Coronavirus: immatricolazione delle macchine agricole

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L’emergenza sanitaria Coronavirus, che sta investendo l’intero pianeta, ha indelebilmente portato con sé inevitabili conseguenze sul piano economico e sociale.

Anche l’Italia, per fronteggiare la pandemia del Coronavirus ha adottato particolare legislazioni che hanno inserito anche la filiera agroalimentare.

Per il settore della produzione di macchine agricole, questi provvedimenti legislativi hanno influenzato, non solo la produzione, ma in particolare il settore dell’immatricolazione.

È interessante sapere che le macchine agricole, di cui all’art. 57 C.d.S. “Macchine agricole”, sono macchine a ruote gommate o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonchè di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività.

È interessante la loro distinzione per quanto attiene alla circolazione stradale, infatti si suddividono in:

A) Semoventi:

1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare o prodotti agricoli o sostanze di uso agrario nonchè azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola;

2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l’applicazione di speciali apparecchiature per l’esecuzione di operazioni agricole;

3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente;

B) Trainate:

1) macchine agricole operatrici: macchine per l’esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), numero 3).

2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente.

3. Ai fini della circolazione: su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o ad angoli metallici, purchè muniti di sovrapattini, nonchè le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.

4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), punti 1 e 2, e di cui alla lettera b), numero 1, possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purché muniti di idonea attrezzatura non permanente.

Pertanto, come per le altre tipologie di veicoli, anche per le macchine agricole, devono essere munite dei documenti di circolazione e delle targhe, rilasciate a seguito di specifica richiesta, esclusivamente dall’UMC , come dettato dall’art. 110 C.d.S. “Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole”, il quale prevede quanto segue:

 

1. Le macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), punto 1 ) e punto 2), e lettera b), punto 2, esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento per circolare su strada sono soggette all’immatricolazione ed al rilascio della carta di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera a), punto 3) e lettera b), punto 1), con le esclusioni previste all’art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli di massa complessivi non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento per circolare su strada sono soggette al rilascio di un certificato di idoneità tecnica alla circolazione.

2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t, ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento a nome di colui dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonchè a nome di enti e consorzi pubblici.

3. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole soggette all’immatricolazione, nonchè il trasferimento di sede ovvero di residenza ed abitazione del titolare devono essere comunicati entro trenta giorni, unitamente alla prescritta documentazione ed alla carta di circolazione, all’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. rispettivamente dal nuovo titolare e dall’intestatario della carta di circolazione. Detto ufficio annota le relative variazioni sul certificato di circolazione stessa. Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di proprietà consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio dovrà acquisire anche la dichiarazione di assunzione di responsabilità e provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalità indicate nell’art. 95, comma 4, in quanto applicabili.

4. L’annotazione del trasferimento di proprietà è condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2.

5. Il regolamento stabilisce il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, nonchè le modalità per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4.

6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola per la quale non è stata rilasciata la carta di circolazione, ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 a euro 695.

7. Chiunque circola su strada con una macchina agricola non osservando le prescrizioni contenute nella carta di circolazione ovvero nel certificato di idoneità tecnica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 345.

8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprietà, di sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

 

Per una corretta delucidazione della materia relativa all’immatricolazione, è opportuna l’analisi dell’art. 294. Regolamento di Attuazione (D.P.R. 495/92) “Immatricolazione, rilascio della carta di circolazione e del certificato di idoneità tecnica, trasferimento di proprietà delle macchine agricole”

1. L’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente al rilascio della carta di circolazione, ovvero del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, è quello nella cui circoscrizione si trova l’azienda agricola o forestale alla quale è destinata la macchina agricola ovvero la sede dell’impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazioni di macchine agricole ovvero la sede degli enti o consorzi pubblici proprietari della macchina agricola. Nel caso di reimmatricolazione, il predetto ufficio provvede alla trascrizione dei dati di proprietà sulla carta di circolazione della macchina agricola interessata.

2. L’ufficio indicato al comma 1, ove il caso ricorra, provvede all’immatricolazione della macchina agricola a nome di colui che dichiari di esserne proprietario e che sia in possesso della dichiarazione di titolarità di cui al comma 3, ovvero a nome del presidente pro-tempore dell’ente o consorzio pubblico.

