Conti correnti, tutte le novità a partire da oggi. Cosa chiede il fisco

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Entro il 31 ottobre 2013: devono essere inviati i dati relativi all’anno 2011. E’ chiaro che si tratta di una grande mole di dati per cui l’invio è già iniziato in data 24 giugno 2013 e si completerà in ottobre (oggi, ndr). (Il seguente articolo è un estratto del volume di Francesco Verini “Gli accertamenti bancari”, 2013)

La norma (l’ultimo decreto) stabilisce la decorrenza del 1° gennaio 2012 per l’invio delle comunicazioni da parte degli operatori finanziari, ma poiché si riferisce alle movimentazioni “che hanno interessato” i rapporti, ecco che l’Agenzia ha “recuperato” la disponibilità anche dell’anno 2011.

Abbiamo visto che la comunicazione da effettuare riguarda tutti i dati, le notizie e i documenti, relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, compresi i servizi e le garanzie prestate da terzi. L’ampliamento dei dati, delle notizie e dei documenti da acquisire vuole essere il presupposto dell’allargamento delle fattispecie di controllo e della possibilità di avviare un’istruttoria completa, soprattutto su quegli “indizi di evasione” che non hanno movimentato i conti perché effettuati allo sportello.
☞ NOTA BENE I dati rilevanti iniziali, presi in esame, e la richiesta della copia dei conti con la specifica dei rapporti connessi, chiaramente, devono riguardare il contribuente sottoposto ad “indagine finanziaria” e non possono, almeno nella fase iniziale del “controllo istruttorio”, coinvolgere altri soggetti.
Analizzati questi dati, l’Ufficio procedente può richiedere ulteriori dati, notizie e documenti specifici, collegati anche ad altri soggetti o accedere in banca.
Secondo l’Associazione Bancaria Italiana (circolare 14 febbraio 2006, n. 433) il nuovo contesto normativo, caratterizzato da un più ampio potere d’indagine e dall’abrogazione implicita del questionario, non attribuisce agli uffici la possibilità di formulare agli operatori finanziari una richiesta illimitata, perché l’azione accertatrice dell’Ufficio deve essere, comunque, improntata ad un principio
di massima razionalità.
➜➜ La richiesta sui dati rilevanti, soggetta ad apposita autorizzazione ad eseguire l’indagine bancaria, come abbiamo visto, deve essere sempre relativa ad un determinato nominativo, considerato che il tracciato telematico prevede la possibilità di eseguire il tipo di richiesta per soggetto o per operazione. Sulla base delle direttive formulate con le circolari richiamate nel precedente capitolo, quando l’Ufficio viene a conoscenza di un numero di conto corrente bancario (ad esempio attraverso un numero di assegno), non può richiedere alla banca trattaria le generalità del proprio cliente, perché l’istituto è tenuto a fornire soltanto la copia dei conti e relative specificazioni riferite a contribuenti nominativamente indicati, e l’Ufficio medesimo deve utilizzare gli ordinari poteri istruttori previsti per la richiesta di documenti al contribuente.
☞ NOTA BENE L’intermediario finanziario deve comunicare al proprio cliente, immediatamente dopo la notifica, di aver ricevuto la richiesta di indagine finanziaria.
Non si tratta, infatti, di indagini bancarie avviate dal giudice, per le quali sussiste il segreto istruttorio cui gli operatori devono attenersi, ma dell’attuazione di un “potere amministrativo di accertamento”, per cui il contribuente, anche ai fini di una proficua collaborazione, deve essere informato della richiesta della copia dei suoi conti, dei rapporti inerenti o connessi, delle garanzie prestate
da terzi e del dettaglio delle operazioni effettuate “per cassa” allo sportello.
➜➜L’informativa è rivolta esclusivamente al nominativo del quale l’Ufficio finanziario ha fatto
la richiesta indirizzata alla banca, quindi, non c’è alcun obbligo di informare né i soggetti
