Contratto di espansione 2022: come funziona, indennità, esclusi, chiarimenti Inps

Paolo Ballanti 04/08/22
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L’ultima Legge di bilancio ha esteso sino al 2023 la possibilità per le imprese di stipulare il contratto di espansione, con lo scopo di facilitare un’uscita anticipata per i lavoratori prossimi alla pensione.

Questo strumento, introdotto in via sperimentale per il triennio 2019-2021 dal Decreto – legislativo numero 148/2015, era inizialmente riservato alle realtà con un organico superiore a mille unità lavorative. Il limite è stato poi abbassato a cento per la sola annualità 2021.

La Manovra 2022 è intervenuta anche su quest’aspetto, abbassando l’asticella a 50 unità di personale

Con l’obiettivo di fornire i necessari chiarimenti operativi sulle novità introdotte dall’ultima finanziaria, l’Inps ha pubblicato la Circolare del 25 luglio 2022 numero 88, integrando quanto già illustrato con la precedente Circolare numero 48 del 24 marzo 2021.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Contratto di espansione: le novità 2022

L’articolo 1 comma 215 della Manovra 2022 è intervenuto sul contratto di espansione, modificandone la disciplina contenuta nel precedente decreto legislativo 14 settembre 2015 numero 148. In particolare:

  • è stato rinnovata la possibilità di accedere al contratto di espansione per gli anni 2022 e 2023, rispetto al precedente triennio 2019-20-21;
  • il limite minimo di unità lavorative per accedere al contratto di espansione è stato ridotto, sempre per il biennio 2022-2023, a 50 (rispetto al limite minime ordinario di mille unità lavorative, eccezionalmente ridotto per il 2021 a cento);
  • ritoccando le coperture finanziarie, nello specifico per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 il limite di spesa è fissato a 80,4 milioni di euro per l’anno 2022, 219,6 milioni di euro per l’anno 2023, 264,2 milioni di euro per l’anno 2024, 173,60 milioni di euro per l’anno 2025 e 48,4 milioni di euro per l’anno 2026.

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Quali aziende possono usare il contratto di espansione

Il Contratto di espansione è riservato, per gli anni 2022 e 2023, ai datori di lavoro (anche non imprenditori) con un organico non inferiore a 50 unità lavorative, interessati da processi di reindustrializzazione e riorganizzazione che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali, finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico, mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità.

I soggetti in questione possono pertanto avviare una procedura di consultazione, per la stipula in sede governativa di un Contratto di espansione con:

  • Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • Associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero con le loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o rappresentanze sindacali unitarie (RSU).

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Sulla dimensione aziendale minima, l’INPS precisa che il limite è riferito sia al singolo datore di lavoro sia alle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con unica finalità produttiva o di servizi, per le quali il calcolo complessivo della forza lavoro deve tener conto dei lavoratori in forza a soggetti giuridici diversi e autonomi, secondo le modalità di computo indicate nel messaggio n. 2419 del 25 giugno 2021.

Gli stessi criteri di computo valgono per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a mille unità lavorative che, avendo i requisiti, chiedono la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro per ulteriori dodici mesi.

Quali lavoratori possono accedere all’uscita anticipata

A seguito della proroga per il biennio 2022-2023, possono accedere all’uscita anticipata i lavoratori:

  • Assunti con contratto a tempo indeterminato;
  • Iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) ovvero alle forme sostitutive od esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall’INPS;
  • Che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2023.

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Gli esclusi dal contratto di espansione 2022/23

Come precisato dall’INPS non rientrano tra i destinatari del contratto di espansione i lavoratori che intendono accedere a una pensione di vecchiaia con requisiti diversi da quelli ordinari, tra i quali rientrano:

  • Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità non inferiore all’80%;
  • Pensione anticipata di vecchiaia per il personale viaggiante.

Inoltre, in base alle novità introdotte dalla Manovra 2022, l’indennità non spetta:

  • Per il conseguimento della pensione anticipata, al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni;
  • Per il conseguimento della pensione anticipata con la cosiddetta Opzione donna, per le lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2021.

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Contratto di espansione e aumento della speranza di vita

La Circolare del 25 luglio ricorda che ai fini dell’accertamento del requisito anagrafico e contributivo per l’accesso alla pensione di vecchiaia ed anticipata, si tiene conto degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, come da scenario demografico ISTAT – mediano base 2020.

