Assicurazioni, al via la parità di trattamento tra uomini e donne

Redazione 07/03/11
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Le compagnie assicurative prevedono premi inferiori per le donne, in ragione della loro minore propensione agli incidenti stradali e della loro maggiore prospettiva di vita.

La Corte di Giustizia ritiene però che si tratti di prassi discriminatoria e da un termine per la definitiva eliminazione di tale differenziazione dai contratti assicurativi.

“All customers should be treated equally. This is not only a matter of respect for fundamental righs. It is also a matter of good business practice”.

Viviane Reding, Commissario europeo incaricato per Giustizia, diritti fondamentali e cittadinanza, ha così commentato la decisione della Corte di Giustizia, Grande Sezione, dell’1 marzo scorso.

Si legge nella sentenza (la vicenda trae origine da un ricorso di un’associazione di consumatori belga) che:

“La promozione della parità fra uomini e donne è uno dei compiti essenziali della Comunità europea ai sensi dell’articolo 2 del Trattato che la istituisce. L’articolo 3, paragrafo 2, del Trattato esige parimenti che la Comunità miri ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra gli uomini e le donne in ogni campo d’azione”.

Il principio della parità di trattamento tra uomini e donne significa che:
a) è proibita ogni discriminazione diretta fondata sul sesso, compreso un trattamento meno favorevole della donna in ragione della gravidanza e della maternità;
b) è proibita ogni discriminazione indiretta fondata sul sesso (art. 4, n. 1, della direttiva 2004/113)”.

La direttiva 2004/113 si fonda sulla premessa secondo cui, ai fini dell’applicazione del principio della parità di trattamento tra donne e uomini sancito dagli artt. 21 e 23 della Carta, la situazione delle donne e quella degli uomini in rapporto ai premi e alle prestazioni assicurative da essi stipulati sono paragonabili.

Per garantire la parità di trattamento tra donne e uomini, dal 31 dicembre 2012 nei contratti assicurativi sarà possibile tenere conto del sesso quale fattore attuariale, ma senza che ciò comporti automatiche differenze nel calcolo dei premi e nelle prestazioni individuali.

Qui il testo integrale della decisione della Corte di Giustizia (V. Skouris presidente, E. Juhász relatore).

Redazione

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