Lo ha stabilito l’articolo 72 della legge di conversione con cui è stato spostato peraltro il periodo di fruizione dell’assenza fino al 31 agosto 2020.
Le novità impattano su tutti i potenziali beneficiari del congedo, eccezion fatta per i dipendenti pubblici, le cui modalità di erogazione e gestione dell’assenza sono demandate all’amministrazione / ente di appartenenza.
Sulle modifiche della legge di conversione è intervenuta l’INPS con il messaggio n. 2902 del 21 luglio 2020.
Analizziamo in dettaglio la richiesta a ore del Congedo.
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Congedo Covid-19: si chiede anche a ore
A decorrere dal 19 luglio 2020 il congedo straordinario COVID-19 può essere fruito anche in modalità oraria (limitatamente ai periodi non ancora goduti a tale data).
Perché dal 19 luglio? Trattasi del giorno di entrata in vigore della legge di conversione (L. n. 77/2020) del Decreto Rilancio (D.l. n. 34/2020), con cui sono state introdotte modifiche al congedo COVID-19 tra cui, appunto, la fruibilità ad ore accanto a quella giornaliera finora prevista.
Chi può chiedere il congedo Covid-19 a ore
La novità riguarda i seguenti destinatari:
- Dipendenti di imprese private;
- Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS;
- Lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Nessuna novità invece per i dipendenti pubblici. Le modalità di fruizione del congedo sono demandate all’amministrazione di appartenenza.
Congedo Covid-19: entro quando chiederlo
Un’altra novità introdotta in sede di conversione in legge riguarda la possibilità di fruire dei 30 giorni di congedo dal 5 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020, rispetto alla precedente scadenza fissata dal decreto legge al 31 luglio 2020.
Per i dipendenti pubblici, nessuna novità: il congedo potrà essere fruito dal 5 marzo per tutto il periodo di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.
Durata del congedo Covid-19
Resta ferma, come anticipato, la durata massima del congedo parentale fissata a 30 giorni dal Decreto Rilancio, rispetto ai precedenti 15 previsti dal Decreto “Cura Italia”, norma che ha introdotto il congedo.
Congedo Covid-19: chi ne ha diritto
Possono chiedere il congedo straordinario, in alternativa al bonus per servizi di baby-sitting, i genitori di figli di età non superiore a 12 anni:
- Lavoratori dipendenti di imprese private;
- Collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS;
- Lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
- Dipendenti pubblici.
Fanno eccezione i dipendenti privati per i quali spetta il congedo non retribuito per i figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre nel limite delle 30 giornate.
Requisiti per avere il congedo Covid-19
Per ottenere il congedo è necessario che l’altro genitore:
- Non sia disoccupato o non lavoratore;
- Non sia destinatario di strumenti di sostegno al reddito;
- Non fruisca contemporaneamente del congedo COVID-19.
Congedo Covid-19: come viene pagato
I periodi di assenza per congedo straordinario COVID-19 per i quali sia stata inoltrata domanda all’INPS, sono retribuiti a carico dell’Istituto, ed erogati con le seguenti modalità:
- Indennità anticipata dal datore di lavoro per i dipendenti privati cui non si applica il pagamento diretto dell’INPS;
- Indennità erogata direttamente dall’Istituto per tutti gli altri beneficiari.
Come anticipato, i periodi di congedo possono essere fruiti in modalità giornaliera o oraria. Ci si interroga se le due tipologie di godimento sono alternative o possano coesistere, ad esempio:
- Settimana 1, in modalità giornaliera;
- Settimana 2, in modalità oraria.
Sul punto si attendono le indicazioni dell’INPS.
Discorso a parte per i dipendenti pubblici. Le modalità di calcolo ed erogazione dell’indennità sono demandate all’amministrazione di appartenenza.
Congedo Covid-19: come fare domanda
Ricordiamo che le domande di congedo devono essere presentate all’INPS, con una delle seguenti modalità:
- Online sul portale telematico INPS se in possesso delle credenziali PIN, SPID, CIE o CNS;
- Chiamare il Contact center dell’Istituto ai numeri 803.164 (gratuito da rete fissa) o 06 164.164 (da rete mobile), in possesso comunque delle credenziali citate al punto precedente;
- Patronati, anche in assenza delle credenziali.
Con il messaggio n. 2902, l’INPS rende noto che gli applicativi telematici per l’invio delle richieste di congedo sono stati aggiornati per consentire la gestione dei periodi fino al 31 agosto 2020.
Con successiva comunicazione, l’Istituto fornirà le indicazioni per la presentazione delle domande di congedo in modalità oraria. Naturalmente, le richieste potranno riguardare anche periodi antecedenti la data dell’istanza, comunque decorrenti dal 19 luglio 2020.
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