CGUE, l’autore di software non può opporsi alla rivendita di proprie licenze “usate”

Redazione 07/07/12
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E’ quanto si evince dalla Sentenza C-128/11 (UsedSoft GmbH/ Oracle International Corp.) della Corte di Giustizia, chiamata a interpretare la Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela giuridica dei programmi per computer.

Ai fini di una migliore comprensione, ripercorriamo brevemente le tappe della vicenda.

La OracleCorporation, società di software, sviluppa e distribuisce, mediante download via Internet, programmi per computer operanti attraverso il modello “client/server”.

La società fornisce, inoltre, attraverso un contratto di manutenzione, versioni aggiornate del programma e software che consentono la correzione di eventuali errori.

Il cliente, quindi, scarica dal sito della società la copia del software direttamente sul proprio computer, ottenendo il “diritto di utilizzare il programma” mediante un contratto di licenza, che include, altresì, il diritto di memorizzare in modo permanente copia del programma su un server.

La questione sorge quando la società Oracle conviene, dinanzi ai giudici tedeschi, l’impresa UsedSoft al fine di ottenere l’inibitoria della commercializzazione di licenze già concesse dalla Oracle stessa, con grave pregiudizio dell’attività di quest’ultima.

Infatti, l’impresa tedesca convenuta consente ai propri clienti, attraverso l’acquisto di una licenza “usata”, di scaricare il software direttamente dal sito della Oracle.

D’altro canto, consente ai clienti che già dispongono del programma di acquistare, a titolo complementare, una licenza, o una quota di essa, per utenti supplementari.

In quest’ultimo caso, i clienti scaricano il sofware nella memoria centrale delle stazioni di lavoro di tali utenti supplementari.

Il Bundesgerichtshof, Corte suprema federale della Germania, adita in ultima istanza, ha interpellato la Corte di Giustizia in merito alla questione.

Sul punto, la Corte di Giustizia, interpretando la Direttiva 2009/24/CE sulla tutela giuridica dei programmi per computer, chiarisce che la vendita di una copia di un software all’utente finale esaurisce il diritto esclusivo di distribuzione previsto a favore del titolare del diritto d’autore.

Il titolare del diritto d’autore, perde così la facoltà di invocare il proprio diritto allo sfruttamento monopolistico nella rivendita della copia del programma.

Quanto detto vale di sicuro per i software su CD-ROM.

Altra questione è se lo stesso principio valga anche per le licenze di utilizzazione di programmi scaricati via Internet.

La sentenza della Corte è intervenuta in merito precisando: il principio dell’esaurimento del diritto di distribuzione opera non solo quando il titolare del diritto d’autore commercializza le copie del proprio software su un supporto informatico tangibile (CD-ROM o DVD), bensì parimenti quando le distribuisce mediante download dal proprio sito internet”.

Ed invero: “quando il titolare del diritto d’autore mette a disposizione del proprio cliente una copia – tangibile o intangibile – e conclude, al tempo stesso, a fronte del pagamento di un prezzo, un contratto di licenza che riconosce al cliente il diritto di utilizzare tale copia per una durata illimitata, il titolare medesimo vende la copia al cliente e esaurisce in tal modo il suo diritto esclusivo di distribuzione.

In altri termini, nel momento stesso in cui il titolare vende all’utente finale l’utilizzo del software, perde il proprio diritto esclusivo di distribuzione.

Lo stesso dicasi qualora si distribuisca una copia del programma, corretta ed aggiornata. Ed infatti, secondo la Corte, le funzionalità corrette, modificate o aggiunte, sulla base di un contratto di manutenzione costituiscono parte integrante della copia originale.

In ogni caso, va esclusa la possibilità per l’acquirente della licenza di scinderla e rivenderla parzialmente.

Sicché, l’acquirente iniziale di una copia tangibile o intangibile di un programma è tenuto, nel momento stesso in cui procede alla rivendita, a rendere inutilizzabile la copia da esso scaricata sul proprio computer.

In caso contrario, verrebbe violato il diritto esclusivo del titolare del diritto d’autore alla riproduzione del programma.

Ed infatti, mentre il diritto esclusivo di distribuzione si esaurisce con la prima vendita, lo stesso non può dirsi con riferimento al diritto esclusivo di riproduzione.

Altro aspetto su cui la Corte si è soffermata attiene alla distinzione tra vendita del software su CD-ROM e vendita attraverso download.

La Corte ha rilevato che ammettere una distinzione del genere comporterebbe una “restrizione alla rivendita di copie di programmi scaricati via Internet … al di là di quanto necessario per tutelare l’oggetto specifico della proprietà intellettuale“.

Ne consegue che un nuovo utente può scaricare sul proprio computer una copia già venduta ad altro acquirente.

Tale download – chiarisce ulteriormente la Corte – deve essere considerato quale riproduzione necessaria di un programma che deve consentire a tale nuovo acquirente di utilizzare il programma stesso in modo conforme alla sua destinazione.

Il cliente della UsedSoft può, quindi, procedere in quanto legittimo acquirente della copia corretta ed aggiornata del programma a scaricare copia stessa dal sito Internet della Oracle, titolare del diritto d’autore.

Si tratta di una decisione destinata a far discutere.

Ed infatti, se per un verso la sentenza della Corte compie un decisivo passo avanti verso l’adattamento della rigida disciplina del diritto d’autore alle dinamiche di Internet, ammettendo espressamente la possibilità di rivendere un software e i suoi relativi aggiornamenti scaricati dal sito del titolare, dall’altro assimila la licenza d’uso alla compravendita.

Del resto, anche ammettendo – come fa la Corte – che l’oggetto del contratto di licenza sia la possibilità di utilizzare la singola copia venduta, ciò non esclude che si sia comunque in presenza di un contratto atipico di outsourcing.

In ogni caso, nella prospettiva della Corte, pare non sia possibile, “rivendere” licenze in cui il software sia stato concesso in locazione.

Qui il testo integrale della sentenza della Corte di Giustizia 3 luglio 2012.

Redazione

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