Controllo su strada: legittimo il sequestro di fatture al posto di blocco

IL CONTROLLO SU STRADA RENDE LEGITTIMO IL SEQUESTRO DI FATTURE E DOCUMENTI CONTABILI, SE POI QUESTI ULTIMI RISULTANO ESSERE FALSI…

 

Il fatto

Un imprenditore fermato dalla Guardia di Finanza durante un controllo stradale finalizzato all’accertamento di norme inerenti la circolazione è risultato:

  • non in possesso della patente di guida,
  • avere piccoli precedenti di polizia;

ciò ha portato alla perquisizione del mezzo, sul quale sono state rinvenute fatture, rivelatesi poi essere false, il che conseguentemente ha indotto ad accusare e processare l’imprenditore ai sensi dell’art. 8, DLgs 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti).

Lasciando alla lettura integrale della sentenza i particolari del processo, riportiamo di seguito due punti sui quali la Cassazione si è espressa e che tracciano nuovi principi importanti nel panorama della giurisprudenza dei reati tributari.

 

IL PROCESSO

Le motivazioni dell’imprenditore

L’imprenditore si è difeso nei tre gradi di giudizio sostenendo, oltre ad altre motivazioni a corollario della difesa,

  • che le “operazioni di polizia” come disciplinate dall’art. 4, L. 152/1975, sono da intendersi in maniera ristretta, infatti come recita il citato art. 4, L 152/1975:

 

  1. Art.  4

In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell’autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all’identificazione, all’immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l’eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili.

Nell’ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.

Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all’interessato.

 

 

Pertanto a nulla avrebbero dovuto rilevare i documenti contabili ritrovati sul mezzo dell’imprenditore, poiché “beni” non rientranti nei generi citati dall’art. 4 (Armi, esplosivi, strumenti di effrazione).

  • Che, tali operazioni di polizia sono state svolte dalla Guardia di Finanza senza la presenza di un difensore dell’imprenditore, il che avrebbe reso nulle le operazioni di perquisizione, invalidando conseguentemente le prove (le fatture) rinvenute sul mezzo. Cioè, in assenza del difensore dell’imprenditore, in sede di perquisizione, ogni prova ritrovata sul mezzo non avrebbe potuto essere usata contro l’imprenditore stesso.

 

In definitiva, l’imprenditore si difende dall’accusa di emissione di fatture false, ex art. 8, DLgs. 74/200 sostenendo che:

  • Il concetto di “operazioni di polizia” non  include rinvenimenti diversi da esplosivi, armi ecc.. durante una perquisizione, pertanto ogni ritrovamento diverso da ciò è da intendersi insignificante;
  • La perquisizione immediata, senza dare la possibilità all’interessato, di chiamare il proprio difensore, invalida il controllo ed ogni prova rinvenuta in sede di esso.

 

 

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con sentenza del 19 novembre 2013, n. 46233 ha condannato l’imprenditore per emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex art. 8, Dlgs 74/2000.

Riportiamo nella seguente tabella le motivazioni di difesa dell’imprenditore ed accanto le motivazioni della Cassazione:

 

Imprenditore

Cassazione

le “operazioni di polizia” come disciplinate dall’art. 4, L. 152/1975, sono da intendersi in maniera ristretta, pertanto a nulla avrebbero dovuto rilevare i documenti contabili ritrovati sul mezzo dell’imprenditore, poiché “beni” non rientranti nei generi citati dall’art. 4 (Armi, esplosivi, strumenti di effrazione). …La legge 15275 è stata emanata con finalità di tutela dell’ordine pubblico e la disposizione di cui all’articolo 4 consente alla polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia ed in casi di eccezionali di necessità e di urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell’autorità’ giudiziaria, di procedere, oltre che all’identificazione, anche all’immediata perquisizione sul posto di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili, al solo fine di accertare l’eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione.

In tali casi la perquisizione può anche estendersi, per le medesime finalità, al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.

Delle perquisizioni deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma dell’articolo citato, consegnato all’interessato.

La particolarità della procedura è, peraltro, evidentemente finalizzata alla massima speditezza, come si evince dallo stesso tenore della disposizione, la quale prevede la redazione del verbale su apposito modulo ed è giustificata dal particolare contesto in cui si svolge l’attività di polizia.

Essa non presuppone, inoltre, la commissione di un reato, richiedendo soltanto la presenza di determinate ragioni di sospetto.