3. La dichiarazione attestante che il richiedente l’immatricolazione di una macchina agricola è titolare di azienda agricola o di impresa che effettua lavorazioni meccanico-agrarie o che esercita la locazione di macchine agricole di cui all’articolo 110, comma 2, del Codice, è rilasciata dal competente assessorato delle regioni, ovvero delle Province autonome di Trento e Bolzano. Nel caso di enti e consorzi pubblici, la dichiarazione di titolarità è rilasciata dagli stessi interessati ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e deve assicurare l’esclusivo uso della macchina che si intende immatricolare, volto a lavorazioni agricole o forestali o di manutenzione di parchi e giardini pubblici. In ambedue i casi, la dichiarazione di assunzione di responsabilità, prevista dall’articolo 110, comma 3 del Codice, può essere omessa quando dalla documentazione presentata già risulti la proprietà della macchina agricola da parte di colui che ne richiede il trasferimento di proprietà.

4. Il trasferimento di proprietà delle macchine agricole, di cui all’articolo 57 del Codice, può avvenire solo a favore dei soggetti in possesso della dichiarazione citata al comma 3 e viene annotato sugli appositi registri della Direzione generale della M.C.T.C., secondo le procedure dalla stessa stabilite.

Con l’evento pandemico in atto ora, anche queste procedure hanno subito della modifiche.

Prima di analizzare le medesime è importante il comma 8 dell’art. 235 C.d.S. “ Norme transitorie relative al titolo III”, che così esplicita :

8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV del titolo I (Circolazione su strada delle macchine agricole e dalle macchine operatrici), sia in ordine alle loro caratteristiche che alla loro costruzione ed omologazione, alla circolazione alla revisione ed alla targatura, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente articolo. Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia che possono essere immessi in circolazione senza necessità di successivi adeguamenti con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell’omologazione del tipo già concessa, e comunque non oltre il 30 settembre 1999. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all’articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni per essi previgenti.

 

Per effetto delle misure adottate dal Governo, al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, la circolazione dei veicoli, di cui all’art. 57 C.d.S., da sottoporre a visita e prova ai sensi degli articoli:

75 Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione

78 Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione

80 Revisioni

entro la data del 31 luglio 2020 è stata prorogata, con esplicita autorizzazione fino al 31 ottobre 2020.

Tuttavia, gli Uffici periferici del DTNAGP garantiscono lo svolgimento di alcune attività ritenute indifferibili tra le quali:

  • visita e prova e immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria e dei servizi di trasporto pubblico (autobus, mezzi di soccorso, ecc.),
  • visita e prova e immatricolazione dei veicoli con titolo adibiti al trasporto di merci e persone,
  • visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o il trasporto di persone disabili,
  • visite periodiche ATP limitatamente ai veicoli che effettuano, nel periodo in questione, trasporti in ambito internazionale.
  • immatricolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, limitatamente alle operazioni tecniche ed amministrative di competenza degli UMC

Pertanto, l’immatricolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, come delineato dal Prot. n. 10089 emanato in data 01 aprile 2020, avente ad oggetto: “ Artt. 92, comma 4 e 103, commi 1 e 2, decretolegge 17 marzo 2020, n. 18 Proroga e sospensione di termini in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID19. Ulteriore aggiornamento dell’elenco delle attività indifferibili da rendere in presenza presso gli UMC.”

Così prevede, a parziale integrazione delle disposizioni emanate con circolare prot. n. 1735 del 23 marzo 2020, che si riporta:

 

Sull’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, i cui artt. 92, comma 4, e 103, commi 1 e 2, recano disposizioni i cui effetti incidono sulla operatività degli UMC, così come di seguito si illustra.

Art. 103, comma 1 -Sospensione dei termini procedimentali

A norma del comma 1 dell’art. 103, sono sospesi fino al 15 aprile i termini di tutti i procedimenti amministrativi, ad istanza di parte o d’ufficio, pendenti a decorrere dal 23 febbraio 2020.

Pertanto, nella durata complessiva del procedimento, non si tiene conto del periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e la data del 15 aprile 2020.

Fermo restando che, per espressa previsione contenuta nella norma, le pubbliche amministrazioni “adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”, per tutte le attività diverse da quelle indifferibili da rendere in presenza, o comunque non espletabili in via ordinaria nelle modalità del lavoro agile di cui all’art. 87 del medesimo decreto -legge n. 18 del 2020, è possibile concludere i procedimenti pendenti anche dopo il 15 aprile 2020, in ragione della particolare situazione organizzativa di ciascun UMC connessa all’emergenza sanitaria in atto.

