L’ordinamento giuridico differenzia due forme di scrittura:
- Forma scritta ad substantiam, quando la forma è richiesta per la stessa validità dell’atto, pena la nullità dello stesso,
- Forma scritta ad probationem, quando la forma richiesta non influisce sulla validità del negozio ma costituisce l’unico mezzo per provare l’esistenza di quel negozio.
Tanto premesso, sul punto la Suprema Corte ha ribadito che: “il mandato professionale per l’espletamento di attività di consulenza e, comunque, di attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta , “ ad substantiam” ovvero “ ad probationem” , poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti e il giudice, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, può ammettere l’interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il contenuto”.
Segue, ancora: “l’inopponibilità per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicché il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso (Cass. n. 2319/ 2016; n. 4705/11).
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