Attraverso la Circolare 9 febbraio 2026 numero 15 INPS fornisce le indicazioni per le domande di ricongiunzione dei contributi in entrata o in uscita dalla Gestione separata.
Il documento dell’Istituto accoglie l’orientamento giurisprudenziale consolidato dei giudici di Cassazione e di merito, illustrando la procedura da seguire per l’esercizio della ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Resta aggiornato/a sul canale Telegram e iscrivendoti gratis alla Newsletter di LeggiOggi.
Indice
Cos’è la ricongiunzione?
Grazie all’istituto della ricongiunzione è possibile riunire, in un’unica gestione, le posizioni assicurative aperte in diverse gestioni previdenziali.
In questo modo si consegue una pensione unica, liquidata in base a tutta la contribuzione accumulata dal medesimo soggetto.
Attraverso la ricongiunzione si evita che le differenti porzioni di contribuzione diano luogo a singoli trattamenti pensionistici di importo ridotto che, sommati, non rispecchiano gli anni di lavoro globalmente svolti.
Il caso della Gestione separata
In virtù della sua particolare configurazione, commenta la Circolare INPS numero 15/2026, la Gestione separata pur essendo un fondo obbligatorio, non risulta ascrivibile ai Fondi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi dell’AGO (Assicurazione generale obbligatoria) o alle Gestione speciali dei lavoratori autonomi gestiti dall’Istituto (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
Su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Gestione separata è stata esclusa dall’ambito di applicazione delle norme in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi.
Con sentenza numero 26039/2019 la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto, in capo a un libero professionista, di chiedere la ricongiunzione della contribuzione versata nella Gestione separata presso la Cassa professionale di iscrizione (gestione accentrante).
Tale orientamento si è consolidato nel tempo, alla luce di successive sentenze di merito, che, richiamando la sentenza della Suprema corte, hanno ribadito che la Legge numero 45/1990 riconosce un generale diritto alla ricongiunzione presso la Cassa di iscrizione del libero professionista, sulla cui sussistenza non possono incidere, ove difformi, le modalità di calcolo della prestazione previdenziale.
Via libera alla ricongiunzione della Gestione separata
In attuazione della giurisprudenza di merito e di Cassazione e previa condivisione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Circolare INPS numero 15/2026 fornisce indicazioni per l’esercizio della ricongiunzione tra la Gestione separata e gli Enti privati di previdenza obbligatoria sia:
- in entrata, ricongiunzione dei contributi dagli Enti privati verso la Gestione separata;
- in uscita, ricongiunzione dei contributi dalla Gestione separata verso gli Enti privati.
Ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata
La domanda di ricongiunzione dei contributi dagli Enti privati verso la Gestione separata deve riguardare, tutti e per intero, i periodi di contribuzione maturati “presso le altre forme previdenziali ancora disponibili” (Circolare INPS numero 15/2026).
Sono pertanto esclusi dalla ricongiunzione i periodi assicurativi che hanno dato luogo a pensione, in quanto tale contribuzione “non è più disponibile”.
Non essendo poi consentita la ricongiunzione parziale e considerato che la stessa non può essere utilizzata quale strumento per estendere retroattivamente l’ambito di operatività della Gestione separata a periodi anteriori alla sua istituzione “devono ritenersi esclusi dall’operazione di ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata gli Enti privati nei quali il richiedente sia titolare, anche solo in parte, di periodi contributivi antecedenti alla data di introduzione dell’obbligo contributivo (1° aprile 1996)”.
Determinazione dell’onere di ricongiunzione
Tenuto conto, chiarisce INPS, che i periodi ricongiunti nella Gestione separata sono valutati con il metodo contributivo, ai fini della determinazione dell’onere relativo alla ricongiunzione si applica il meccanismo del “calcolo a percentuale”.
Nello specifico si applica l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione nella Gestione pensionistica interessata.
La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo ricongiunto.
Tale retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi ricongiunti.
In definitiva, per la determinazione dell’onere, si utilizzano i seguenti parametri:
- aliquota contributiva, si prende a riferimento l’aliquota di finanziamento IVS in vigore nella Gestione separata alla data di presentazione della domanda di ricongiunzione (dal momento che le aliquote sono diversificate a seconda della situazione soggettiva del lavoratore, in un’ottica di semplificazione l’aliquota da utilizzare è quella pari, per il 2025, al 33 per cento);
- l’aliquota è applicata alla retribuzione di riferimento individuata nel compenso assoggettato a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda.
Dal risultato di aliquota percentuale * retribuzione di riferimento si sottrae l’ammontare dei contributi trasferito dalle gestioni di provenienza, ottenendo così l’onere netto da porre a carico dell’interessato.
Accredito del periodo ricongiunto
Il periodo ricongiunto è accreditato sulla posizione assicurativa dell’interessato per anno e con periodicità mensile, considerando ciascun mese pari a trenta gironi o 4,333 settimane.
Le frazioni inferiori al mese sono arrotondate per eccesso se superiori a quindici giorni e, per difetto, se pari o inferiori a tale soglia.
Ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata
In materia di ricongiunzione in uscita dalla Gestione separata, a beneficio degli Enti privati, ai fini dell’elaborazione del prospetto contributivo e della conseguente determinazione dell’importo da trasferire, chiarisce INPS, si applicano i “criteri stabiliti dalla legge n. 45/1990, in conformità alle disposizioni amministrative emanate in materia”.
Applicazione anche alle domande pendenti
Le disposizioni fornite dall’INPS operano nei confronti di:
- domande di ricongiunzione e relativi ricorsi inoltrati a decorrere dalla data di pubblicazione della Circolare numero 15/026;
- ricorsi inoltrati prima della data di pubblicazione della circolare che, a tale data, risultino giacenti e non ancora definiti.
Per ricevere aggiornamenti su temi simili iscriviti gratis alla Newsletter LeggiOggi. Compila il form qui sotto:
Iscriviti alla newsletter
Scegli quale newsletter vuoi ricevere
Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.
Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi.
Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy.
Grazie per esserti iscritto alla newsletter.