Art. 103, comma 2 -Proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione

Il comma 2 dell’art. 103 prevede che: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Nell’ambito di applicazione della norma rientrano dunque anche tutte le autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale.

In particolare, la proroga di validità deve ritenersi applicabile:

Ø  agli estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell’art. 92, comma 1, C.d.S., in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni;

Ø  alla ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall’art. 92, comma 2, C.d.S., in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni;

Ø  ai fogli di via, rilasciati ai sensi dell’art. 99 C.d.S., fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;

Ø  alle carte di circolazione, e le relative targhe EE, rilasciate ai sensi dell’art. 134, comma 1, C.d.S.;

Ø  alle autorizzazioni alla circolazione di prova, di cui al DPR 24 novembre 2001, n. 474, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo.

Inoltre, la genericità del tenore letterale della disposizione richiama nel suo ambito anche le certificazioni rilasciate all’esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento.

Per l’effetto, la proroga si applica anche alla validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.

Art. 92, comma 4 – Differimento termini operazioni tecniche

Per i veicoli soggetti a revisione (art. 80 C.d.S.) o a visita e prova (artt. 75 e 78 C.d.S.) entro il 31 luglio 2020, il comma 4 dell’art. 92 ne autorizza la circolazione su strada fino al 31 ottobre 2020.

Per quanto attiene la revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all’obbligo di revisione.

Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante “ope legis“.

La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “ripetere” e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede.

Medesimo regime di proroga è esteso alle operazioni inerenti le scadenze del c.d. “Barrato Rosa” per i veicoli che trasportano merci in regime ADR.

Ancora, la sostituzione dei serbatori GPL, aventi scadenza successiva al 31 gennaio 2020, come noto soggetti ad aggiornamento a norma dell’art. 78 del C.d.S., segue il periodo di proroga introdotto dall’art. 92, comma 4, del decreto legge in argomento.

* * *

Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, si ritiene altresì necessario aggiornare l’elenco delle attività indifferibili da rendere in presenza, limitatamente alle operazioni tecniche ed amministrative di competenza degli Uffici periferici della Motorizzazione.

Pertanto, a parziale modifica della circolare prot. n. 1565 del 17 marzo 2020, le attività indifferibili sono le seguenti:

1 visita e prova ed immatricolazione di veicoli da destinare ad attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria e dei servizi pubblici di trasporto (autobus, mezzi di soccorso, ecc.);

2. visita e prova ed immatricolazione di veicoli “con titolo” adibiti al trasporto di merci e di persone;

3. visita e prova e immatricolazione di veicoli adattati per la guida o per il trasporto di persone disabili;

4. visite periodiche ATP limitatamente per ai veicoli che effettuano, nel corrente periodo, trasporti in ambito internazionale;

5. autorizzazione all’esercizio della professione (iscrizione al REN);

6. trasporto di merci nell’ambito dell’UE/SEE/Svizzera: rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per il trasporto di merci;

7. trasporto di merci in ambito extra -UE: compilazione dei certificati che dichiarano l’avvenuta revisione periodica del veicolo pesante (veicolo a motore/veicolo rimorchiato) – Modello CEMT, Annex 6 ove si annota la proroga della scadenza delle revisione in Italia;

8. rilascio delle copie conformi delle licenze comunitarie per trasporto di passeggeri;

9. autorizzazioni per i servizi di linea – rilascio della documentazione da tenere a bordo.

si aggiunge all’elenco delle attività indifferibili da rendere in presenza, limitatamente alle operazioni tecniche ed amministrative di competenza degli Uffici periferici della Motorizzazione, l’immatricolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici.

A tal fine dovranno essere utilizzate le relative procedure telematiche già attive.

Questa circolare del Dipartimento Trasporti del Ministero dei Trasporti (M.I.T.), ha disposto nell’elenco delle attività indifferibili degli uffici periferici della motorizzazione, l’inserimento dell’immatricolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici. L’obiettivo del M.I.T. è stato quello, anche in presenza di questa pandemia, garantire l’operatività del UMC.

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