Congedo parentale facoltativo 2023: nuova retribuzione, periodi, novità

Paolo Ballanti 11/01/23

Per approfondire il tema del sostegno alle persone invalide e disabili in difficoltà consigliamo due libri: “La tutela dei soggetti disabili” (una guida a supporto dei familiari e ai professionisti che si occupano dell’assistenza e della tutela di un soggetto disabile; e “Agevolazioni fiscali e adempimenti per i soggetti disabili 2023” (dedicato esclusivamente alla Legge 104/1992 e agli adempimenti di natura amministrativa e fiscale previsti per i soggetti disabili).

Indice

Congedo parentale facoltativo: indennità Inps e Legge di Bilancio

  • In alternativa tra i genitori;
  • Per la durata massima di un mese (in caso di godimento del congedo in forma frazionata, i periodi con indennità all’80% non devono essere complessivamente superiori ad un mese);
  • Fino al sesto anno di vita del bambino ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore, nelle ipotesi di adozione o affidamento.

Congedo parentale facoltativo: a chi spetta la retribuzione all’80%

Congedo parentale facoltativo: come si calcola l’indennità Inps

  • 30, nel caso degli impiegati;
  • 26 per gli operai retribuiti in misura fissa mensile;
  • Numero delle giornate lavorate o comunque retribuite nel periodo preso a riferimento per la retribuzione.
  • Le festività e le domeniche (per gli operai);
  • Le sole festività cadenti di domenica (per gli impiegati).

Congedo parentale facoltativo: periodi aggiuntivi

Congedo parentale facoltativo: quanto spetta

GenitoriFruizione del congedoPeriodo massimo di congedo
Entrambi i genitori presentiMadreSei mesi
 PadreSette mesi
 EntrambiUndici mesi totali, nel rispetto dei limiti individuali (sei mesi per la madre, sette mesi per il padre)
Un solo genitore/Undici mesi
Un solo genitore con successivo ingresso del secondo/Dieci mesi (elevati a undici se il padre si assenta per almeno tre mesi)

Congedo parentale facoltativo: fruizione ad ore

Congedo parentale facoltativo: come richiederlo

  • Comunicare al datore l’inizio e la fine del periodo di congedo, secondo le modalità e i criteri definiti dai singoli contratti collettivi, con un preavviso comunque non inferiore a cinque giorni;
  • Presentare apposita domanda telematica all’Inps, prima dell’inizio del congedo (nei casi in cui il congedo è richiesto per un periodo frazionato, la domanda dev’essere ripetuta ogni volta).
  • Al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a due giorni;
  • All’Inps prima dell’inizio del congedo, se non addirittura il giorno stesso.

Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento