CCNL Edilizia Artigianato: retribuzione, livelli e caratteristiche principali

Paolo Ballanti 06/07/20
Scarica PDF Stampa
Il 30 gennaio 2020 gli organismi di rappresentanza delle aziende e i sindacati dei lavoratori hanno sottoscritto il nuovo CCNL in vigore dal 1º gennaio scorso per le aziende del settore Edilizia – artigianato.

L’accordo andrà a scadenza il 31 dicembre prossimo sebbene rimarrà valido e applicabile fino alla stipula di un nuovo contratto.

Trattasi di un settore che presenta molte particolarità, prima fra tutte l’intervento della Cassa edile con la funzione di erogare prestazioni economiche direttamente agli operai, senza alcun coinvolgimento dell’azienda (come avviene ad esempio per le mensilità aggiuntive).

Analizziamo nel dettaglio le principali caratteristiche del CCNL.

 CCNL Commercio: livelli, retribuzione, mensilità aggiuntive, ferie, malattia

CCNL Edilizia Artigianato: livelli

I livelli retributivi sono sette:

  • Livello 1, riservato agli impiegati di quarta categoria ed operai comuni;
  • Livello 2, impiegati di quarta categoria e operai qualificati;
  • Livello 3, impiegati di terza categoria e operai specializzati;
  • Livello 4, impiegati di terza categoria e operai di quarto livello;
  • Livello 5, impiegati di seconda categoria e operai di quinto livello;
  • Livello 6, impiegati di prima categoria;
  • Livello 7, quadri e impiegati prima categoria Super.

Per ogni livello retributivo la retribuzione lorda mensile è formata da:

  • Minimo di paga base, diverso per ogni livello e crescente dal livello 1 (il più basso pari a 880,30 euro) al 7 (1.804,20 euro);
  • Contingenza, anche in questo varia in funzione del livello, ad esempio il livello 2 ha diritto a 515,27 euro mentre il livello 6 a 529,11 euro;
  • D.R. (detto anche “Elemento distinto della retribuzione) fisso per tutti i livelli e pari a 10,33 euro.

Facciamo l’esempio di un operaio assunto al livello 4. La sua retribuzione mensile lorda sarà formata da:

  • Minimo di paga base euro 1.219,10;
  • Contingenza euro 520,12;
  • D.R. euro 10,33.

In totale l’importo mensile lordo sarà 1.219,10 + 520,12 + 10,33 = 1.749,55 euro.

CCNL Edilizia Artigianato: aumento retributivo

Il CCNL prevede un aumento del minimo di paga base secondo due scadenze fisse.

La prima tranche scatterà il 1º marzo 2021. La seconda il 1º gennaio 2022. Per capire la portata degli incrementi prendiamo un dipendente inquadrato al livello 6:

  • Minimo di paga base attuale euro 1.579,48;
  • Minimo di paga base dal 1º marzo 2021 euro 1.611,48;
  • Minimo di paga base dal 1º gennaio 2022 euro 1.611,48.

Da notare che la prima tranche è estesa a tutti i livelli tranne il 7, mentre la seconda riguarda i soli dipendenti inquadrati ai livelli 2, 3 e 4.

CCNL Edilizia Artigianato: scatti di anzianità

Come noto gli scatti di anzianità sono importi lordi, spettanti una volta raggiunta una determinata anzianità aziendale. Nel caso del CCNL Edilizia artigianato gli scatti complessivamente spettanti sono cinque.

Il singolo scatto matura dopo due anni di permanenza in azienda. Questo significa che decorsi dieci anni il dipendente avrà raggiunto il massimo spettante.

L’ammontare di ogni scatto varia in ragione del livello. Ad esempio per un lavoratore inquadrato al livello 5, l’importo di ogni singolo scatto è pari a 10,46 euro.

Prendiamo il caso di Tizio assunto al livello 4. Dopo quattro anni di permanenza in azienda la sua retribuzione lorda mensile sarà composta oltre che minimo di paga base, contingenza ed E.D.R. anche da due scatti di anzianità, ciascuno di importo pari a 9,62 euro.

Di conseguenza la sua retribuzione lorda mensile sarà pari a:

  • Minimo di paga base euro 1.219,10;
  • Contingenza euro 520,12;
  • D.R. euro 10,33;
  • Scatti di anzianità euro 9,62 * 2 = 19,24.

Il totale della paga lorda sarà di euro 1.768,79.

CCNL Edilizia Artigianato: mensilità aggiuntive

Trattandosi di un settore in cui opera la Cassa edile, le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) vengono erogate in busta paga solo per gli impiegati.

L’erogazione agli operai della tredicesima avviene invece direttamente da parte della Cassa edile provinciale di competenza, in base al luogo di lavoro. In poche parole l’azienda versa mensilmente dei contributi alla Cassa, da questa utilizzati per erogare una serie di prestazioni economiche agli operai, tra tutte la gratifica natalizia (o tredicesima), ferie e integrazione malattia / infortunio.

