Contratti a tempo determinato, maggiorazione contributo addizionale: a chi spetta

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Si allarga la platea dei soggetti esclusi dalla maggiorazione del contributo addizionale, pari all’1,4% a titolo di NASpI, nei rapporti di lavoro a termine. Infatti, la Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) all’art. 1, co. 13 è intervenuta nuovamente sulla disciplina dei contratti a tempo determinato e, in particolar modo, in merito alla maggiorazione del contributo addizionale disposta dal D.L. n. 87/2018 (cd. “Decreto Dignità”), convertito con modificazioni in L. n. 96/2018.

Nello specifico è stato reso meno oneroso il rinnovo del contratto a termine per i lavoratori che svolgono, nel territorio della provincia di Bolzano, attività stagionali definite dai CCNL, territoriali o aziendali, e per i lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD). Ma non solo: l’esclusione opera anche per i lavoratori coinvolti in rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi.

Ma andiamo in ordine e vediamo in dettaglio tutte le novità riservate dalla Legge di Bilancio 2020 in merito al contratto a termine.

Ultime news sui contratti a termine

Contratti a tempo determinato: cos’è il contributo addizionale

Prima di introdurre le ultime novità disposte dal governo con la Manovra Finanziaria 2020 è bene soffermarsi sul meccanismo del contributo addizionale, nonché la maggiorazione da ultimo disposta dal cd. “Decreto Dignità”.

Ebbene, la Riforma Fornero (L. n. 92/2012) all’art. 2, co. 28 ha stabilito che ogni qualvolta un datore di lavoro intende instaurare un rapporto di lavoro a tempo determinato, occorre versare una contribuzione aggiuntiva, denominato contributo addizionale, per finanziare la NASpI. L’aliquota aggiuntiva è pari all’1,4% della retribuzione imponibile a fini previdenziali, a titolo di contributo addizionale.

Contratti a tempo determinato: quando non si applica il contributo addizionale

Il contributo, però, non si applica per ogni categoria di attività di lavoro dipendente a termine. Infatti, il successivo co. 29 del menzionato articolo prevede espressamente che esistono rapporti di lavoro a termine esclusi dal versamento addizionale, ossia:

  • quando il lavoratore a termine è assunto in sostituzione di un lavoratore assente;
  • qualora il lavoratore è assunto a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al Dpr. n. 1525/1963;
  • per gli apprendisti;
  • per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Inoltre, il contributo addizionale non è previsto per il lavoro domestico.

Contratti a tempo determinato: il contributo addizionale dopo il Decreto Dignità

Recentemente il contributo addizionale è stato interessato da un’ulteriore novità contenuta nel cd. “Decreto Dignità”. In pratica, il legislatore ha disposto un aumento dell’aliquota (dello 0,50% in più) per ogni rinnovo del contratto a tempo determinato.

Ciò comporta che per ciascun rinnovo il contributo addizionale sarà pari all’1,4% più lo 0,50% moltiplicato per i rinnovi effettuati. Al riguardo, si ricorda brevemente che si ha il rinnovo quando il contratto subisce il cd. “stop and go”, ossia si effettua un nuovo contratto a tempo determinato con un lavoratore che in precedenza era già stato alle dipendenze di quel datore di lavoro con un contratto a tempo determinato. Fattispecie ben diversa dalla proroga che comporta, invece, la normale prosecuzione del lavoro senza soluzione di continuità, modificandone solamente la data di conclusione.

Contratti a tempo determinato: le novità della Legge di Bilancio 2020

In tale quadro rientra l’ultima novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2020, che prevede – a partire dal 1° gennaio 2020 – l’esclusione dal versamento del contributo addizionale alcuni rapporti di lavoro sorti per finalità di “lavoro stagionale”.

Nello specifico, l’art. 1, co. 13 della L. n. 160/2019 inserisce due nuovi commi all’art. 2, co. 29 della L. n. 92/2012, prevedendo che tra i casi in cui non è previsto il pagamento del contributo addizionale rientrano anche (oltre a quelli già segnalati):

  • i lavoratori assunti a termine a partire dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;
  • i lavoratori di cui all’art. 29, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2015, ossia per i “rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84”.

La novità rispetto al passato, riguarda il fatto che mentre la disciplina nazionale considera lo svolgimento di attività stagionali di cui al Dpr. n. 1525 del 7 ottobre 1963, quanto previsto per la Provincia di Bolzano con la nuova Legge di Bilancio, tiene conto invece anche dei contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali. Infatti, la nozione di stagionalità dovrebbe essere ampliata rispetto alle circostanze di cui al Dpr. n. 1525/1963 in quanto limitate e ormai in parte superate a seguito del mancato aggiornamento del testo.

Daniele Bonaddio

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