Nel caso in cui il decreto direttoriale del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, disponga per gli anni compresi tra il 2025 ed il 2028 un adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, diverso da quello previsto in base allo “scenario demografico ISTAT – mediano base 2020” l’indennità sarà corrisposta fino al perfezionamento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata.

Nel caso in cui sia stato certificato per primo il diritto alla pensione anticipata, la contribuzione correlata è dovuta fino alla maturazione del prescritto requisito contributivo, fermo restando il limite massimo di sessanta mesi.

Da ultimo, l’Istituto ricorda che gli incrementi della speranza di vita alla data di accesso all’indennità mensile, potrebbero differire rispetto a quelli in vigore alla decorrenza della pensione. Pertanto, quanti ricevono l’indennità sono tenuti, al fine di presentare tempestivamente la domanda di pensione, a verificare preventivamente gli incrementi della speranza di vita in vigore alla data di decorrenza della stessa.

Contratto di espansione: i contenuti previsti nella stesura

Il Contratto di espansione deve contenere:

  • Il numero dei lavoratori da assumere e l’indicazione dei profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;
  • La programmazione temporale delle assunzioni;
  • L’indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso l’apprendistato professionalizzante;
  • Relativamente ai lavoratori in organico, la riduzione complessiva media dell’orario ed il numero dei soggetti interessati, nonché il numero di quanti possono accedere allo scivolo pensionistico.

Come precisato dalla circolare dello scorso 25 luglio, nel contratto di espansione può essere indicato un solo piano di esodo annuale. Solo in casi eccezionali, caratterizzati da platee particolarmente numerose di lavoratori, è possibile prevedere due piani di esodo (e, conseguentemente due diverse date presunte di risoluzione dei rapporti di lavoro) in riferimento alla medesima annualità.

Contratto di espansione: lo scivolo pensionistico

I lavoratori coinvolti nel Contratto di espansione, che si trovino a non più di 5 anni (sessanta mesi) dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia (ed abbiano altresì maturato il requisito minimo contributivo) o della pensione anticipata, possono, previo consenso scritto nell’ambito di accordi di non opposizione al licenziamento, risolvere il rapporto (senza pagamento del cosiddetto ticket di licenziamento all’INPS) ed usufruire dello scivolo pensionistico.

A seguito della risoluzione consensuale del rapporto (entro il 30 novembre rispettivamente del 2022 e del 2023) per l’intero periodo, fino al raggiungimento della prima decorrenza utile per la pensione, l’azienda riconosce un’indennità mensile pari al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento dell’interruzione del contratto.

L’indennità è comunque suscettibile di riduzione per il periodo di spettanza della Naspi (non eccedente i ventiquattro mesi), secondo un importo pari a quello dell’indennità di disoccupazione.

Per ciascun piano di esodo, il datore di lavoro è tenuto a presentare apposita domanda all’INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria, a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi prescritti dalla norma (la fideiussione non è richiesta nel caso in cui si decida di effettuare il versamento della provvista in un’unica soluzione).

Una volta terminata l’erogazione della prestazione di esodo dell’ultimo lavoratore interessato, l’INPS effettuerà una verifica a consuntivo degli importi dovuti e procederà all’eventuale rimborso ovvero alla richiesta di ulteriori risorse al datore di lavoro.

Il datore di lavoro è peraltro tenuto a trasmettere alla sede territoriale INPS:

  • Copia del contratto di espansione sottoscritto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • La Richiesta di accreditamento e variazione dell’indennità mensile (modulo SC96), disponibile sul sito istituzionale sezione Moduli;
  • La domanda di autorizzazione all’accesso al Portale delle prestazioni atipiche (PRAT) per il personale o il delegato individuato dal datore di lavoro ad operare sull’applicazione (modulo AA02).

L’azienda in possesso dei requisiti di legge, conclude l’INPS, è tenuta a presentare attraverso il Portale delle prestazioni atipiche le domande di certificazione del diritto almeno 90 giorni prima della data di ingresso nella prestazione del primo lavoratore interessato dal piano di esodo annuale, previsto dal Contratto di espansione.

>> Leggi e scarica la Circolare Inps

(Foto di copertina: iStock/Edwin Tan)

Paolo Ballanti

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