È previsto poi un “premio fedeltà” da corrispondere agli impiegati che raggiungano i venti anni di servizio in azienda.

Per gli impiegati la liquidazione delle mensilità aggiuntive è prevista:

  • Per la tredicesima entro il 20 dicembre;
  • Per la quattordicesima entro il 30 giugno.

CCNL Edilizia Artigianato: straordinari e maggiorazioni

Le prestazioni di lavoro straordinario (ammesse nel limite annuo di 250 ore) e le ore ordinarie notturne / festive vengono remunerate con le seguenti maggiorazioni:

  • Lavoro straordinario diurno 35% per operai e impiegati;
  • Lavoro festivo 45% per operai e impiegati;
  • Lavoro straordinario festivo 55% per operai e impiegati;
  • Lavoro straordinario notturno 40% per gli operai e 47% per gli impiegati;
  • Lavoro festivo notturno 50% per operai e impiegati;
  • Lavoro festivo notturno straordinario 70% per operai e impiegati.

CCNL Edilizia Artigianato: ferie e permessi

Il contratto collettivo riconosce un periodo di ferie pari a:

  • Quattro settimane per gli operai;
  • Quattro settimane per gli impiegati elevate a cinque per chi ha quattordici anni anzianità dal 4 settembre 1979 o al 31 dicembre 1994.

Agli impiegati vengono riconosciute ottantotto ore di ROL da fruire entro il 30 giugno dell’anno successivo. Eventuali ore maturate e non godute devono essere liquidate in busta paga.

Prevista la maturazione di ottantotto ore di ROL all’anno anche per gli operai.

Non sono previsti permessi in sostituzione delle festività soppresse, cosiddetti “permessi ex festività”.

CCNL Edilizia Artigianato: malattia

Gli eventi di malattia sono coperti dall’INPS con l’erogazione di un’apposita indennità a carico dell’Istituto, anticipata in busta paga dall’azienda. Sempre quest’ultima è tenuta ad anticipare l’integrazione della Cassa edile, calcolata con importi diversi a seconda della durata della malattia.

Il dipendente ha diritto alla conservazione del posto (cosiddetto “periodo di comporto”) per un numero di mesi differente a seconda che si tratti di operaio o impiegato. Ad esempio un impiegato in forza presso l’azienda da tre anni supera il comporto dopo dodici mesi di malattia nell’arco temporale di diciotto mesi.

L’operaio sempre con tre anni di anzianità aziendale, ha diritto alla conservazione del posto per nove mesi consecutivi.

CCNL Edilizia Artigianato: maternità

Il contratto collettivo prevede un’indennità a carico INPS per i periodi di maternità obbligatoria, pari al 100% della retribuzione che sarebbe spettata al dipendente interessato in caso di normale attività lavorativa. Trattasi di una condizione di miglior favore posto che la legge prevede un’indennità pari all’80% della retribuzione media giornaliera.

CCNL Edilizia Artigianato: periodo di prova

Come noto il periodo di prova ha la funzione di permettere ad azienda e dipendente di valutare la convenienza a proseguire nel rapporto di lavoro. Nel corso della prova entrambe le parti possono risolvere il contratto senza alcuna motivazione o preavviso.

La durata del periodo è diversa tra operai e impiegati. Prendendo ad esempio il livello 4:

  • L’operaio è soggetto ad un periodo di prova di trentacinque giorni di lavoro;
  • L’impiegato ha diritto ad un periodo di prova di tre mesi di calendario.

CCNL Edilizia Artigianato: preavviso

Il preavviso (previsto per i soli rapporti a tempo indeterminato) è quel lasso di tempo che deve trascorrere tra la comunicazione delle dimissioni o del licenziamento e l’ultimo giorno di lavoro.

Anche per il preavviso il CCNL riconosce periodi diversi:

  • Per gli operai, dieci giorni di calendario per chi ha un’anzianità aziendale di oltre tre anni, ridotti ad una settimana per i dipendenti in azienda da meno tempo;
  • Per gli impiegati i periodi sono più ampi e differenziati in funzione del livello e dell’anzianità aziendale.

Sempre con riferimento al preavviso degli impiegati:

  • Le tempistiche previste dal contratto sono ridotte alla metà in caso di dimissioni;
  • I termini del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.

Con riferimento all’ultimo punto facciamo l’esempio di un impiegato livello 7, assunto dall’azienda da non più di cinque anni. Il preavviso in questo caso è di due mesi. In caso di dimissioni lo stesso si riduce a un mese, decorrente da metà mese o da fine mese. Questo significa che:

  • Il dipendente comunica all’azienda le sue dimissioni in data 6 luglio 2020;
  • Il mese di preavviso decorre dal giorno 16 luglio 2020;
  • L’ultimo giorno di lavoro sarà il 15 agosto 2020.

 

Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento