentita l’esclusione dal reddito nei limiti di cui sopra), sia a casse non iscritte, nel campo 132 dovranno essere valorizzati tutti i versamenti, annotando separatamente con il codice AU le quote delle due diverse casistiche.

–          sono state ampliate le voci relative alla previdenza complementare (punti da 120 a 127), ed in particolare è chiarito nelle istruzioni che in caso di contributi per previdenza complementare certificati in più CUD ma non conguagliati, è necessario verificare che non sia superato il limite di deduzione massimo annuo corrispondente ad euro 5.164,57. In sostanza quindi il sostituto d’imposta interessato da versamenti ai fini di previdenza complementare dovrà verificare la presenza di altri CUD non conguagliati che potrebbero andare a modificare i presupposti dell’imposizione fiscale.

 

Emanuele Petrilli

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