con i quali non vengono intrattenuti rapporti, né qualsiasi altro terzo soggetto le cui
generalità possono emergere dai dati, notizie o documenti da fornire all’Ufficio.
➜➜ Ciò è valido anche nel caso di cointestazione del conto. La non sussistenza dell’obbligo pone l’intermediario nella facoltà di attuare l’informativa. Essendo l’informativa obbligatoria per il contribuente interessato all’indagine finanziaria, pur potendo essa avvenire in qualunque modalità, non essendo specificato dalla norma un’unica tipologia, è necessario che sia tracciata ossia avvenga con la prova dell’avvenuto ricevimento, nel più breve tempo possibile, non prevedendo la norma un termine e considerando il ristretto periodo operativo di risposta dell’intermediario (30 giorni oltre proroga di 20).
➜➜ La prassi dell’Agenzia detta le modalità di trasmissione telematica delle richieste di informazione e delle relative risposte, ed elenca le operazioni per le quali è disposto l’obbligo di rilevazione ed evidenza, utilizzando nella maggior parte dei casi la classificazione prevista dal Corporate Banking Interbancario (CBI) ed, in via residuale, la codifica dell’Ufficio Italiano Cambi (UIC).
Non sono soggetti all’obbligo di rilevazione e di evidenziazione alcune operazioni “extra-conto” e rapporti che non avrebbero alcuna rilevanza ai fini del controllo finanziario e fiscale:
1 pagamento di utenze (energia, acqua, telecomunicazione, canone Rai);
2 imposte e tasse (imposte, sanzioni, interessi, nazionali e locali; tasse scolastiche e universitarie
escluse le rette; tasse automobilistiche);
3 contributi assicurativi e previdenziali;
4 pagamento e collocamento di prodotti assicurativi;
5 operazioni effettuate tra intermediari finanziari (banca-banca/fondi propri);
6 pagamento di pensioni;
7 pagamento di ticket sanitari;
8 pagamento di canoni cimiteriali per lampade votive;
9 pagamenti relativi a titoli di trasporto pubblico e privato;
10 acquisto e/o prenotazione di biglietti relativi a manifestazioni sportive, fieristiche, artistiche e spettacoli
di vario genere;
11 i rapporti aventi esclusivamente ad oggetto la prestazione di servizi di consulenza;
12 pagamenti o incassi effettuati nell’ambito del servizio di tesoreria svolto per conto dello Stato o di
enti pubblici non economici;
13 operazioni effettuate dagli addetti alla custodia e trasporto valori, dai pubblici ufficiali e dai coadiutori
di giustizia.
In via residuale, infine, l’art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, prevede che: “Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”.
I dati rilevanti possono essere anche utilizzati nelle indagini antiriciclaggio ed in quelle sulle violazioni tributarie sorte in virtù della collaborazione sia di enti pubblici che dei professionisti con il reperimento di dati, di notizie e di documenti utili al contrasto dell’evasione (e segnalazione all’UIC). Spesso, infatti, anche in relazione agli indicatori di anomalia elaborati dall’UIC, una stessa fattispecie di evasione ha “due facce (della stessa medaglia)”: da un lato una violazione valutaria, collegata all’aspetto finanziario dell’operazione, e dall’altra una violazione fiscale collegata alla redditività della medesima operazione. Cosicché per i reati tributari, previsti dalla normativa, vi potrà essere il coinvolgimento dell’Agenzia delle Entrate, mentre per l’aspetto penale, inerente l’impiego di denaro di provenienza illecita, anche dell’Autorità giudiziaria.
➜➜ Sotto l’aspetto oggettivo, quindi, la norma oggi prevede, oltre all’acquisizione di “copia dei conti intrattenuti”, un’area di indagine relativa a “qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati” alla clientela.
➜➜ Ai fini del rilevamento dei dati per il controllo, sono molto interessanti le operazioni che avvengono “allo sportello”, prevalentemente bancario e postale, ma anche di altri intermediari finanziari, contro presentazione di contante o assegni, senza transito nel rapporto di conto.
