Da ricordare, l’art. 32 Cost. sancisce che: “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
La ratio legis della normativa sopra citata è la tutela della salute costituendo lo stato di benessere fisico, mentale e sociale, che consente all’individuo di integrarsi nel suo ambiente naturale e sociale la cui lesione impone il risarcimento del danno.
Tanto premesso, occorre evidenziare che la questione centrale della vicenda consiste nell’accertare se il Condominio possa pretendere dal Tribunale l’autorizzazione alla sospensione dei servizi centralizzati di riscaldamento e acqua, oltre al distacco dall’antenna televisiva condominiale, quali consentiti dal 3° comma dell’art. 63 disp. att. c.c. in seguito al rifiuto del condomino al pagamento delle quote condominiali.
Con la riforma del condominio del 2012 (entrata in vigore il 18.06.2013), il legislatore ha modificato l’art. 63 disp. att. c.c., prevendendo al 3° comma dello stesso, la possibilità per l’amministratore, in caso di mancato pagamento dei contributi protratto per un semestre, di sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento superato.
Tuttavia, sulla questione si sono sviluppati diversi orientamenti giurisprudenziali.
Per un primo indirizzo, il servizio non andava sospeso nel rispetto dei diritti primari costituzionalizzati (Tribunale di Brescia 29 settembre 2014; Tribunale di Milano 24 ottobre 2013), art. 32 Cost., art.1 Cost.
Secondo un altro orientamento il servizio doveva essere oggetto di sospensione (Tribunale di Roma 27 giugno 2014; Tribunale di Alessandria 17 luglio 2015; Tribunale di Brescia 17 febbraio 2014 e 21 maggio 2014).
Alla luce delle pregresse considerazioni, il Tribunale applicava il primo degli orientamenti sopra menzionati, stabilendo che: “ai soggetti indigenti, seppur morosi, va comunque garantita una fornitura di 50 litri al giorno pro capite.
Ovviamente non è servizio essenziale l’utilizzo dell’antenna televisiva centralizzata, salvo ad osservare che parte ricorrente non ha allegato alcuno specifico costo ordinario in ordine alla stessa”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento