Corte UE, il giudice nazionale non tocchi le clausole abusive

Redazione 15/06/12
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La Corte di giustizia dell’Unione Europea, nella causa C-618/10 con una sentenza dello scorso 14 giugno, ha enunciato un principio di rilevante importanza in materia di clausola abusiva inserita in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore.

La Corte ha affermato infatti che il giudice nazionale non può riformulare il contenuto di questa clausola abusiva inserita nel contratto, ma qualora ne accerti l’esistenza, egli è semplicemente tenuto a disapplicarla.

In Spagna, le autorità giurisdizionali possono essere investite di domande dirette ad ottenere l’ingiunzione di pagamento di un debito pecuniario, scaduto, esigibile e non superiore ad EUR 30 000, purché l’ammontare di tale debito venga debitamente provato.

Se una domanda è introdotta in conformità a tali requisiti, il debitore deve pagare il suo debito o può opporsi al pagamento entro un termine di 20 giorni ed attendere che la causa sia giudicata all’interno di un processo civile ordinario.

Ciononostante, la legislazione spagnola non autorizza i giudici investiti di una domanda d’ingiunzione di pagamento a dichiarare d’ufficio, la nullità delle clausole abusive inserite in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore. Pertanto, l’accertamento del carattere abusivo delle clausole di un simile contratto è ammesso soltanto nel caso di opposizione al pagamento proposta dal consumatore.

Inoltre, quando un giudice spagnolo è autorizzato a dichiarare la nullità di una clausola abusiva inserita in un contratto stipulato con un consumatore, la normativa nazionale gli consente di integrare il contratto rivedendo il contenuto della clausola, in modo tale da eliminare l’aspetto abusivo.

Nel caso di specie, nel maggio 2007, il sig. Calderón Camino ha stipulato un contratto di mutuo per un ammontare di EUR 30 000 con la banca spagnola Banesto per l’acquisto di un autoveicolo.

Sebbene la scadenza del contratto fosse stata fissata al 5 giugno 2014, la banca riteneva che quest’ultimo avesse avuto termine precedentemente, dal momento che, al mese di settembre 2008, i pagamenti corrispondenti a sette mensilità non erano ancora stati effettuati. Pertanto, l’8 gennaio 2009 la banca introduceva dinanzi al giudice di prima istanza di Sabadell (Spagna) una domanda d’ingiunzione di pagamento della somma di EUR 29 381,95, pari alle mensilità rimaste insolute, maggiorate degli interessi convenzionali e delle spese.

Tale giudice emetteva un’ordinanza con la quale dichiarava d’ufficio la nullità della clausola sugli interessi moratori, in quanto abusiva.

L’Audiencia Provincial de Barcelona (Spagna), adita nell’ambito dell’appello proposto avverso tale ordinanza, ha chiesto alla Corte di giustizia, se la direttiva sulle clausole abusive contrasta con la normativa di uno Stato membro, quale quella del procedimento principale, che appunto non consente al giudice investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento di esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola inserita in un contratto stipulato con un consumatore.

Il giudice spagnolo, inoltre, intenderebbe accertare se la normativa spagnola che consente ai giudici non solo di disapplicare, ma altresì di rivedere il contenuto delle clausole abusive sia compatibile con la direttiva.

In questa sentenza, in primo luogo, la Corte dichiara che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale di un contratto stipulato tra professionista e consumatore, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari. Dunque, la Corte rileva che la normativa spagnola non consente al giudice investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento di esaminare d’ufficio, anche se dovesse disporre già di tutti gli elementi di diritto e di fatto necessari a tale scopo, la natura abusiva delle clausole inserite in un simile contratto.

In tal caso, la Corte ritiene che tale meccanismo procedurale possa compromettere l’effettività della tutela che la direttiva sulle clausole abusive ha inteso garantire ai consumatori.

Infatti, sussiste il rischio che i consumatori interessati non propongano l’opposizione richiesta per dichiarare la nullità di una clausola abusiva.

Alcuni fattori, infatti, potrebbero scoraggiare i consumatori dal proporre opposizione, pertanto, sarebbe sufficiente che i professionisti avviassero un procedimento d’ingiunzione di pagamento invece di un procedimento civile ordinario per privare i consumatori della tutela perseguita dalla direttiva.

Sulla questione, i giudici europei concludono che la normativa processuale spagnola non è conforme alla direttiva, in quanto rende impossibile o quasi, nei procedimenti instaurati dai professionisti avverso i consumatori, l’applicazione della tutela che la direttiva intende attribuire a questi ultimi.

Inoltre, la Corte rammenta che, secondo la direttiva, una clausola abusiva inserita in un simile contratto non vincola il consumatore e che il contratto contenente una tale clausola rimane vincolante per le parti secondo i medesimi termini, qualora esso possa sussistere senza la clausola abusiva. Di conseguenza, la Corte dichiara che la direttiva sia contraria alla normativa spagnola, laddove quest’ultima consente al giudice nazionale, qualora accerti la nullità di una clausola abusiva, di rivedere il contenuto di tale clausola.

Ne deriva che il riconoscimento di questa facoltà al giudice interno conferirebbe ai consumatori una tutela meno efficace di quella risultante dalla non applicazione di tali clausole. Infatti, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive, i professionisti rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli del fatto che quand’anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe essere integrato dal giudice, in modo tale da garantire ugualmente i loro interessi

Di conseguenza, qualora accertino l’esistenza di una clausola abusiva, i giudici nazionali sono tenuti solamente ad escluderne l’applicazione affinché non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore, senza essere autorizzati a rivedere il contenuto della medesima.

Infatti, il contratto di cui fa parte la clausola deve sussistere, in linea di principio, senza altra modifica che non sia quella risultante dalla eliminazione delle clausole abusive, purché, conformemente alle norme di diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile.

 

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