Tipiche operazioni di sportello sono:
§ la richiesta di assegni circolari;
§ il bonifico per cassa;
§ il cambio assegni;
§ l’acquisto di valuta estera;
§ la sottoscrizione e la negoziazione di titoli e certificati di deposito;
§ la delega per la richiesta di assegni circolari o di bonifici per cassa.
Per tutte queste operazioni sono necessarie rilevazioni ed annotazioni aggiuntive ed autografe (quali “dipendente dell’azienda X o dello studio Y”), insieme al documento di riconoscimento, perché il cassiere individui chi ha compiuto l’operazione.
Infatti l’ufficio, attualmente, può acquisire tutti i dati finanziari anche transitori, come per esempio le cassette di sicurezza o le operazioni finanziarie estere del sistema postale, senza utilizzo di conto corrente, come:
1 Servizio Eurogiro: sistema di pagamento internazionale che consente la trasmissione e la ricezione di fondi, in via telematica, tra Stati autorizzati a utilizzare la rete dedicata. Il servizio è utilizzabile anche se entrambi i soggetti, interessati all’operazione, non hanno attivato un conto corrente postale. è anche mezzo di pagamento per gli invii in contrassegno (pacchi/raccomandate). I dati rilevanti, acquisibili da tale servizio, sono analitici sia in entrata che in uscita (dall’estero) e riguardano sia il mittente che il beneficiario. Il sistema è regolato dalla disciplina Eurogiro, dalle norme UPU (Unione Postale Universale) e da specifici accordi bilaterali;
2 Servizio MoneyGram: attraverso di esso le parti possono inviare denaro contante, in ogni parte del mondo ed in tempo reale, tramite una estesa rete di agenti MoneyGram, collegati tra loro telematicamente. Nel nostro Paese, a seguito di un accordo con la società MoneyGram, opera come agente Poste italiane Spa. L’importo massimo trasferibile e pagabile è di 1.999,99 euro e si possono effettuare più transazioni, nel rispetto delle norme previste dalla legge sull’antiriciclaggio del denaro. Le informazioni che possono essere rilevate dall’operazione riguardano i dati del mittente, l’ufficio di emissione, i dati del beneficiario, il Paese di destinazione, nonché i dati
sulla transazione (importo, cambio, valuta, ecc.).
➜➜ La prassi dell’Ufficio, comunque, individua precisamente i movimenti oggetto di richiesta sia di operazioni che di servizi o rapporti continuativi. In fondo a questo capitolo riportiamo alcune significative tabelle. Dalle suddette tabelle è facilmente individuabile che, nel tracciato telematico, le risposte degli intermediari finanziari vengono organizzate secondo una progressione gerarchica che, a partire dal soggetto sottoposto a indagine, nel caso di presenza di rapporti, riporta i tipi di rapporto sottostanti, i saldi iniziale e finale e l’elenco delle operazioni relative; nel caso di assenza di rapporti, nel tracciato viene indicato unicamente l’elenco delle operazioni cosiddette “extra-conto”.
☞ NOTA BENE Al termine del tracciato, se vi sono collegamenti con altri soggetti, vengono
rilevati i dati anagrafici dei soggetti collegati, e se vi sono operazioni effettuate a
nome o per conto di terzi, sono rilevati altresì i dati anagrafici dei soggetti autori effettivi
delle operazioni stesse.
Ricordiamo che per “rapporti” devono intendersi una serie di attività aventi carattere continuativo svolta
dagli intermediari finanziari, ovvero di servizi offerti con una forma contrattuale specifica e durevole
nel tempo.
➜➜ Tra i rapporti da comunicare ci sono anche quelli esteri per l’emersione di attività detenute
illecitamente.
➜➜ Devono essere inoltre comunicati anche i rapporti di cui siano titolari soggetti non residenti,
secondo le apposite modalità previste dalla norma.

 

Francesco Verini

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