Consiglio di Stato e membri laici CGA: disallineamento tra giurisdizioni superiori?

Redazione 26/11/12
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Si avvicina la data del 28 novembre, giorno in cui i giudici amministrativi si riuniranno in Consiglio di Stato per procedere all’elezione del giudice della Corte costituzionale, in quota giurisdizione amministrativa, che andrà a sostituire Alfonso Quaranta per i prossimi nove anni.

Il Tar Palermo è recentemente intervenuto sulla composizione del “collegio elettorale”, rigettando l’istanza cautelare avanzata dai membri laici del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, esclusi dall’assise.

Con decreto n. 56 del 10 ottobre 2012, il Presidente del Consiglio di Stato Giancarlo Coraggio, nel definire la composizione del collegio che dovrà procedere all’elezione del giudice costituzionale, formalizzava infatti l’esclusione dei componenti “laici”, dunque non togati, del CGA.

Gli esclusi proponevano così ricorso davanti al Tar Palermo, chiedendo l’annullamento degli atti lesivi. A sostegno della loro difesa, i ricorrenti sostenevano come l’art. 7 del d.lgs. 373/2003, nell’affermare che “Ai componenti del Consiglio di giustizia amministrativa designati dal Presidente della Regione ed al prefetto, durante il periodo di durata in carica, si applicano le norme concernenti lo stato giuridico e il regime disciplinare dei magistrati del Consiglio di Stato”, sancisse la loro totale equiparazione allo status di Consigliere di Stato, incluso il diritto di elettorato attivo e passivo per i membri della Corte Costituzionale.

La Prima sezione del Tar Palermo, presieduta da Nicola Maisano, con l’ordinanza n. 717 dello scorso 20 novembre, prende atto della complessità e delicatezza dell’oggetto del ricorso, soffermandosi in particolare sulla necessità di una corretta qualificazione del rapporto che lega i membri laici del CGA alla Presidenza del Consiglio di Stato. Infatti, a seconda se tale status giuridico debba ritenersi riconducibile ad un rapporto di pubblico impiego ovvero ad uno di carattere onorario, discendono rilevanti conseguenze in ordine alla giurisdizione ed alla competenza del Giudice adito.

Il Tribunale Amministrativo Siciliano però non reputa la fase cautelare il luogo idoneo ad una corretta individuazione del problema della qualificazione del rapporto, per cui preso atto (anche) di un insufficiente fumus boni iuris, rigetta l’istanza cautelare.

Tuttavia il Tar non si astiene dal prendere una posizione, benché minima, precisando come la legge n. 87/1953 “norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale” attribuisca espressamente ai consiglieri di Stato l’elettorato attivo per la nomina del giudice costituzionale, in rappresentanza del Consiglio di Stato, “mentre dalla lettura delle disposizioni dettate con il D.lgs. n. 373/2003 non sembra corretto ritenere che ai componenti laici del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana sia stata attribuita tale qualifica, in senso proprio, unica condizione in ragione della quale troverebbe fondamento il diritto di elettorato attivo, oggetto della presente controversia”.

Sembra dunque avere ragione Giampiero Lo Presti, Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi quando, nell’intervista rilasciata a LeggiOggi, sul punto afferma che “Il diritto di elettorato spetta ai magistrati del Consiglio di Stato. In questa logica è stato escluso l’elettorato attivo dei componenti laici del CGA, che non hanno uno status pienamente equiparabile a quello dei magistrati del Consiglio di Stato”. Da qui la critica sulla stragrande maggioranza dei magistrati amministrativi di carriera, che esercitano la funzione giurisdizionale in primo grado, e che sono esclusi dal diritto di elettorato attivo e passivo per i giudici costituzionali.

Sempre sulla composizione del collegio che andrà a scegliere il prossimo giudice costituzionale, credo sia utile ricordare l’importante pronuncia del Consiglio di Stato n. 7279/2003 secondo cui i magistrati collocati fuori ruolo devono essere esclusi dal collegio a causa del non esercizio, da parte degli stessi, delle funzioni istituzionali. L’elettorato attivo, in mancanza di una espressa indicazione della legge attuativa delle disposizioni di cui agli artt. 135 e 137, comma 2, Cost., – ricorda il massimo organo della giustizia amministrativa, va sempre inscindibilmente collegato all’esercizio delle funzioni proprie delle supreme magistrature.

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