… omissis…

Alla luce di tali considerazioni, deve rilevarsi che. nella fattispecie, la perquisizione è stata giustamente ritenuta legittima dai giudici del merito in quanto, come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto è stato eseguito in occasione di un controllo stradale sui mezzi in transito predisposto dalla Polizia di Stato, dando atto a verbale che l’indagato mostrava indecisione alla vista dell’auto della polizia, una volta fermato risultava privo di patente di guida e di altri documenti di identità e, ad un controllo nella banca dati, risultava gravato da numerosi precedenti di polizia, cosicché non vi era oggettivamente il tempo di ottenere il decreto di perquisizione dall’autorità giudiziaria per accertare l’eventuale possesso di armi, esplosivi o strumenti di effrazione come richiesto dalla norma.

Né rileva, altresì, la circostanza che, nell’ambito di tale attività, la cui legittimità, come risulta dal ricorso, è stata riconosciuta anche in sede di riesame, la polizia giudiziaria abbia poi rinvenuto le fatture poi sequestrate, non potendo certo ignorare fatti aventi rilevanza penale occasionalmente accertati nell’ambito di attività di iniziativa o delegata finalizzata, come nella fattispecie, ad altri scopi…

Tali operazioni di polizia sono state svolte dalla Guardia di Finanza senza la presenza di un difensore dell’imprenditore, il che avrebbe reso nulle le operazioni di perquisizione, invalidando conseguentemente le prove (le fatture) rinvenute sul mezzo. Cioè, in assenza del difensore dell’imprenditore, in sede di perquisizione, ogni prova ritrovata sul mezzo non avrebbe potuto essere usata contro l’imprenditore stesso. …Infondata risulta l’ulteriore eccezione concernente il mancato avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore perché, come già affermato da questa Corte (Sez. IlI n. 8097, 2 marzo 2011), detto avviso non è dovuto quando viene effettuata una perquisizione ai sensi dell’art. 4 legge 152/75.

Pare dunque opportuno ricordare quanto affermato nella richiamata decisione, ove è stata esclusa ogni possibilità di equiparazione della perquisizione disciplinata dalla menzionata disposizione a quella consentita alla polizia giudiziaria dal codice di rito.

Invero, le attività indicate dall’articolo 356 cod. proc. pen. con riferimento alla assistenza del difensore sono tutte finalizzate alla assicurazione delle fonti di prova e sono specificamente indicate con l’indicazione dell’articolo corrispondente.

Lo stesso articolo 114 disp. att. cod. proc. pen., nell’imporre l’avvertimento del diritto all’assistenza del difensore, richiama unicamente l’articolo 356 cod. proc. pen.

L’espletamento della perquisizione ai sensi dell’articolo 4 Legge 15275 non richiede, pertanto, alcun avviso, diverse essendo, come si è visto in precedenza, le finalità che la giustificano.

 

 

La Cassazione ha in sostanza sostenuto che:

  • È legittimo il sequestro di documentazione contabile, utilizzata successivamente alla verifica dell’esistenza di componenti positivi/negativi di reddito, anche se la stessa è rinvenuta in circostanze che nulla hanno a che vedere con la classica ispezione mirata della Polizia Giudiziaria.
  • Il difensore non deve essere presente alle perquisizioni, poiché quelle subite dall’imprenditore sono finalizzate alla prevenzione di eventuali violazioni di legge, appunto ai sensi dell’art. 4, L 152/75, e non all’acquisisizione di prove ex art. 356 del Codice di Procedura Penale.

 

Nella pratica,

L’imprenditore quella mattina è uscito, forse di casa, aveva dimenticato la patente, succede…

Aveva piccoli precedenti di polizia… a volte succede, l’importante è pentirsene e rimediare nella maniera più idonea.

E’ stato fermato dalla Guardia di Finanza, la quale poteva fermare o il mezzo prima di lui o il mezzo successivo, ma ha fermato proprio lui, per un normale controllo di routine, la c.d. “operazione di polizia” succede pure questo…

Vista la situazione ed i poteri loro conferiti, i Finanzieri hanno deciso di perquisire il mezzo, beh dai… diciamo che… succede…

Durante la perquisizione rinvengono dei documenti, i quali vengono sequestrati e sui quali verranno disposti controlli di idoneità e correttezza. Si riveleranno falsi, a volte succede? O è pura sfortuna?

Lascio alla fantasia dei lettori le successive valutazioni, la sottoscritta non va oltre.

Matilde Fiammelli

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